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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 29 settembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento il 24 febbraio 2020 che aveva giudicato, con rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] - in ordine al reato di cui all'art. 10, commi 2 e 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale destinatario del provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Agrigento il 30.04.2019, con espresso divieto di reingresso nel territorio italiano per la durata di anni tre, aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, reato accertato in Siculiana, il 2 agosto 2019 - e l'aveva dichiarato responsabile del reato ascrittogli condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.

La conforme valutazione dei giudici del merito, all'esito dell'avvenuta esclusione della possibilità di riunire questo processo ad altro processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato imputato del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, ha considerato acclarato il dato di fatto essenziale al fine della verifica dell'ipotesi accusatoria: in particolare, nella suddetta data del 2 agosto 2019, l'imputato era stato controllato a bordo di un peschereccio tunisino - dopo che tale imbarcazione era stata avvistata dal comandante del motopesca Calliope PE [OSCURATO:PERSONA] mentre si spostava da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e, dopo una sosta, riprendeva la navigazione e si allontanava dalle coste italiane, per cui il suddetto [OSCURATO:PERSONA] aveva allertato la Guardia di Finanza che aveva abbordato e ispezionato l'imbarcazione - ed era emerso che egli era stato destinatario del decreto di respingimento con divieto di reingresso in Italia emesso dal Questore di Agrigento il 30 aprile 2019, convalidato dal Giudice di pace di Trapani il 3 maggio 2019 e materialmente eseguito il 9 maggio 2019 mediante accompagnamento aereo alla frontiera di Trapani.

Dalla valutazione di questa situazione si è tratta la prova certa che l'imputato era rientrato nel territorio italiano, comprensivo del mare territoriale (come definito dall'art. 2 disp. prel. cod. nav.), in violazione del divieto fissato dal Questore, a suo tempo debitamente tradotto a beneficio del destinatario e a lui regolarmente notificato, così integrando l'elemento oggettivo del reato oggetto di imputazione.

Anche l'elemento soggettivo del reato è stato dai giudici del merito considerato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, essendosi negata logica plausibilità alla tesi sostenuta dall'imputato, che aveva detto di non essersi reso conto - quale membro dell'equipaggio del peschereccio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (coimputato nel processo per favoreggiamento dell'immigrazione illegale) - del fatto che il natante si fosse diretto verso le acque territoriali italiane.2.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto impugnazione prospettando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen. per l'omessa riunione di questo procedimento con quello recante il n. 3732/2019 R.G.N.R. pure pendente innanzi al Tribunale di Agrigento.

Si segnala che, anche dopo la trasmissione del fascicolo, il Tribunale aveva negato la sussistenza dei presupposti per procedere alla riunione adducendo una diversità di fasi che invece non sussisteva, in quanto nell'altro procedimento la richiesta di accesso al giudizio abbreviato non era stata ancora seguita dalla disposizione di ammissione al rito a prova contratta, per l'assenza dell'interprete.

Sicché, in modo immotivato e senza assumere un formale provvedimento di revoca, il giudice procedente aveva escluso la possibilità di procedere alla riunione dei procedimenti, nonostante si vertesse in un caso di evidente connessione, ex art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 10, commi 2 e 2-ter, d.lgs. n. 285 del 1998.

Secondo la difesa, nella vicenda, non era emersa la prova che l'imbarcazione su cui si trovava l'imputato fosse diretta in Italia, dal momento essa che viaggiava nel senso del suo allontanamento dalla costa italiana e la manovra di abbordaggio eseguita dalla Guardia di Finanza era avvenuta in mare aperto.

I giudici di appello non hanno considerato sia la carenza di dimostrazione dell'elemento materiale del reato, sia l'assenza di dolo, univocamente arguibile dall'esame delle testimonianze rese dai componenti dell'equipaggio del peschereccio, essendo risultato che era il comandante dell'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] a prendere le decisioni relative alla rotta da seguire e che questi, in ogni caso, quando si era avveduto che il peschereccio si stava avvicinando alla costa italiana, lo aveva diretto in direzione opposta, dopo che uno dei componenti dell'equipaggio aveva litigato con lui perché lo stava portando verso la costa.

2.3. Con il terzo motivo la difesa evidenzia ulteriore vizio della motivazione.

La valutazione della prova è stata effettuata, secondo il ricorrente, in modo erroneo, come dimostra la motivazione della decisione, priva di un percorso logico-argomentativo coerente.

In particolare, la difesa fa carico alla Corte territoriale di avere, reiterando acriticamente l'impostazione privilegiata dal Tribunale, confuso, sovrapponendole, due situazioni del tutto diverse: quella che era stata rilevata, ossia l'allontanamento del peschereccio dalla costa, e quella che era stata soltanto supposta, ossia il suo rientro nel territorio dello Stato italiano.3.

Con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria con conclusioni scritte, in virtù delle quali si è riportata integralmente a quelle articolate con il ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione risulta, nel suo complesso, inammissibile.

2. Per quanto concerne il primo motivo, si premette che la Corte di appello ha ricordato come il provvedimento di riunione - secondo l'imputato a lui illegittimamente precluso - abbia carattere discrezionale, salvo che la determinazione in ordine allo stesso comporti una violazione delle norme in tema di competenza per connessione, sicché al provvedimento di rigetto dell'istanza tesa alla riunione di procedimenti non è ricollegata, né è ricollegabile la sanzione di nullità della sentenza che ha definito il procedimento non riunito ad altro, anche se la mancata riunione sia stata implicita o immotivata; ciò, a parte l'ulteriore considerazione che, nel caso di specie, il giudice del primo grado aveva spiegato che questo procedimento non era stato riunito all'altro, in quanto quest'ultimo era già in fase di trattazione con il rito abbreviato, fermo restando che non erano state violate le regole sulla competenza e nessun pregiudizio aveva subìto l'imputato, separatamente giudicato per le due diverse imputazioni.

Posto quanto precede, deve riaffermarsi il principio di diritto secondo cui la riunione di processi, regolata dagli artt. 17 - 19 cod. proc. pen., costituisce un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicché non si configura alcuna nullità se - pur in mancanza di un motivato provvedimento - vi sia stato un implicito rigetto dell'istanza di riunione (Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Spinelli, Rv. 271101 - 01; Sez. 4, n. 11135 del 17/06/1993, Rosato, Rv. 197351 - 01).

Per tale ragione si è, in modo condivisibile, specificato che, in tema di riunione e separazione dei processi, pure nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 02).

Con particolare riferimento al provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione, neppure esso è suscettibile di impugnazione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito, del resto essendo ordinariamente possibile (Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Pifani, Rv. 220559 - 01; Sez. 5, Ord., n. 225 del 18/01/1999, Franzin, Rv. 213345 - 01) la veicolazione in ciascuno dei processi degli elementi di cui la patte richiedente la riunione intenda avvalersi, sia mediante l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 cod. proc. pen.), sia mediante l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.).

Tali considerazioni impongono il rilievo dell'inammissibilità della prima doglianza.

3. In ordine, poi, alle questioni poste dal ricorrente con il secondo e con il terzo motivo, esse sono da trattare in modo congiunto, dal momento che con le corrispondenti censure, volte da un lato a prospettare la violazione della norma incriminatrice e dall'altro a dedurre il vizio della corrispondente motivazione, si sostiene in modo convergente la strutturale inadeguatezza del discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale in punto di accertamento dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di trasgressione del divieto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore ex art. 10, comma 2-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

È da considerare che la Corte di appello, sull'argomento, assodati i dati di fatto inerenti all'avvenuto controllo in acque territoriali di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai restanti componenti dell'equipaggio del peschereccio tunisino abbordato dalla Guardia di Finanza, ha preso in considerazione la tesi esposta dall'imputato a sua discolpa - imperniata sulla deduzione secondo cui, al momento del controllo di polizia, egli si trovava su una imbarcazione non di sua proprietà, né da lui condotta, al solo fine di partecipare a una battuta di pesca, imbarcazione mai approdata sulle coste siciliane, ma intercettata in mare aperto in fase di rientro verso la Tunisia - ma ha reputato tale giustificazione inconsistente e già diffusamente e compiutamente superata dalle osservazioni svolte dal Tribunale nella sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici di appello hanno rimarcato che l'episodio del 2 agosto 2019 era stato compiutamente ricostruito sulla scorta della diretta osservazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale, mentre era a bordo del motopesca Calliope PE, di cui era comandante, aveva notato quel peschereccio avvicinarsi alla costa siciliana, ivi sostare per un breve lasso di tempo e poi allontanarvisi; il tutto nello stesso arco temporale in cui era stato segnalato, nella medesima località, uno sbarco clandestino di migranti; dopo di che, i militari della Guardia di Finanza avevano proceduto all'abbordaggio del peschereccio tunisino, avvenuto a circa otto miglia dalla costa italiana (dunque, nel mare territoriale), all'esito del quale su quella imbarcazione non erano state rinvenute attrezzature per la pesca, né tracce di pescato, ma era stato, fra gli altri, individuato l'imputato, privo di documenti, poi identificato attraverso i rilievi dattiloscopici in [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento questo vile di reso ngimento, con il corrispondente divieto triennale di reingresso in Italia, salvo il provvedimento ministeriale di speciale autorizzazione, in questo frangente nemmeno evocato.

In modo del tutto lineare, pertanto, i cliudici di appello hanno confermato la valutazione espressa dal Tribunale, sia in ordine all'avvenuta violazione da parte dell'imputato del suddetto provvedimento, costitutiva dell'elemento oggettivo del reato a lui contestato, sia in ordine all'evenienza del dolo che aveva sorretto tale condotta.

Congrua e logica, infatti, si profila la considerazione, espressa nella sentenza impugnata, relativa alla chiara inverosimiglianza della tesi della carenza di consapevolezza del suo rientro in Italia addotta dall'imputato, inverosimiglianza univocamente desumibile dal fatto che egli si trovava a bordo del peschereccio tunisino, in viaggio da tre giorni, e aveva addotto la partecipazione a una fantomatica battuta di pesca, impossibile da praticarsi, stante l'assenza nell'imbarcazione di alcuna attrezzatura all'uopo predisposta.

Si è aggiunto, inoltre, che anche le dichiarazioni del comandante del peschereccio tunisino, [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente ammissive del fatto che egli aveva condotto l'imbarcazione con a bordo cittadini extracomunitari dalla Tunisia alle coste italiane, dove poi essi erano sbarcati, erano di segno tale da smentire categoricamente le deduzioni dell'imputato: di conseguenza, neppure il fatto che egli non fosse il conducente del peschereccio poteva supportare la protesta di carenza di consapevolezza dell'avvenuto reingresso nel territorio italiano esternata da [OSCURATO:PERSONA], giacché - hanno puntualmente notato i giudici del merito - l'essere soltanto un componente dell'equipaggio, di per sé, non valeva ad escludere la suddetta coscienza e volontà della condotta violativa del respingimento e, in ogni caso, era restata indimostrata la prospettazione della sua mancata conoscenza dell'effettiva destinazione del viaggio, essendo del resto tale assunto completamente inverosimile, data la presenza a bordo dell'imbarcazione dei migranti da far sbarcare illegalmente in 1:talia.

