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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08226/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto H ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; e:aminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenutn che il ricorso è aspecifico, genei- co e manifestamente infondato, percné adduce una mpia:zione rI egge e asseriti difetti della motivazione guanto ai giudizio prospettico d attualità ccr pericolosità sociale rilevata a sostegno Cella disposta applicazione della misura di sicurezza di cui all'ad 235 cp, vizi che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza eLieso che i! terna risulta argomentato, in linea con le sollecitazioni provenienti cialia sentenza cir;clente, con lineare e coerente iogicità e all'esito di una esauriente disamina dei dati ccoc2.--ual, mettendo in evidenza gli estremi della personaità e della capac'tà orz ente desunte dai fatto e dalle condizioni di vita dell'imputato con considerazion ce trascura ci u-Luca:-e con spedficità ., imcanoos ad evicienziare aspetti in tatto .:).:e.c-:rnessi dal decidente addotti in termini di aenericità e solo affermati dalla difesa perché non emergenti: -.:!evato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di CUi all'art. 616 cod.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna i ricorrente al pagamento CeAe spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .r.izciso i': 13 novErn oro I! Consigliere estensore E•pnedettc P3ternò Raddusa D E P S 'r :1 I- !.' .\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto H ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; e:aminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenutn che il ricorso è aspecifico, genei- co e manifestamente infondato, percné adduce una mpia:zione rI egge e asseriti difetti della motivazione guanto ai giudizio prospettico d attualità ccr pericolosità sociale rilevata a sostegno Cella disposta applicazione della misura di sicurezza di cui all'ad 235 cp, vizi che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza eLieso che i! terna risulta argomentato, in linea con le sollecitazioni provenienti cialia sentenza cir;clente, con lineare e coerente iogicità e all'esito di una esauriente disamina dei dati ccoc2.--ual, mettendo in evidenza gli estremi della personaità e della capac'tà orz ente desunte dai fatto e dalle condizioni di vita dell'imputato con considerazion ce trascura ci u-Luca:-e con spedficità ., imcanoos ad evicienziare aspetti in tatto .:).:e.c-:rnessi dal decidente addotti in termini di aenericità e solo affermati dalla difesa perché non emergenti: -.:!evato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di CUi all'art. 616 cod. Dichiara inammissibile li ricorso e condanna i ricorrente al pagamento CeAe spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .r.izciso i': 13 novErn oro I! Consigliere estensore E•pnedettc P3ternò Raddusa D E P S 'r :1 I- !.' .\
Sentenza Cassazione n. 08226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris