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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32352/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Milano (sent. n. 7846/2017 del 21/12/2017) per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000.

Con tale pronuncia, divenuta irrevocabile in data 19/6/2018 a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione, l'istante è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per avere, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", omesso il versamento dell'acconto sull'imposta del valore aggiunto dovuta per l'anno 2010 in base alla dichiarazione annuale, per un importo pari ed euro 270.446,00.

Nella richiesta di revisione la difesa aveva addotto il contrasto di giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 2/12/2021, irrevocabile il 22/3/22, che aveva assolto il Mazzola dal reato di bancarotta..

La Corte di appello di Brescia ha escluso che nel caso in esame potesse configurarsi un contrasto di giudicati, essendo la pronuncia assolutoria fondata su una diversa valutazione dei medesimi fatti storici.

2. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali, contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erronea valutazione dei mezzi di prova.

Dopo avere richiamato i presupposti per l'applicazione dell'istituto della revisione, la difesa evidenzia come nel giudizio nel quale era stata pronunciata l'assoluzione del ricorrente, fossero emerse prove nuove, che avevano dimostrato come l'origine del dissesto finanziario della "[OSCURATO:SOCIETA].

", di cui era amministratore il Mazzola, fosse 0 da individuarsi nel mancato rispetto dell'accordo transattivo intervenuto tra la società amministrata dal ricorrente e la fallita "[OSCURATO:SOCIETA].", il quale accordo prevedeva,oltre alla corresponsione di euro 230.000, l'affidamento di future commesse.

Attraverso le testimonianze rese nel giudizio assolutorio da Maisano (dipendente apicale della ditta) e Villa (commercialista della società Elettrosystem) si era appreso che le aspettative legate alla vicenda transattiva con la [OSCURATO:SOCIETA] si aggirassero prudenzialmente intorno ai tre milioni di euro.La curatrice del fallimento Elettrosystem, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riferiva che dall'analisi dello stato passivo era emerso un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate pari ad C. 2.580.000,00, maturati sin dall'anno 2008.

Tuttavia, la curatrice rilevava come l'omissione riguardasse solamente il mancato versamento di ritenute per un importo non rilevante (15 mila euro), mentre non vi erano state omissioni riguardanti VIVA e contributi previdenziali.

Viceversa, le omissioni nel versamento tempestivo di imposte si registravano in modo significativo negli anni dal 2010 al 2015.

La curatrice precisava come l'importo di 2 milioni di euro comprendesse circa 800.000,00-900.000,00 euro di sole sanzioni e interessi.

La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] confermava anche l'esistenza di ben 16 rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate, finalizzate al versamento delle imposte omesse, delle sanzioni e degli interessi, tutte regolarmente pagate sino al mese di ottobre-novembre 2016.

Alla luce di tali elementi, con sentenza n. 1069/2021, il Tribunale di Lecco ha mandato assolto l'imputato, ritenendo che "non possa attribuirsi all'inadempimento al versamento dei contributi e delle imposte da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. il carattere della sistematicità richiesto dall'orientamento giurisprudenziale e ciò alla luce di un dato emergente in modo evidente e incontestato dalle produzioni documentali della difesa e dai testi escussi a discarico, ovverossia la presenza ed il regolare adempimento di una pluralità di rateizzazioni concordate con Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:SOCIETA].

In forza di suddetti accordi di pagamento dilazionati, infatti, fin dal 2012, la fallita stava regolarmente versando, pur in forma rateale e con l'applicazione di interessi e sanzioni, gli importi dovuti a titolo di imposte per le annualità precedenti, importi non versati tempestivamente in ragione di cause esterne in alcun modo addebitabili a titolo di dolo o colpa alla fallita.

La quale si era trovata ad affrontare una situazione di scarsa liquidità legata a contingenze sfavorevoli in alcun modo prevedibili o indotte dalla stessa".

Tali elementi di indagine assumono connotati di novità e decisività; invero, le dichiarazioni del teste Maisano e della curatrice fallimentare delineano una realtà dei fatti che si discosta notevolmente da quanto rappresentato nella sentenza di cui si chiede la revisione.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento delle prove e degli elementi nuovi in base ai quali era stata chiesta la revisione.

La Corte di appello di Brescia, contravvenendo ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di contrasto di giudicati, ha rigettato l'istanza sulla base di un ragionamento logico-giuridico non condivisibile.

Il collegio ha erroneamente ritenuto che le due sentenze abbiano dato atto del medesimo fatto storico, ossia il mancato pagamento degli oneri tributari, limitandosi a fornire una diversa valutazione di esso.

Il giudice della revisione non ha considerato il contenuto delle dichiaraioni dei testimoni escussi nel giudizio assolutorio, in particolare delle dichiarazioni della commercialista AbMaisano e della curatrice [OSCURATO:PERSONA].

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 634 e 192 cod. proc. pen.

L'indagine preliminare da condursi nella fase che precede il giudizio di revisione, finalizzata alla verifica dell'ammissibilità dell'istanza, deve essere condotta mediante una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti per stabilire se gli stessi siano idonei a condurre all'esito favorevole del proscioglimento del condannato.

La Corte di appello ha oltrepassato i limiti che le consentivano di giungere ad una pronuncia d'inammissibilità, ricorrendo a regole di giudizio tipiche della fase del marito, così invadendo una fase procedimentale diversa.

La Corte di merito non ha assolto al compito affidatole, violando il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen., con un vaglio approfondito di merito.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile„

2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici in ragione dell'emergenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo svoltosi, suscettibili di travolgere l'accertamento giudiziale, disarticolando il ragionamento posto a fondamento della condanna (così Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Rv. 227242).

La delibazione affidata ai giudici di merito in materia deve essere condotta entro limiti ben definiti da questa Corte.

In relazione alla tematica che occupa, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di revisione non può essere fondato sulla incompatibilità di due giudicati, a meno che non vi sia prova che tale incompatibilità riguardi il fatto storico.

In tema di revisione, infatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14110/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757).

Non è pertanto ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep.05/01/2017, Rv. 269232).

3. Quanto ai primi due motivi di ricorso, si osserva: le argomentazioni svolte nella ordinanza centrano la questione proposta dalla difesa, facendo buon governo dei principi che regolano la materia.

Si pone in evidenza come i fatti storici posti a fondamento delle due sentenze siano i medesimi, sebbene le contestazioni elevate nei due giudizi fossero di diversa natura.

L'omesso versamento dell'acconto IVA è stato accertato anche nell'ambito della sentenza assolutoria, circostanza neppure contestata dalla difesa.

Si dice nella ordinanza, con argomentare logico, che, fermo restando il fatto accertato, i giudici della cognizione hanno espresso una diversa valutazione in ordine alla ricorrenza della causa di esclusione della forza maggiore.

Esiste quindi una incompatibilità logica e valutativa tra le due sentenze che non rientra nel perimetro di applicazione della revisione.

La difesa prospetta anche la esistenza di prove nuove in grado di legittimare la revisione, prove nuove rappresentate dalla testimonianza della commercialista e del curatore fallimentare.

In realtà, i profili evidenziati nelle testimonianze citate, si legge nella ordinanza, sono già stati considerati nella pronuncia di condanna (si veda pag. 1 della ordinanza impugnata: "Nel caso di specie la Corte di Appello, pur dando atto che i fatti si collocavano all'interno di un contesto di crisi aziendale, maturata anche in relazione alla mancata riscossione di un credito non riscosso vantato nei confronti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] - inizialmente reclamato per l'ammontare di euro 861.689,35 e poi quantificato, in sede transattiva in euro 230.000,00-, riteneva che l'omesso pagamento fosse riconducibile ad una precisa e consapevole scelta imprenditoriale e non già a fattori esterni e imprevedibili, per come dimostrava anche il fatto che erano pendenti nei confronti dell'imputato altri sei procedimenti per l'omesso versamento Iva e versamento di ritenute per gli anni 2009,2010,2011,2012, e 2013 per un debito tributario di oltre un milione e mezzo di euro").

Deve anche aggiungersi come le diverse valutazioni fossero funzionali all'accertamento di reati diversi, come congruamente evidenzilo nella parte finale dell'ordinanza impugnata.

In generale, le prove da considerarsi nel giudizio di revisione devono essere "nuove", nel senso precisato dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisano, che indica nel novero delle prove "nuove" quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, quelle non acquisite nel corso del giudizio e quelle non valutate dal giudice della cognizione, neppure implicitamente, sebbene acquisite al processo [Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443:"In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziariol.

Non è consentito in questo ambito sollecitare una diversa interpretazione di prove già apprezzate nella sentenza di condanna, essendo questo profilo estraneo alla nozione di "novità" (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01:"Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna").

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Il procedimento per la revisione si snoda in due fasi: quella preliminare, cd. rescindente, ha ad oggetto una delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta con riferimento all'astratta capacità delle prove nuove di demolire il giudicato; quella successiva, c.d. rescissoria, si instaura mediante la citazione del condannato e prevede l'assunzione delle prove nella forma dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

Anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sebbene sommaria, degli elementi addotti dal condannato per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 18/01/2021, Rv. 280405).

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Milano (sent. n. 7846/2017 del 21/12/2017) per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000. Con tale pronuncia, divenuta irrevocabile in data 19/6/2018 a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione, l'istante è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per avere, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", omesso il versamento dell'acconto sull'imposta del valore aggiunto dovuta per l'anno 2010 in base alla dichiarazione annuale, per un importo pari ed euro 270.446,00. Nella richiesta di revisione la difesa aveva addotto il contrasto di giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 2/12/2021, irrevocabile il 22/3/22, che aveva assolto il Mazzola dal reato di bancarotta.. La Corte di appello di Brescia ha escluso che nel caso in esame potesse configurarsi un contrasto di giudicati, essendo la pronuncia assolutoria fondata su una diversa valutazione dei medesimi fatti storici. 2. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali, contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erronea valutazione dei mezzi di prova. Dopo avere richiamato i presupposti per l'applicazione dell'istituto della revisione, la difesa evidenzia come nel giudizio nel quale era stata pronunciata l'assoluzione del ricorrente, fossero emerse prove nuove, che avevano dimostrato come l'origine del dissesto finanziario della "[OSCURATO:SOCIETA]. ", di cui era amministratore il Mazzola, fosse 0 da individuarsi nel mancato rispetto dell'accordo transattivo intervenuto tra la società amministrata dal ricorrente e la fallita "[OSCURATO:SOCIETA].", il quale accordo prevedeva,oltre alla corresponsione di euro 230.000, l'affidamento di future commesse. Attraverso le testimonianze rese nel giudizio assolutorio da Maisano (dipendente apicale della ditta) e Villa (commercialista della società Elettrosystem) si era appreso che le aspettative legate alla vicenda transattiva con la [OSCURATO:SOCIETA] si aggirassero prudenzialmente intorno ai tre milioni di euro.La curatrice del fallimento Elettrosystem, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riferiva che dall'analisi dello stato passivo era emerso un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate pari ad C. 2.580.000,00, maturati sin dall'anno 2008. Tuttavia, la curatrice rilevava come l'omissione riguardasse solamente il mancato versamento di ritenute per un importo non rilevante (15 mila euro), mentre non vi erano state omissioni riguardanti VIVA e contributi previdenziali. Viceversa, le omissioni nel versamento tempestivo di imposte si registravano in modo significativo negli anni dal 2010 al 2015. La curatrice precisava come l'importo di 2 milioni di euro comprendesse circa 800.000,00-900.000,00 euro di sole sanzioni e interessi. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] confermava anche l'esistenza di ben 16 rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate, finalizzate al versamento delle imposte omesse, delle sanzioni e degli interessi, tutte regolarmente pagate sino al mese di ottobre-novembre 2016. Alla luce di tali elementi, con sentenza n. 1069/2021, il Tribunale di Lecco ha mandato assolto l'imputato, ritenendo che "non possa attribuirsi all'inadempimento al versamento dei contributi e delle imposte da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. il carattere della sistematicità richiesto dall'orientamento giurisprudenziale e ciò alla luce di un dato emergente in modo evidente e incontestato dalle produzioni documentali della difesa e dai testi escussi a discarico, ovverossia la presenza ed il regolare adempimento di una pluralità di rateizzazioni concordate con Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:SOCIETA]. In forza di suddetti accordi di pagamento dilazionati, infatti, fin dal 2012, la fallita stava regolarmente versando, pur in forma rateale e con l'applicazione di interessi e sanzioni, gli importi dovuti a titolo di imposte per le annualità precedenti, importi non versati tempestivamente in ragione di cause esterne in alcun modo addebitabili a titolo di dolo o colpa alla fallita. La quale si era trovata ad affrontare una situazione di scarsa liquidità legata a contingenze sfavorevoli in alcun modo prevedibili o indotte dalla stessa". Tali elementi di indagine assumono connotati di novità e decisività; invero, le dichiarazioni del teste Maisano e della curatrice fallimentare delineano una realtà dei fatti che si discosta notevolmente da quanto rappresentato nella sentenza di cui si chiede la revisione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento delle prove e degli elementi nuovi in base ai quali era stata chiesta la revisione. La Corte di appello di Brescia, contravvenendo ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di contrasto di giudicati, ha rigettato l'istanza sulla base di un ragionamento logico-giuridico non condivisibile. Il collegio ha erroneamente ritenuto che le due sentenze abbiano dato atto del medesimo fatto storico, ossia il mancato pagamento degli oneri tributari, limitandosi a fornire una diversa valutazione di esso. Il giudice della revisione non ha considerato il contenuto delle dichiaraioni dei testimoni escussi nel giudizio assolutorio, in particolare delle dichiarazioni della commercialista AbMaisano e della curatrice [OSCURATO:PERSONA]. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 634 e 192 cod. proc. pen. L'indagine preliminare da condursi nella fase che precede il giudizio di revisione, finalizzata alla verifica dell'ammissibilità dell'istanza, deve essere condotta mediante una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti per stabilire se gli stessi siano idonei a condurre all'esito favorevole del proscioglimento del condannato. La Corte di appello ha oltrepassato i limiti che le consentivano di giungere ad una pronuncia d'inammissibilità, ricorrendo a regole di giudizio tipiche della fase del marito, così invadendo una fase procedimentale diversa. La Corte di merito non ha assolto al compito affidatole, violando il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen., con un vaglio approfondito di merito. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile„ 2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici in ragione dell'emergenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo svoltosi, suscettibili di travolgere l'accertamento giudiziale, disarticolando il ragionamento posto a fondamento della condanna (così Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Rv. 227242). La delibazione affidata ai giudici di merito in materia deve essere condotta entro limiti ben definiti da questa Corte. In relazione alla tematica che occupa, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di revisione non può essere fondato sulla incompatibilità di due giudicati, a meno che non vi sia prova che tale incompatibilità riguardi il fatto storico. In tema di revisione, infatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14110/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757). Non è pertanto ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep.05/01/2017, Rv. 269232). 3. Quanto ai primi due motivi di ricorso, si osserva: le argomentazioni svolte nella ordinanza centrano la questione proposta dalla difesa, facendo buon governo dei principi che regolano la materia. Si pone in evidenza come i fatti storici posti a fondamento delle due sentenze siano i medesimi, sebbene le contestazioni elevate nei due giudizi fossero di diversa natura. L'omesso versamento dell'acconto IVA è stato accertato anche nell'ambito della sentenza assolutoria, circostanza neppure contestata dalla difesa. Si dice nella ordinanza, con argomentare logico, che, fermo restando il fatto accertato, i giudici della cognizione hanno espresso una diversa valutazione in ordine alla ricorrenza della causa di esclusione della forza maggiore. Esiste quindi una incompatibilità logica e valutativa tra le due sentenze che non rientra nel perimetro di applicazione della revisione. La difesa prospetta anche la esistenza di prove nuove in grado di legittimare la revisione, prove nuove rappresentate dalla testimonianza della commercialista e del curatore fallimentare. In realtà, i profili evidenziati nelle testimonianze citate, si legge nella ordinanza, sono già stati considerati nella pronuncia di condanna (si veda pag. 1 della ordinanza impugnata: "Nel caso di specie la Corte di Appello, pur dando atto che i fatti si collocavano all'interno di un contesto di crisi aziendale, maturata anche in relazione alla mancata riscossione di un credito non riscosso vantato nei confronti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] - inizialmente reclamato per l'ammontare di euro 861.689,35 e poi quantificato, in sede transattiva in euro 230.000,00-, riteneva che l'omesso pagamento fosse riconducibile ad una precisa e consapevole scelta imprenditoriale e non già a fattori esterni e imprevedibili, per come dimostrava anche il fatto che erano pendenti nei confronti dell'imputato altri sei procedimenti per l'omesso versamento Iva e versamento di ritenute per gli anni 2009,2010,2011,2012, e 2013 per un debito tributario di oltre un milione e mezzo di euro"). Deve anche aggiungersi come le diverse valutazioni fossero funzionali all'accertamento di reati diversi, come congruamente evidenzilo nella parte finale dell'ordinanza impugnata. In generale, le prove da considerarsi nel giudizio di revisione devono essere "nuove", nel senso precisato dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisano, che indica nel novero delle prove "nuove" quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, quelle non acquisite nel corso del giudizio e quelle non valutate dal giudice della cognizione, neppure implicitamente, sebbene acquisite al processo [Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443:"In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziariol. Non è consentito in questo ambito sollecitare una diversa interpretazione di prove già apprezzate nella sentenza di condanna, essendo questo profilo estraneo alla nozione di "novità" (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01:"Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna"). 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. Il procedimento per la revisione si snoda in due fasi: quella preliminare, cd. rescindente, ha ad oggetto una delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta con riferimento all'astratta capacità delle prove nuove di demolire il giudicato; quella successiva, c.d. rescissoria, si instaura mediante la citazione del condannato e prevede l'assunzione delle prove nella forma dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sebbene sommaria, degli elementi addotti dal condannato per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 18/01/2021, Rv. 280405). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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