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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23530/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a titolo di continuazione interna ed esterna, è generico e comunque manifestamente infondato.

Tenuto conto del fatto che i delitti tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione sono di natura omogenea (trattasi di appropriazioni indebite), la Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica ha individuato, in concreto, il reato più grave nella condotta contestata al capo B) poiché, a prescindere dall'ammontare della somma oggetto di impossessamento, essa rappresentava l'ultima condotta illecita in ordine di tempo ed era dunque espressione di maggiore intensità del dolo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a titolo di continuazione interna ed esterna, è generico e comunque manifestamente infondato. Tenuto conto del fatto che i delitti tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione sono di natura omogenea (trattasi di appropriazioni indebite), la Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica ha individuato, in concreto, il reato più grave nella condotta contestata al capo B) poiché, a prescindere dall'ammontare della somma oggetto di impossessamento, essa rappresentava l'ultima condotta illecita in ordine di tempo ed era dunque espressione di maggiore intensità del dolo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a
Sentenza Cassazione n. 23530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris