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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12832/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamrnissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto della parte civile, conclude per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni ai danni del vicino di casa Alcun.

Fatto di Dicembre 2015.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando unico motivo di ricorso.

1. La difesa ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt 197 bis cpp e 371 /2 cpp e l'inutilizzabilità della prova testimoniale della persona offesa.

Nei confronti di quest'ultimo e della moglie, infatti, vi erano tre procedimenti penali per fatti-reato ex art 659 e 727 cp compiuti ai danni dell'attuale ricorrente, che vi figurava come persona offesa; sostiene la difesa di averne messo a conoscenza il Tribunale prima dell'assunzione delle dichiarazioni di entrambi i testi e la Corte di secondo grado anche con i motivi di appello.

I Giudici del merito avevano ritenuto l'assenza di connessione tra i procedimenti poiché riguardanti fatti temporalmente diversi. 1.1 Sul punto la difesa ha precisato che i fatti oggetto dei processi a carico della persona offesa nel presente giudizio, Alcun, e di sua moglie erano collocabili - come da imputazioni presenti nel decreto penale opposto - fino al 25 Febbraio 2016, e quindi includevano l'epoca del commesso reato ora al vaglio del Collegio.

La mancata audizione della parte civile con le forme previste dall'art 210 cpp comporta l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, sulla base delle quali era fondata la declaratoria di responsabilità del giudicabile.

Le dichiarazioni, inoltre, erano poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità in violazione della regola di giudizio ex art 192 commi 3 e 4 cpp.

All'odierna udienza il PG dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità, come pure l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Alcun. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Per affrontare la questione posta dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle norme processuali sul'audizione del teste assistito, occorre ricordare che l'art 210 cpp, intitolato esame di persona imputata in procedimento connesso e l'art 197 bis cpp, intitolato esame di persone imputate o giudicate in procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, fanno riferimento entrambi alla disposizione ex art 371/2 lett b) cpp.

Il combinato disposto di tali norme processuali, secondo la difesa, sarebbe stato violato nel corso del giudizio di merito, poichè la persona offesa Alcun, oltre che sua moglie, era stata denunziata e/o querelata a sua vota dall'attuale imputato per fatti compiuti in suo danno e nei confronti di entrambi era stata promossa l'azione penale, con le iniziative analiticamente indicate alla pagina 2 dell'atto di ricorso.

Ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Alcun i e la violazione della regola di giudizio ex art 192/3 cpp, conseguendone il richiesto annullamento della sentenza impugnata, in quanto fondata sulle prove testimoniali invalidamente assunte e illegittimamente valutate.1.1 Vale la pena precisare che il testo della disposizione processuale ex art 371/2 lett b cpp elenca le ipotesi in cui le indagini del PM si considerano collegate e nel caso in esame è in rilievo - a tenore dell'impugnazione e del contenuto delle sentenze di merito - il caso dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

In particolare la difesa - come si legge alla pagina 4 dell'atto di ricorso - incentra la critica all'opzione dei Giudici del merito di ascoltare la parte civile Alcun i come testimone "puro", in riferimento ai giudizi promossi nei confronti di costui per i fatti-reato ex art 659 cp commessi ai danni dell'imputato fino al 25 Febbraio 2016 e per ulteriori fatti sussunti nella medesima incriminazione ex art 659 cp, compiuti fino al 18 Aprile 2017.

Tuttavia il ricorrente circoscrive l'ambito specifico della doglianza al solo decreto penale indicato per primo, relativo ai fatti realizzati fino al 25 Febbraio 2016, sostenendo che i Fatti di disturbo attribuiti ad Alcun i e sua moglie erano intervenuti nel medesimo arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti oggetto del presente processo, ovvero in data 6 Dicembre 2015.

