CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona riformava, limitatamente alla quantificazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 comma 4 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza del Tribunale di Fermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, in qualità di amministratore unico della Platinunn s.r.I., dichiarata fallita in data 17.05.2012 dal medesimo tribunale; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per c:assazione l'imputato, con atto a mezzo del proprio difensore, articolando plurimi motivi, con i quali deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile dei reati ascrittigli, mancando di ricondurre i fatti accertati alla più lieve ipotesi di bancarotta semplice - con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione - e mancando di riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - con conseguente ulteriore riduzione della pena irrogata fino ad un terzo; - ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermata responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo A (bancarotta fraudolenta documentale ), è privo di specificità perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pg . 9 e ss.); in definitiva le censure avanzate si limitano, all'evocazione di presunte carenze motivazionali e alla sollecitazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, dovendosi, invece, ribadire il consolidato principio, secondo il quale non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la divergente interpretazione dei fatti, atteso che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, nel valorizzare taluni piuttosto che altri elementi di prova, per giungere al proprio libero convincimento non è sottoposta al controllo di legittimità affidato a codesta Suprema Corte, se non fondata su affermazioni apodittiche ed illogiche; - ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermata responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo B, è allo stesso modo inammissibile, perché assolutamente sommario e generico a fronte di congrua e logica motivazione della Corte territoriale , oltre che meramente volto a sollevare questioni, inerenti alla ricostruzione fattuale della vicenda in questione, che non sono in questa sede deducibili, perché rimesse alla sola valutazione delle Corti di merito - valutazione che se adeguatamente motivata e non palesemente apodittica e illogica è da ritenersi insindacabile; - ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di ricondurre i fatti accertati alla più lieve ipotesi di bancarotta semplice, è oltremodo generico, tenuto conto della ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta, mancando di confrontarsi sul punto con la pronuncia impugnata e mancando di argomentare in diritto a sostegno di quanto dedotto;- ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta che non sia stata riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è meramente reiterativo di questioni già proposte con l'atto di appello e adeguatamente attenzionate dalla Corte territoriale, che - richiamando principi consolidati in giurisprudenza - ha sottolineato come tale circostanza attenuante possa essere riconosciuta unicamente quando il danno arrecato ai creditori, avendo riguardo al fatto unitariamente considerato, sia particolarmente tenue o manchi del tutto, laddove nel caso in esame tenuto anche conto dell'entità della distrazione non può ritenersi lieve; - ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta - quanto al reato di cui al capo A - che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su prove inesistenti, è assolutamente inammissibile, essendo meramente volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio ed un differente apprezzamento degli elernenti acquisiti, attinente interamente al merito e dunque non rilevante nel giudizio di legittimità; - ritenuto che il sesto motivo di ricorso è ugualmente inammissibile, limitandosi a richiamare in relazione al reato di cui al capo B quanto già portato a sostegno del quinto motivo di ricorso in relazione al reato di cui al capo A; - ritenuto che il settimo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata derubricazione del reato per il quale si procede nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice, è meramente reiterativo di questioni già proposte a sostegno del terzo motivo di ricorso e già poste all'attenzione dei giudici di merito, che sul punto hanno adeguatamente motivato; - ritenuto che l'ottavo motivo di ricorso, è ugualmente reiterativo di quanto già affermato a sostegno del quarto motivo dì ricorso, con il quale si lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]