CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 07043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 16911-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –843 avverso la sentenza n. 330/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 63/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 29 dicembre 2021, la Corte d’Appello diAncona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona,rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 16911/2022confronti del Comune di Ancona avente ad oggettoN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026l’accertamento del diritto dell’istante, dirigente del Corpo dDait a pubblicazione 24/03/2026Polizia Municipale in quiescenza per anzianità in via anticipata,a percepire gli importi dovuti a titolo di retribuzione di posizionee di risultato per gli anni dal 2014 al 2017 nella misura giàerogata ma ridimensionata dall’Ente in virtù dell’adozione, condelibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 634/2017, di un diverso sistemadi pesatura delle posizioni dirigenziali e di quantificazione dellepredette voci retributive. L’originario ricorrente avevadenunciato anche l’illegittimità della compensazione operatacon le somme dovute a seguito della cessazione del rapporto echiesto la condanna del Comune al pagamento di quantotrattenuto in virtù dell’operata compensazione.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, in virtù dei richiamati principi di ripetibilità deitrattamenti accessori non dovuti e di assoggettabilità aconguaglio degli incrementi stipendiali, legittimo l’operatodell’Amministrazione che nell’esercizio del proprio poterediscrezionale aveva con le delibere di Giunta in questionerideterminato l’organizzazione dei propri uffici così incidendo insenso riduttivo sulla misura del trattamento accessoriospettante ai dirigenti, entro i limiti del minimo fisso garantito,escludendo altresì che ciò comportasse violazionedell’affidamento del dirigente. Al riguardo ha ritenuto sufficienteil rinvio alla delibera n. 145/2014 per acquisire pienaconsapevolezza del peculiare meccanismo a presidio dellaquantificazione della parte variabile dell’indennità di posizione ecirca la liceità della relativa liquidazione in via provvisoria, salvoconguagli futuri e, quanto all’indennità di risultato, il riferimentoalla disciplina contrattuale che subordina la sua erogazione allaNumero registro generale 16911/2022valutazione positiva dell’Amministrazione circa il conseguimentoN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026degli obiettivi gestionali programmati. Data pubblicazione 24/03/2026- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Fioranelli, affidandol’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, ilComune di Ancona.- Il ricorrente ha poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 24 d.lgs. n.165/2001 e 14 CCNL 10.4.1996 per l’Area della dirigenza delleRegioni ed [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’art. 1362 c.c., imputaalla Corte territoriale il travisamento della domanda intesa alladeclaratoria dell’illegittimità dell’applicazione retroattiva, anchenei confronti di un dipendente già in quiescenza, di un attoamministrativo con cui si prevedeva ora per allora (delibera n.634/2017 riferita agli anni dal 2014 al 2017) la riduzione degliimporti dovuti a titolo di indennità di posizione già erogati nellavigenza di una precedente delibera di Giunta, con pregiudiziodei diritti quesiti e dell’affidamento dell’interessato non recandola delibera n. 145/2014 alcuna specificazione a riguardo.- Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a caricodella Corte territoriale la mancata considerazione delladocumentazione richiamata, dalla delibera n. 163/2009 relativaall’originaria pesatura degli incarichi, agli atti di ricognizionerilasciati al ricorrente a fini pensionistici recanti il riferimentoagli importi originari, nonché la delibera n. 109/2020 cherinnovava al rialzo la pesatura dell’incarico di Dirigente delCorpo della [OSCURATO:PERSONA].- Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,comma 1, D.M. n. 55/2014 è prospettata in relazione all’averela Corte territoriale proceduto alla liquidazione delle spese Ndumi elirto ere gistro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026a carico dell’odierno ricorrente risultato in sede di aNpumpeerol ldoi r accolta generale 7043/2026soccombente tenendo erroneamente conto degli onorari previsDtait a pubblicazione 24/03/2026nell’ambito dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 a26.000,00 essendo il valore della causa pari a euro 19.724,45)per fasi (quella istruttoria e di trattazione e quella decisoria) chesi assume non essere state svolte.- I primi due motivi che, in quanto strettamente connessi,possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelanoinammissibili, sollecitando entrambi - l’uno sulla base di unarilettura della situazione di fatto sottesa alla domanda proposta,per la quale il Comune avrebbe erogato l’indennità di posizionesecondo il disposto della delibera di Giunta n. 163/2009 che nedeterminava la misura in termini definitivi anche per gli anni dal2014 al 2017 atteso che la successiva delibera n. 145/2014nulla indicava in ordine alla provvisorietà della quantificazione;l’altro sulla base del riferimento a documentazione che la Corteterritoriale avrebbe pretermesso ma da ritenersi viceversadecisiva in quanto attestante la descritta condotta dell’Ente –una valutazione in fatto diversa da quella operata dalla Corteterritoriale, incentrata sulla lettura della delibera n. 145/2014come idonea a dar conto della provvisorietà dellaquantificazione dell’indennità di posizione, rilievo dal ricorrentefatto oggetto soltanto di generica confutazione.- E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza cNuhmee role re gistro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudNiuzmioer o ddi ir accolta generale 7043/2026cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dDeait a pubblicazione 24/03/2026canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (explurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delleregole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure,ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del2017).- Nel caso di specie, a fronte dell'approdo esegetico cui èpervenuta la Corte distrettuale, il ricorrente, senza neppuredenunciare la violazione dei criteri di ermeneutica, si limita aprospettare una diversa interpretazione degli atti deliberativiposti dal giudice d’appello a fondamento della pronuncia.- Il terzo motivo, di contro risulta infondato, atteso che ildenunciato superamento dei massimi di tariffa in relazione allefasi effettivamente svolte fermo restando lo scaglione diriferimento, in realtà non sussiste giacché, dovendo ritenersicompiuta tanto la fase di trattazione della causa quanto la fasedecisoria la somma liquidata (euro 6.620,00) non eccede i limitimassimi previsti dal D.M. n. 55/2014. La trattazione scritta,infatti, sostituisce a tutti gli effetti l’udienza di discussione exart. 437 c.p.c. e, quindi, della stessa occorre tener conto ai finidella liquidazione delle spese.- Ciò detto va ricordato che per giurisprudenza consolidata diquesta Corte ( cfr. fra le tante Cass. n. 4782/2020) laNumero registro generale 16911/2022determinazione in concreto del compenso per le prestazioniN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026professionali di avvocato è rimessa al prudente apprezzamentDoat a pubblicazione 24/03/2026del giudice del merito e può essere sindacata nel giudizio dicassazione solo in caso di violazione dei parametri massimi (ominimi), da escludere per quanto sopra precisato.- Il ricorso va, dunque, rigettato.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E ImpiegopubblicoSEZIONE LAVORORetribuzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di posizioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.16911/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud 18/02/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 16911-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –843 avverso la sentenza n. 330/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 63/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 29 dicembre 2021, la Corte d’Appello diAncona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona,rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 16911/2022confronti del Comune di Ancona avente ad oggettoN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026l’accertamento del diritto dell’istante, dirigente del Corpo dDait a pubblicazione 24/03/2026Polizia Municipale in quiescenza per anzianità in via anticipata,a percepire gli importi dovuti a titolo di retribuzione di posizionee di risultato per gli anni dal 2014 al 2017 nella misura giàerogata ma ridimensionata dall’Ente in virtù dell’adozione, condelibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 634/2017, di un diverso sistemadi pesatura delle posizioni dirigenziali e di quantificazione dellepredette voci retributive. L’originario ricorrente avevadenunciato anche l’illegittimità della compensazione operatacon le somme dovute a seguito della cessazione del rapporto echiesto la condanna del Comune al pagamento di quantotrattenuto in virtù dell’operata compensazione.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, in virtù dei richiamati principi di ripetibilità deitrattamenti accessori non dovuti e di assoggettabilità aconguaglio degli incrementi stipendiali, legittimo l’operatodell’Amministrazione che nell’esercizio del proprio poterediscrezionale aveva con le delibere di Giunta in questionerideterminato l’organizzazione dei propri uffici così incidendo insenso riduttivo sulla misura del trattamento accessoriospettante ai dirigenti, entro i limiti del minimo fisso garantito,escludendo altresì che ciò comportasse violazionedell’affidamento del dirigente. Al riguardo ha ritenuto sufficienteil rinvio alla delibera n. 145/2014 per acquisire pienaconsapevolezza del peculiare meccanismo a presidio dellaquantificazione della parte variabile dell’indennità di posizione ecirca la liceità della relativa liquidazione in via provvisoria, salvoconguagli futuri e, quanto all’indennità di risultato, il riferimentoalla disciplina contrattuale che subordina la sua erogazione allaNumero registro generale 16911/2022valutazione positiva dell’Amministrazione circa il conseguimentoN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026degli obiettivi gestionali programmati. Data pubblicazione 24/03/2026- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Fioranelli, affidandol’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, ilComune di Ancona.- Il ricorrente ha poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 24 d.lgs. n.165/2001 e 14 CCNL 10.4.1996 per l’Area della dirigenza delleRegioni ed [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’art. 1362 c.c., imputaalla Corte territoriale il travisamento della domanda intesa alladeclaratoria dell’illegittimità dell’applicazione retroattiva, anchenei confronti di un dipendente già in quiescenza, di un attoamministrativo con cui si prevedeva ora per allora (delibera n.634/2017 riferita agli anni dal 2014 al 2017) la riduzione degliimporti dovuti a titolo di indennità di posizione già erogati nellavigenza di una precedente delibera di Giunta, con pregiudiziodei diritti quesiti e dell’affidamento dell’interessato non recandola delibera n. 145/2014 alcuna specificazione a riguardo.- Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a caricodella Corte territoriale la mancata considerazione delladocumentazione richiamata, dalla delibera n. 163/2009 relativaall’originaria pesatura degli incarichi, agli atti di ricognizionerilasciati al ricorrente a fini pensionistici recanti il riferimentoagli importi originari, nonché la delibera n. 109/2020 cherinnovava al rialzo la pesatura dell’incarico di Dirigente delCorpo della [OSCURATO:PERSONA].- Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,comma 1, D.M. n. 55/2014 è prospettata in relazione all’averela Corte territoriale proceduto alla liquidazione delle spese Ndumi elirto ere gistro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026a carico dell’odierno ricorrente risultato in sede di aNpumpeerol ldoi r accolta generale 7043/2026soccombente tenendo erroneamente conto degli onorari previsDtait a pubblicazione 24/03/2026nell’ambito dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 a26.000,00 essendo il valore della causa pari a euro 19.724,45)per fasi (quella istruttoria e di trattazione e quella decisoria) chesi assume non essere state svolte.- I primi due motivi che, in quanto strettamente connessi,possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelanoinammissibili, sollecitando entrambi - l’uno sulla base di unarilettura della situazione di fatto sottesa alla domanda proposta,per la quale il Comune avrebbe erogato l’indennità di posizionesecondo il disposto della delibera di Giunta n. 163/2009 che nedeterminava la misura in termini definitivi anche per gli anni dal2014 al 2017 atteso che la successiva delibera n. 145/2014nulla indicava in ordine alla provvisorietà della quantificazione;l’altro sulla base del riferimento a documentazione che la Corteterritoriale avrebbe pretermesso ma da ritenersi viceversadecisiva in quanto attestante la descritta condotta dell’Ente –una valutazione in fatto diversa da quella operata dalla Corteterritoriale, incentrata sulla lettura della delibera n. 145/2014come idonea a dar conto della provvisorietà dellaquantificazione dell’indennità di posizione, rilievo dal ricorrentefatto oggetto soltanto di generica confutazione.- E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza cNuhmee role re gistro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudNiuzmioer o ddi ir accolta generale 7043/2026cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dDeait a pubblicazione 24/03/2026canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (explurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delleregole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure,ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del2017).- Nel caso di specie, a fronte dell'approdo esegetico cui èpervenuta la Corte distrettuale, il ricorrente, senza neppuredenunciare la violazione dei criteri di ermeneutica, si limita aprospettare una diversa interpretazione degli atti deliberativiposti dal giudice d’appello a fondamento della pronuncia.- Il terzo motivo, di contro risulta infondato, atteso che ildenunciato superamento dei massimi di tariffa in relazione allefasi effettivamente svolte fermo restando lo scaglione diriferimento, in realtà non sussiste giacché, dovendo ritenersicompiuta tanto la fase di trattazione della causa quanto la fasedecisoria la somma liquidata (euro 6.620,00) non eccede i limitimassimi previsti dal D.M. n. 55/2014. La trattazione scritta,infatti, sostituisce a tutti gli effetti l’udienza di discussione exart. 437 c.p.c. e, quindi, della stessa occorre tener conto ai finidella liquidazione delle spese.- Ciò detto va ricordato che per giurisprudenza consolidata diquesta Corte ( cfr. fra le tante Cass. n. 4782/2020) laNumero registro generale 16911/2022determinazione in concreto del compenso per le prestazioniN umero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026professionali di avvocato è rimessa al prudente apprezzamentDoat a pubblicazione 24/03/2026del giudice del merito e può essere sindacata nel giudizio dicassazione solo in caso di violazione dei parametri massimi (ominimi), da escludere per quanto sopra precisato.- Il ricorso va, dunque, rigettato.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi, oltre rimborso spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.2.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026Data pubblicazione 24/03/2026Numero registro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi, oltre rimborso spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.2.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026Data pubblicazione 24/03/2026Numero registro generale 16911/2022Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 7043/2026Data pubblicazione 24/03/2026