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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24161/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21975 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Puglia n.2104/03/22 depositata in data 0 4 / 08 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - è in atti istanza di estinzione del giudizio depositata dall’[OSCURATO:PERSONA], che comunica avere il contribuente presentatodomanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 deld.L. n. 130/2022, provvedendo questi anche al pagamento previsto peril perfezionamento della definizione; -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese restano a carico di chi le ha anticipate -in ultimo, quanto al contributo unificato va dat a continuità al principio secondocui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissi bilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giudizio; le spese di lite restano a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21975 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Puglia n.2104/03/22 depositata in data 0 4 / 08 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - è in atti istanza di estinzione del giudizio depositata dall’[OSCURATO:PERSONA], che comunica avere il contribuente presentatodomanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 deld.L. n. 130/2022, provvedendo questi anche al pagamento previsto peril perfezionamento della definizione; -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese restano a carico di chi le ha anticipate -in ultimo, quanto al contributo unificato va dat a continuità al principio secondocui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissi bilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giudizio; le spese di lite restano a
Sentenza Cassazione n. 24161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris