CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 dicembre 2023
Cassazione n. 27397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11272/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende). -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 57/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la ricorrente principaleabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., limitatamente al ricorso principale; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Manda alla cancelleria per la prosecuzione del giudizio in relazione al ricorso incidentale della