Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 107/1962
ECLI:IT:COST:1962:107
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra il signor
[OSCURATO:PERSONA] e l'ing. [OSCURATO:PERSONA] davanti al Pretore di S.
[OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24
luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia, il quale è
stato recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in virtù della
delega legislativa contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741.
Tale articolo stabilisce l'improcedibilità della domanda
giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere
nell'applicazione dei contratti collettivi qualora, precedentemente, la
controversia non sia stata sottoposta all'esame delle competenti
associazioni professionali degli industriali e degli operai per
sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
[OSCURATO:PERSONA] di S. Cipriano premette che l'esame della questione
comporta l'indagine preliminare sulla legittimità costituzionale della
legge di delegazione, ma non propone alla Corte la relativa questione
di costituzionalità, limitandosi a ricordare che essa è stata
sottoposta alla Corte da altre Autorità giudiziarie. Solo oggetto
perciò di questo giudizio è la questione di costituzionalità del
ricordato art. 55, la cui risoluzione, a detta del Pretore, sarebbe
necessaria qualora la Corte concludesse per la non fondatezza della
questione preliminare.
Ad avviso del Pretore, la norma contenuta nell'art. 55 del
ricordato contratto collettivo potrebbe essere viziata di
illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo: il primo, di
essere una norma di carattere, dice il Pretore, paraprocessuale e, come
tale, estranea al fine posto dalla legge di delegazione al legislatore
delegato, che è quello di assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori appartenenti a
una medesima categoria; l'altro, che la norma sarebbe in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto dei cittadini ad
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. Infatti, la norma impugnata introdurrebbe di nuovo nel
nostro ordinamento un istituto (artt. 430 e 431 del Codice di procedura
civile) che, caduto il regime corporativo, è stato ritenuto non più
operante, rimettendone in più l'applicazione ad associazioni private,
quali sono attualmente i sindacati, che potrebbero negarla al
lavoratore non iscritto, con la conseguenza che a quest'ultimo sarebbe
precluso di adire l'Autorità giudiziaria.
2. - Nel giudizio si è costituito l'ing. [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mediante
deposito delle deduzioni il 3 febbraio di quest'anno. Secondo la difesa
dell'ing. Giannetti, la questione di legittimità costituzionale
dovrebbe essere dichiarata non fondata:
1) perché priva di oggetto, non esistendo un art. 55 del D.P.R. 14
luglio 1960, che è composto di un unico articolo;
2) perché nel caso che si ritenesse l'art. 55 parte integrante del
ricordato decreto per effetto di un richiamo recettizio, la norma
violata sarebbe quella contenuta nell'art. 77 della Costituzione, non
già, com'è stato indicato nell'ordinanza, quella dell'art. 76, per la
ragione che la norma impugnata è contenuta nella legge delegata e non
già in quella di delegazione;
3) perché il fine della delegazione non era quello di conferire al
Governo il potere di assegnare efficacia obbligatoria soltanto alle
clausole dei contratti collettivi che stabiliscono minimi di
trattamento economico e normativo, ma a tutte le clausole dei singoli
accordi economici e contrattuali collettivi.
Né sussisterebbe la violazione dell'art. 24 della Costituzione
perché:
a) giusta la giurisprudenza della Cassazione, il tentativo di
conciliazione previsto dai contratti collettivi di lavoro non avrebbe
la natura di presupposto processuale; comunque, anche se si trattasse
di un presupposto processuale, non perciò la norma risulterebbe
viziata di incostituzionalità, stante che ai privati e non al
legislatore è inibito di aggiungere altri presupposti processuali a
quelli stabiliti dalla legge;
b) i contratti collettivi, e in particolare quello nel quale è
inserita la clausola di cui si discute, sono rivolti non ai soli
associati ma all'intera categoria, sicché non sussisterebbe differenza
alcuna tra iscritti e non iscritti all'associazione stipulante, tutti
avendo la possibilità e l'onere di esperire il tentativo di
conciliazione. Del resto la legge delegata, conferendo forma di legge
alla clausola contenuta nell'art. 55, avrebbe imposto essa
all'associazione stipulante l'obbligo di esperire tale tentativo. Si
sarebbe creata così una figura che rientra nei casi di attività
sostitutiva, comunemente qualificata come esercizio privato di
attività pubblica.
3. - In secondo luogo, le clausole che stabiliscono l'obbligo del
tentativo di conciliazione non postulano nessuna violazione del
principio di eguaglianza in relazione all'art. 24 della Costituzione,
perché esso, giusta la giurisprudenza della Cassazione, non importa
rinuncia o disposizione di diritti subiettivi sostanziali, né
pregiudica la tutela giurisdizionale di questi, giacché limita
soltanto, in via transitoria, la possibilità di ottenere una pronuncia
di merito sul rapporto collettivo.
4. - Si è costituito anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le
deduzioni sono state depositate il 28 marzo di quest'anno. Anche la
difesa del Bilotti esclude che il legislatore delegato abbia violato i
limiti della delega nel conferire forza di legge alla ripetuta norma
dell'art. 55, per la ragione che l'art. 1 della legge 14 luglio 1959,
n. 741, ha prescritto al Governo di uniformarsi, nell'emanare norme
giuridiche al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo, a tutte le clausole dei contratti collettivi
stipulati all'entrata in vigore della legge. D'altra parte non sarebbe
dubbio che le norme contenute nell'art. 55 in esame rappresentino
garanzie idonee a tutelare i diritti che sorgono dai rapporti di lavoro
e costituiscano perciò parte integrante del minimo di trattamento
della categoria interessata.
Non sussisterebbe nemmeno la violazione dell'art. 24 della
Costituzione, per la ragione che la improcedibilità della domanda
avrebbe carattere temporaneo e lascerebbe integro il diritto di agire
in giudizio e nel caso in cui l'esame della controversia da parte delle
rispettive associazioni sindacali non consegua alcun esito e nell'altro
in cui non si possa addivenire nemmeno a tale esame.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 9 febbraio di quest'anno.
Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo avrebbe permesso di
accertare se l'art. 55 del contratto collettivo sia stato recepito
oppure no nel decreto delegato. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che il
decreto delegato, disponendo che i rapporti di lavoro considerati nelle
premesse sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei
contratti collettivi, lascia all'interprete di stabilire il contenuto
delle norme e quindi, nel caso, di stabilire se l'art. 55 debba
ritenersi non recepito, in quanto estraneo al trattamento economico e
normativo e contrario alle norme della Costituzione. In questo caso
mancherebbe la norma oggetto della sollevata questione di
costituzionalità.
Se, viceversa, l'esame avesse condotto a ritenere la norma
dell'art. 55 recepita nel decreto delegato, in quanto contenuta nei
limiti della delegazione e non contrastante con norme costituzionali,
tale norma si sarebbe dovuta considerare legittima e la sollevata
questione di costituzionalità manifestamente infondata. L'Avvocatura,
peraltro, non formula su questo punto precise conclusioni, ma si
rimette alla Corte.
Nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che
l'art. 55 non è fuori dei confini della delega fatta al Governo, in
quanto riguarda il trattamento normativo, vale a dire quelle garanzie
che si possono dettare per la tutela di diritti sorgenti dal rapporto
di lavoro, le quali sono indissolubili dalla disciplina del rapporto
stesso.
Nega poi l'Avvocatura che vi sia violazione dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto l'improcedibilità avrebbe carattere
temporaneo; né l'inerzia delle associazioni comporterebbe alcuna
efficacia preclusiva, in quanto l'onere si deve intendere soddisfatto
quando la parte onerata abbia proceduto alla denuncia ed abbia atteso
un congruo termine, che si può ritenere di quindici giorni, in armonia
con l'art. 423 del Codice di procedura civile.
6. - Nella memoria depositata dalla difesa dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 1962 si fa espressa rinunzia alla sollevata
eccezione di inammissibilità e si combatte la tesi dell'Avvocatura
secondo la quale, come si è visto, il decreto delegato si limiterebbe
a disporre che i rapporti di lavoro sono regolati da norme giuridiche
uniformi alle clausole dei contratti collettivi, laddove il compito di
formulare il contenuto della norma sarebbe rimesso dal legislatore
all'interprete, a somiglianza di quanto avviene per le norme di
adattamento di diritto internazionale. Un esame minuzioso della legge e
del suo iter formativo, e segnatamente l'interpretazione della formula
"minimi inderogabili di trattamento", che non dovrebbe essere intesa
come relativa soltanto a un trattamento valutabile quantitativamente,
persuade, viceversa, la difesa dell'ing. Giannetti che l'intento del
legislatore sia stato quello di rendere obbligatorie tutte le clausole
dei contratti collettivi e degli accordi economici, sicché non
resterebbe alcuna facoltà dell'interprete di operare nell'ambito del
contratto una scelta che includa alcune clausole e ne escluda altre.
7. - Quanto alla natura giuridica del tentativo obbligatorio di
conciliazione, la difesa dell'ing. Giannetti chiarisce che, a suo
avviso, essa integrerebbe non già la figura di presupposto processuale
o di condizione dell'azione, ma di presupposto per la decisione del
merito, in difetto del quale il processo si instaura e giunge
egualmente a compimento, senza peraltro che il giudice possa decidere
sul merito. Ora il diritto a ottenere una decisione sul merito della
causa sarebbe disponibile dalla parte alla stessa guisa che è lecita
la rinunzia all'azione (pactum de non petendo) o la rinunzia all'atto
del giudizio o, addirittura, la rinunzia al diritto materiale fatto
valere in giudizio. Ripete poi che, anche se si trattasse di un
presupposto processuale, il fatto che sia ormai la norma di legge a
porlo, elimina ogni carattere di incostituzionalità. Né sarebbe
violata la libertà sindacale. I sindacati sarebbero particolari tipi
di associazioni che si propongono la difesa non soltanto dei propri
soci, ma di tutta la categoria, sicché hanno essi medesimi assunto
l'obbligo di prestare l'opera loro in favore anche dei non iscritti.
Codesto obbligo da contrattuale è divenuto legale, il che, ripete la
difesa, conduce a classificarlo tra le figure di sostituzione dei
privati nell'esercizio di attività pubblica o, come si dice, di
esercizio privato di pubblica attività: nel caso, di un pubblico
servizio.
8. - All'udienza del 31 ottobre 1962 le difese delle parti
costituite hanno brevemente riassunto le loro tesi e confermate le loro
conclusioni.
:
Con sentenza in pari data, recante il n. 106, la Corte ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 14 luglio 1959, n. 741, alle quali, come a questioni
preliminari a quella proposta nel presente giudizio, si è
genericamente riferito il Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA] nella sua
ordinanza. Pertanto, occorre in questa sede limitare l'esame alla
questione di legittimità della clausola contrattuale contenuta
nell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli
operai addetti all'industria edilizia, al quale fa riferimento il
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. Senonché, con la sentenza ora
ricordata, la Corte ha pure deciso che il legislatore non ha inteso
conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme
delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme
imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega
si debba considerare inoperante, aggiungendo che anche nell'ipotesi in
cui clausole di questo genere compaiano nei decreti legislativi, che
danno attuazione alla delegazione, esse si debbano tuttavia considerare
come clausole contrattuali e che perciò spetta al giudice ordinario
stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse
e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base
dei risultati di codesto accertamento. Deve, pertanto, il Pretore di S.
[OSCURATO:PERSONA] risolvere la questione se la clausola contenuta
nell'art. 55 del ricordato contratto collettivo 24 luglio 1959 sia,
oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior
ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali e, in caso
affermativo, disattenderla nella controversia della quale è giudice.
Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilità
della questione proposta.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, di cui
al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
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