Posta nei termini suindicati la critica difensiva non è condivisibile, poiché non sostenuta da deduzioni specifiche, in quanto solo genericamente si prospetta che i fatti oggetto del processo in esame, accaduti il 6 Dicembre 2015, sarebbero collegati ai fatti ascritti alla parte civile fino al 25 Febbraio 2016, finendo in tal modo per eludere i principi affermati da questa Corte regolatrice sul punto cruciale posto all'attenzione del Collegio, cioè quello della definizione spazio temporale della reciprocità dei reati, condizione prevista - come già annotato - dall'art 371/2 lett b) cpp. 2.In proposito, infatti, la giurisprudenza prevalente elaborata da questa Corte regolatrice ha chiarito che al fine di stabilire le modalità di assunzione della prova dichiarativa della persona offesa, a sua volta denunziato/querelato dall'imputato, l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi, essendo, quindi in tali ipotesi, utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa stessa.

Così : (Sez. 6, Sentenza n. 6938 del 22/01/2019 Ud. dep. 13/02/2019 Rv. 275081) in un caso in cui la persona offesa del reato di concussione era stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia.

Massime precedenti Conformi: N. 1898 del 2011 Rv. 249045 - 01, N. 26819 del 2008 Rv. 240947 - 01, N. 26409 del 2013 Rv. 255578 - 01, N. 4128 del 2015 Rv. 262369. 2.1 Nella fattispecie ora in esame la stessa prospettazione difensiva, nella sua già rilevata genericità, pone i fatti per i quali la parte civile Alcun i è stato denunziato/querelato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in un contesto temporale diverso rispetto a quello in cui fu compiuto il reato addebitato all'attuale ricorrente, ragion per cui la scelta dei Giudici del merito di ascoltarlo come testimone, senza assistenza del difensore e senza procedere all'avviso ex art 210/4 cpp, è esente dai denunziati errori procedurali.

Le dichiarazioni della persona offesa, pertanto, correttamente sono state considerate pienamente utilizzabili e su di esse, oltre che su quelle, di conferma, della moglie Clemente e sul riscontro documentale del certificato medico riposa l'affermazione di responsabilità sancita nel giudizio di merito.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Ste(fano,Palla—,— [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamrnissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto della parte civile, conclude per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni ai danni del vicino di casa Alcun. Fatto di Dicembre 2015. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando unico motivo di ricorso. 1. La difesa ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt 197 bis cpp e 371 /2 cpp e l'inutilizzabilità della prova testimoniale della persona offesa. Nei confronti di quest'ultimo e della moglie, infatti, vi erano tre procedimenti penali per fatti-reato ex art 659 e 727 cp compiuti ai danni dell'attuale ricorrente, che vi figurava come persona offesa; sostiene la difesa di averne messo a conoscenza il Tribunale prima dell'assunzione delle dichiarazioni di entrambi i testi e la Corte di secondo grado anche con i motivi di appello. I Giudici del merito avevano ritenuto l'assenza di connessione tra i procedimenti poiché riguardanti fatti temporalmente diversi. 1.1 Sul punto la difesa ha precisato che i fatti oggetto dei processi a carico della persona offesa nel presente giudizio, Alcun, e di sua moglie erano collocabili - come da imputazioni presenti nel decreto penale opposto - fino al 25 Febbraio 2016, e quindi includevano l'epoca del commesso reato ora al vaglio del Collegio. La mancata audizione della parte civile con le forme previste dall'art 210 cpp comporta l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, sulla base delle quali era fondata la declaratoria di responsabilità del giudicabile. Le dichiarazioni, inoltre, erano poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità in violazione della regola di giudizio ex art 192 commi 3 e 4 cpp. All'odierna udienza il PG dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità, come pure l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Alcun. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Per affrontare la questione posta dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle norme processuali sul'audizione del teste assistito, occorre ricordare che l'art 210 cpp, intitolato esame di persona imputata in procedimento connesso e l'art 197 bis cpp, intitolato esame di persone imputate o giudicate in procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, fanno riferimento entrambi alla disposizione ex art 371/2 lett b) cpp. Il combinato disposto di tali norme processuali, secondo la difesa, sarebbe stato violato nel corso del giudizio di merito, poichè la persona offesa Alcun, oltre che sua moglie, era stata denunziata e/o querelata a sua vota dall'attuale imputato per fatti compiuti in suo danno e nei confronti di entrambi era stata promossa l'azione penale, con le iniziative analiticamente indicate alla pagina 2 dell'atto di ricorso. Ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Alcun i e la violazione della regola di giudizio ex art 192/3 cpp, conseguendone il richiesto annullamento della sentenza impugnata, in quanto fondata sulle prove testimoniali invalidamente assunte e illegittimamente valutate.1.1 Vale la pena precisare che il testo della disposizione processuale ex art 371/2 lett b cpp elenca le ipotesi in cui le indagini del PM si considerano collegate e nel caso in esame è in rilievo - a tenore dell'impugnazione e del contenuto delle sentenze di merito - il caso dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. In particolare la difesa - come si legge alla pagina 4 dell'atto di ricorso - incentra la critica all'opzione dei Giudici del merito di ascoltare la parte civile Alcun i come testimone "puro", in riferimento ai giudizi promossi nei confronti di costui per i fatti-reato ex art 659 cp commessi ai danni dell'imputato fino al 25 Febbraio 2016 e per ulteriori fatti sussunti nella medesima incriminazione ex art 659 cp, compiuti fino al 18 Aprile 2017. Tuttavia il ricorrente circoscrive l'ambito specifico della doglianza al solo decreto penale indicato per primo, relativo ai fatti realizzati fino al 25 Febbraio 2016, sostenendo che i Fatti di disturbo attribuiti ad Alcun i e sua moglie erano intervenuti nel medesimo arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti oggetto del presente processo, ovvero in data 6 Dicembre 2015. Posta nei termini suindicati la critica difensiva non è condivisibile, poiché non sostenuta da deduzioni specifiche, in quanto solo genericamente si prospetta che i fatti oggetto del processo in esame, accaduti il 6 Dicembre 2015, sarebbero collegati ai fatti ascritti alla parte civile fino al 25 Febbraio 2016, finendo in tal modo per eludere i principi affermati da questa Corte regolatrice sul punto cruciale posto all'attenzione del Collegio, cioè quello della definizione spazio temporale della reciprocità dei reati, condizione prevista - come già annotato - dall'art 371/2 lett b) cpp. 2.In proposito, infatti, la giurisprudenza prevalente elaborata da questa Corte regolatrice ha chiarito che al fine di stabilire le modalità di assunzione della prova dichiarativa della persona offesa, a sua volta denunziato/querelato dall'imputato, l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi, essendo, quindi in tali ipotesi, utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa stessa. Così : (Sez. 6, Sentenza n. 6938 del 22/01/2019 Ud. dep. 13/02/2019 Rv. 275081) in un caso in cui la persona offesa del reato di concussione era stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia. Massime precedenti Conformi: N. 1898 del 2011 Rv. 249045 - 01, N. 26819 del 2008 Rv. 240947 - 01, N. 26409 del 2013 Rv. 255578 - 01, N. 4128 del 2015 Rv. 262369. 2.1 Nella fattispecie ora in esame la stessa prospettazione difensiva, nella sua già rilevata genericità, pone i fatti per i quali la parte civile Alcun i è stato denunziato/querelato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in un contesto temporale diverso rispetto a quello in cui fu compiuto il reato addebitato all'attuale ricorrente, ragion per cui la scelta dei Giudici del merito di ascoltarlo come testimone, senza assistenza del difensore e senza procedere all'avviso ex art 210/4 cpp, è esente dai denunziati errori procedurali. Le dichiarazioni della persona offesa, pertanto, correttamente sono state considerate pienamente utilizzabili e su di esse, oltre che su quelle, di conferma, della moglie Clemente e sul riscontro documentale del certificato medico riposa l'affermazione di responsabilità sancita nel giudizio di merito. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Ste(fano,Palla—,— [OSCURATO:PERSONA]
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