CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 15427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7923/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Alberico II, 35 Pec:-controricorrente- nonchè contro E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE Pec: -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3096/2019 depositata il 25/07/2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., cliente finale del servizio di somministrazione e vendita di energia elettrica svolto dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA](di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), propose opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona che , sulla base di fatture emesse dalla società fornitrice,le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 144.601,38, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, quale corrispettivo a conguaglio dei maggiori consumi di energia elettrica somministrata e vendutaalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2005-2010 a seguito di ricalcolo operato da [OSCURATO:PERSONA] SpA una volta verificato il malfunzionamento del contatore; allegò che il credito della fornitrice non esisteva anche in ragione del lamentato disservizio segnalato da Enel e chiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni per illegittimo distacco dell’energia; la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì in giudizio, eccepì in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiese ed ottenne di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] SpA(di seguito [OSCURATO:PERSONA]), quale proprio distributore, per essere manlevata per il caso in cui l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata accolta; rappresentò che Enel le aveva comunicato solo nel 2010 di aver erroneamente tarato un contatore installato presso la cliente fin dal 2004 e di aver emesso, a seguito del ricalcolo da parte di Enel dei conguagli dovuti per i maggiori consumi, le relative fatture;affermò di averdato esecuzione al contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] e confermò la sussistenza del credito azionato sia nell’an sia nel quantum; il Tribunale di Verona, acquisite prove testimoniali e disposta una CTU,accolse parzialmente l’opposizione sul presupposto che il rapporto contrattuale per la fornitura di energia elettrica fosse sorto tra l’attrice e la [OSCURATO:PERSONA], la quale riscuotendo i pagamenti era tenuta a rispondere delle anomalie delle fatturazioni; revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] a versare alla [OSCURATO:SOCIETA] la minor somma di € 51.593,35 oltre interessi; condannò altresì [OSCURATO:PERSONA] arestituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 31.768,89 pari ai costi di trasporto non dovuti per gli anni 2005-2008, perché relativi a crediti prescritti;rigettò la domanda di danni formulata dall’opponente e compensò tra le parti le spese di lite;[OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito Dolomiti) , successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della [OSCURATO:SOCIETA], propose appello lamentando l’erronea attribuzione di responsabilità per essere, invece, imputabile il ricalcolo dei consumi, risultati non dovuti, ad [OSCURATO:PERSONA], l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, e l’erronea interpretazione della CTU; [OSCURATO:SOCIETA], succeduta a [OSCURATO:SOCIETA], si costituì in giudizio e propose appello incidentale chiedendo l’accoglimento della domanda di danni e solo in via subordinata la conferma della sentenza del Tribunale di Verona; E - [OSCURATO:SOCIETA], succeduta ad [OSCURATO:PERSONA] SpA, si costituì in giudizio e propose appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata condannata a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma per il trasporto di energia risultata indebita; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 3096 pubblicata in data 25/7/2019, ha rigettato sia l’appello principale sia quelli incidentali compensando le spese del grado per il 50% e ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] SpA edE-[OSCURATO:SOCIETA], in solido , il rimanente 50% ; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] SpA propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e proposto un ricorso incidentale affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] SpA resiste al ricorso incidentale con controricorso; le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del ricorso principale –violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co. n. 4 c.p.c. –la [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese per reciproca soccombenza anche nel rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA] ; rappresenta di aver chiesto con il quarto motivo di appello, di cui però non riporta ilcontenuto,l’integrale rifusione delle spese ponendole a carico della [OSCURATO:SOCIETA] e/o della [OSCURATO:SOCIETA] e che il motivo era stato disatteso perché il giudice d’appello, pur confermando la pronuncia di primo grado, non aveva spiegatole ragioni per le quali la compensazione delle spese potesse ritenersi coerente con le responsabilità addebitate ad [OSCURATO:SOCIETA] verso MultiutilitySpA;il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità richiesto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dalla ricorrente debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti su cui fonda la mossa censura. Deve per altro verso sottolinearsi che l’a sentenza risulta adotta in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudice d’appello, in caso di rigetto dell’impugnazione nel merito, può procedere alla modifica del capo di sentenza relativo alle spese del primo grado del giudizio soltanto nel caso in cui come nella specie vi sia un autonomo motivo di impugnazione relativo alle spese (Cass., 6-3, n. 23226 del 14/10/2013; Cass., 1, n. 14916 del 13/7/2020), ma nonè obbligato a farlo; mentre nel caso in cui riformi la sentenza è tenuto a liquidare le spese sulla base dell’esito complessivo della lite,nel caso in cui la sentenza non sia riformata non è tenuto a modificare la pronuncia di primo grado sul capo relativo alle spese; né può ritenersi configurabile un vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice non si pronunci in modo espresso sul motivo di appello relativo alle spese perché il rigetto del gravame comporta implicitamente il rigetto del capo relativo alle spese del primo grado; né la ricorrente ha d’altro canto dimostrato che il motivo di appello sulle spese avesse per l’appunto una consistenza del tutto autonoma e slegata dall’esito del giudizio di merito, sicché legittimamente il giudice dell’appello ha implicitamente rigettato i l motivo di impugnazione all’esito dell’integrale rigetto della mossa impugnazione; con il secondo motivo - violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e mancata ammissione di mezzi istruttori, orali e peritali formulate da [OSCURATO:SOCIETA] volte a dimostrare il momento di inizio della errata programmazione del contatore al momento della sua installazione il giorno 7 novembre 2004 quale fatto decisivo per l’an del credito azionato– la ricorrente ripropone le medesime contestazioni relative all’”errata taratura” del contatore già rigettate sia dal giudice di prime cure sia dalla Corte d’Appellosenza dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito fossero diverse; con il terzo motivo – illegittimità ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame dei fatti storici riferiti all’andamento dei consumi negli anni 2006 e 2007 come verificati dal C.T.U. e rilevanti quali fatti gravi, precisi e concordanti ai fini dell’accertamento del credito per gli anni antecedenti al 2009 e 2010-conseguente illegittimità per violazione dell’art. 2729 c.c. –la ricorrente censura la sentenza per non aver considerato gli elementi atti a comprovare la sussistenza di consumi più elevati negli anni 2006 e 2007; i motivisono inammissibili per violazione dell’art. 348 ter, IV co. c.p.c.in quanto, a fronte di una pronuncia c.d. “doppia conforme” sugli elementi di fatto che la ricorrente pretende portare all’attenzione della Corte prospettando un vizio di motivazione, la ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e d’appello sono diverse (Cass., 29715 del 2018); la doglianza relativa alla pretesa violazione dell’art. 2729 c.c. non è formulata secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto (si vedano i parr. 4 e ss., cui si rinvia); né la ricorrente osserva quanto statuito da Cass., L, n. 18611 del 30/6/2021 (conf. Cass., 2, n. 9054 del 21/3/2022 ed altre) secondo cui in tema di presunzionila violazione dell’art. 2729 c.c. sotto il profilo dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per restare nell'ambito della violazione di legge, deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, come nel caso di specie; con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.92 c.p.c., per avere la sentenza disposto la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio non come in primo grado per l’intero ma solo per il 50%, condannando [OSCURATO:PERSONA] SpA ed [OSCURATO:SOCIETA] in solido alla rifusione dell’altro 50% a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; il motivo è infondato in quanto la parziale compensazione delle spese deriva dalla reciproca soccombenza conseguente al rigetto sia dell’appello principale sia di quelli incidentali; con il primo motivo–violazione/falsa applicazione degli artt. 112 cpc 132, secondo comma nn. 3 e 4 cpc–la ricorrente in via incidentale denunzia motivazione apparente sul motivo di appello con cui aveva chiesto l’ammissione di ulteriori prove testimoniali ed un supplemento di CTU per dimostrare che la data di inizio delle anomali rilevazioni di energia era quella del giorno 7 aprile 2004, data di installazione di un nuovo contatore che permettesse di sostenere l’aumento di potenza richiestoda [OSCURATO:SOCIETA]; la sentenza di primo grado aveva rilevato che restava non provato in giudizio il momento in cui il contatore era stato erroneamente tarato in quanto le conclusioni del CTU erano meramente presuntive; tale valutazione è stata ribadita dalla sentenza d’appello che si è limitata ad aderire al ragionamento seguito dal primo giudice senza dare conto delle ragioni per declinare la richiesta di ammissione di nuovi testi o diuna CTU; il motivo è infondato,in quanto giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità non è necessario un diniego espresso in relazione ad una istanza di rinnovo della CTU (Cass., 6-2, n. 5339 del 18/3/2015; Cass., 2, n. 26709 del 24/11/2020); con il secondo motivo di ricorso –360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione/ falsa applicazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c, 156, 2° co. cpc 161 cpc. 118 disp. att. cpc, 111, 2° e 6° co. Cost- lamenta che la corte d’appello ha respinto l’appello incidentale con il quale aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado contemplante la condanna del distributore a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 31.768,89, a titolo di rimborso spese di trasporto energia non dovute senza dare un’adeguata motivazione; con il terzo motivo –360 nn. 3 e 4 c.p.c. per mancato rilievo della inammissibilità e nullità della domanda restitutoria svolta da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancata indicazione della causa petendi, con conseguente violazione del diritto di difesa della terza chiamata e violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 4 c.p.c. e dell’art. 164 c.p.c.– censura il capo di sentenza con cui la corte di merito ha rigettato il suo appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure che l’aveva condannata a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] gli importi da quest’ultima pagati a corrispettivo di quella quantità di energia elettrica che non era stata fornita; lamenta che la Corte d’Appello ha omesso di indicare nella sua decisione la causa petendi della domanda di restituzione costituita dall’art. 2033 c.c. e cioè dall’indebito oggettivo; imotivi, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto connessi, sono infondati; nell’impugnata sentenza la corte d el merito ha fatto invero riferimento aldocumento 14 dimesso da Enel e non contestato tra le parti da cui risultano emesse fatture a rettifica consumi per € 44.068,37, ed esclusi i periodi in relazione ai quali era maturata la prescrizione,ha confermato la statuizione di prime cure sulla debenza della diversa e minore somma di € 31.768,89;peraltro, come emerge dagli stessi atti menzionati dalla ricorrente,le ragioni a sostegno della domanda di ripetizione delle somme erano state oggetto di contestazione tra le parti sicchéneppure è fondata la pretesa violazione del diritto di difesa per difetto del contraddittorio; con il quarto motivo -60 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.–la ricorrente denunzia omesso esame di alcune risultanze processuali, con conseguente motivazione perplessa e incomprensibile sul rigetto del proprio appello; il motivo è inammissibile , risultando dalla ricorrente prospettata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senzainvero rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass. Sez. Un., n. 15698 del 2016 ed ora, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020, secondo cui: “In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice 10 ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.” “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; alle suestese considerazioni consegue il rigetto di entrambi i ricorsi con compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] SpA ed [OSCURATO:PERSONA] SpA e condanna delle medesime al pagamento,in solido, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti. Condanna le medesime società al pagamento, in solido,delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società ricor