A fronte di questo adeguato e lineare discorso giustificativo il ricorrente, nei due motivi oggetto di analisi, ha riproposto - in modo sostanzialmente rotatorio rispetto a quanto aveva fatto con l'atto di appello - la tesi della rilevanza del fatto che il controllo della Guardia di Finanza era stato effettuato mentre il peschereccio di allontanava dalle coste italiane: tesi che si rivela manifestamente infondata, perché è inidonea a escludere la precedente violazione della norma incriminatrice, come è stato spiegato, sulla scorta di ineludibili supporti probatori, nella sentenza impugnata.

Del pari, il lamento di carenza motivazionale in cirdine all'evenienza dell'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella reiterazione della carenza di consapevolezza dell'imputato, fondata sulla negazione di una situazione di fatto - ossia, l'arrivo del peschereccio sulle coste italiane finalizzato allo sbarco illegale dei migranti - irrefutabilmente accertata dai giudici del merito.

In definitiva, le doglianze articolate dal ricorrente, senza dedurre vizi determinanti nell'individuazione e interpretazione delle prove analizzate e valorizzate, in modo congruo e coerente, dalla Corte territoriale, in conformità di quanto aveva fatto il Tribunale, si sono risolte nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro probatorio, peraltro non finalizzata a confrontarsi in modo effettivo con il ragionamento esposto nella decisione impugnata.

Neanche si rileva, nella complessiva base deduttiva proposta dal ricorrente, una specifica censura apertamente volta ad affermare il travisamento di una qualche prova decisiva, essendo d'altronde da puntualizzare che il ricorso per cassazione con cui si fosse contestato il travisamento di specifici atti del processo avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, non soltanto indicare le ragioni per cui il dato travisato si riteneva inficiasse e compromettesse la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui si fondava la doglianza (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517 - 01).

Le censure in esame, quindi, pure sotto tale profilo, non evidenziano specifici profili di critica del tessuto argomentativo posto al fondamento della sentenza impugnata: di conseguenza, il sindacato di legittimità sulla corrispondente motivazione (nei limiti che gli sono propri: Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01) - verificatane la natura effettiva (siccome realmente idonea a rappresentare le ragioni poste a base della decisione), non manifestamente illogica nei suoi punti essenziali, non contraddittoria (in tal senso esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e compatibile con gli atti del processo indicati, peraltro in termini non specifici, dal ricorrente - deve concludersi nel senso che essa resiste ictu ocu/i alle censure che il ricorrente a svolte in modo che si è, alfine, rivelato generico, oltre che rivalutativo.

Pertanto, nemmeno il secondo e il terzo motivo riescono, sotto gli evidenziati profili, a superare il vaglio di ammissibilità.4.

In definitiva, le conclusioni raggiunte all'esito dello scrutinio di tutte le doglianze conducono alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Alla stessa fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 29 settembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento il 24 febbraio 2020 che aveva giudicato, con rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] - in ordine al reato di cui all'art. 10, commi 2 e 2-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale destinatario del provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Agrigento il 30.04.2019, con espresso divieto di reingresso nel territorio italiano per la durata di anni tre, aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, reato accertato in Siculiana, il 2 agosto 2019 - e l'aveva dichiarato responsabile del reato ascrittogli condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. La conforme valutazione dei giudici del merito, all'esito dell'avvenuta esclusione della possibilità di riunire questo processo ad altro processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato imputato del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, ha considerato acclarato il dato di fatto essenziale al fine della verifica dell'ipotesi accusatoria: in particolare, nella suddetta data del 2 agosto 2019, l'imputato era stato controllato a bordo di un peschereccio tunisino - dopo che tale imbarcazione era stata avvistata dal comandante del motopesca Calliope PE [OSCURATO:PERSONA] mentre si spostava da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e, dopo una sosta, riprendeva la navigazione e si allontanava dalle coste italiane, per cui il suddetto [OSCURATO:PERSONA] aveva allertato la Guardia di Finanza che aveva abbordato e ispezionato l'imbarcazione - ed era emerso che egli era stato destinatario del decreto di respingimento con divieto di reingresso in Italia emesso dal Questore di Agrigento il 30 aprile 2019, convalidato dal Giudice di pace di Trapani il 3 maggio 2019 e materialmente eseguito il 9 maggio 2019 mediante accompagnamento aereo alla frontiera di Trapani. Dalla valutazione di questa situazione si è tratta la prova certa che l'imputato era rientrato nel territorio italiano, comprensivo del mare territoriale (come definito dall'art. 2 disp. prel. cod. nav.), in violazione del divieto fissato dal Questore, a suo tempo debitamente tradotto a beneficio del destinatario e a lui regolarmente notificato, così integrando l'elemento oggettivo del reato oggetto di imputazione. Anche l'elemento soggettivo del reato è stato dai giudici del merito considerato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, essendosi negata logica plausibilità alla tesi sostenuta dall'imputato, che aveva detto di non essersi reso conto - quale membro dell'equipaggio del peschereccio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (coimputato nel processo per favoreggiamento dell'immigrazione illegale) - del fatto che il natante si fosse diretto verso le acque territoriali italiane.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto impugnazione prospettando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen. per l'omessa riunione di questo procedimento con quello recante il n. 3732/2019 R.G.N.R. pure pendente innanzi al Tribunale di Agrigento. Si segnala che, anche dopo la trasmissione del fascicolo, il Tribunale aveva negato la sussistenza dei presupposti per procedere alla riunione adducendo una diversità di fasi che invece non sussisteva, in quanto nell'altro procedimento la richiesta di accesso al giudizio abbreviato non era stata ancora seguita dalla disposizione di ammissione al rito a prova contratta, per l'assenza dell'interprete. Sicché, in modo immotivato e senza assumere un formale provvedimento di revoca, il giudice procedente aveva escluso la possibilità di procedere alla riunione dei procedimenti, nonostante si vertesse in un caso di evidente connessione, ex art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 10, commi 2 e 2-ter, d.lgs. n. 285 del 1998. Secondo la difesa, nella vicenda, non era emersa la prova che l'imbarcazione su cui si trovava l'imputato fosse diretta in Italia, dal momento essa che viaggiava nel senso del suo allontanamento dalla costa italiana e la manovra di abbordaggio eseguita dalla Guardia di Finanza era avvenuta in mare aperto. I giudici di appello non hanno considerato sia la carenza di dimostrazione dell'elemento materiale del reato, sia l'assenza di dolo, univocamente arguibile dall'esame delle testimonianze rese dai componenti dell'equipaggio del peschereccio, essendo risultato che era il comandante dell'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] a prendere le decisioni relative alla rotta da seguire e che questi, in ogni caso, quando si era avveduto che il peschereccio si stava avvicinando alla costa italiana, lo aveva diretto in direzione opposta, dopo che uno dei componenti dell'equipaggio aveva litigato con lui perché lo stava portando verso la costa. 2.3. Con il terzo motivo la difesa evidenzia ulteriore vizio della motivazione. La valutazione della prova è stata effettuata, secondo il ricorrente, in modo erroneo, come dimostra la motivazione della decisione, priva di un percorso logico-argomentativo coerente. In particolare, la difesa fa carico alla Corte territoriale di avere, reiterando acriticamente l'impostazione privilegiata dal Tribunale, confuso, sovrapponendole, due situazioni del tutto diverse: quella che era stata rilevata, ossia l'allontanamento del peschereccio dalla costa, e quella che era stata soltanto supposta, ossia il suo rientro nel territorio dello Stato italiano.3. Con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con conclusioni scritte, in virtù delle quali si è riportata integralmente a quelle articolate con il ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione risulta, nel suo complesso, inammissibile. 2. Per quanto concerne il primo motivo, si premette che la Corte di appello ha ricordato come il provvedimento di riunione - secondo l'imputato a lui illegittimamente precluso - abbia carattere discrezionale, salvo che la determinazione in ordine allo stesso comporti una violazione delle norme in tema di competenza per connessione, sicché al provvedimento di rigetto dell'istanza tesa alla riunione di procedimenti non è ricollegata, né è ricollegabile la sanzione di nullità della sentenza che ha definito il procedimento non riunito ad altro, anche se la mancata riunione sia stata implicita o immotivata; ciò, a parte l'ulteriore considerazione che, nel caso di specie, il giudice del primo grado aveva spiegato che questo procedimento non era stato riunito all'altro, in quanto quest'ultimo era già in fase di trattazione con il rito abbreviato, fermo restando che non erano state violate le regole sulla competenza e nessun pregiudizio aveva subìto l'imputato, separatamente giudicato per le due diverse imputazioni. Posto quanto precede, deve riaffermarsi il principio di diritto secondo cui la riunione di processi, regolata dagli artt. 17 - 19 cod. proc. pen., costituisce un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicché non si configura alcuna nullità se - pur in mancanza di un motivato provvedimento - vi sia stato un implicito rigetto dell'istanza di riunione (Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Spinelli, Rv. 271101 - 01; Sez. 4, n. 11135 del 17/06/1993, Rosato, Rv. 197351 - 01). Per tale ragione si è, in modo condivisibile, specificato che, in tema di riunione e separazione dei processi, pure nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., non è prevista alcuna sanzione di nullità, né è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 02). Con particolare riferimento al provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione, neppure esso è suscettibile di impugnazione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito, del resto essendo ordinariamente possibile (Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Pifani, Rv. 220559 - 01; Sez. 5, Ord., n. 225 del 18/01/1999, Franzin, Rv. 213345 - 01) la veicolazione in ciascuno dei processi degli elementi di cui la patte richiedente la riunione intenda avvalersi, sia mediante l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 cod. proc. pen.), sia mediante l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.). Tali considerazioni impongono il rilievo dell'inammissibilità della prima doglianza. 3. In ordine, poi, alle questioni poste dal ricorrente con il secondo e con il terzo motivo, esse sono da trattare in modo congiunto, dal momento che con le corrispondenti censure, volte da un lato a prospettare la violazione della norma incriminatrice e dall'altro a dedurre il vizio della corrispondente motivazione, si sostiene in modo convergente la strutturale inadeguatezza del discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale in punto di accertamento dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di trasgressione del divieto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore ex art. 10, comma 2-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. È da considerare che la Corte di appello, sull'argomento, assodati i dati di fatto inerenti all'avvenuto controllo in acque territoriali di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai restanti componenti dell'equipaggio del peschereccio tunisino abbordato dalla Guardia di Finanza, ha preso in considerazione la tesi esposta dall'imputato a sua discolpa - imperniata sulla deduzione secondo cui, al momento del controllo di polizia, egli si trovava su una imbarcazione non di sua proprietà, né da lui condotta, al solo fine di partecipare a una battuta di pesca, imbarcazione mai approdata sulle coste siciliane, ma intercettata in mare aperto in fase di rientro verso la Tunisia - ma ha reputato tale giustificazione inconsistente e già diffusamente e compiutamente superata dalle osservazioni svolte dal Tribunale nella sentenza di primo grado. In particolare, i giudici di appello hanno rimarcato che l'episodio del 2 agosto 2019 era stato compiutamente ricostruito sulla scorta della diretta osservazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale, mentre era a bordo del motopesca Calliope PE, di cui era comandante, aveva notato quel peschereccio avvicinarsi alla costa siciliana, ivi sostare per un breve lasso di tempo e poi allontanarvisi; il tutto nello stesso arco temporale in cui era stato segnalato, nella medesima località, uno sbarco clandestino di migranti; dopo di che, i militari della Guardia di Finanza avevano proceduto all'abbordaggio del peschereccio tunisino, avvenuto a circa otto miglia dalla costa italiana (dunque, nel mare territoriale), all'esito del quale su quella imbarcazione non erano state rinvenute attrezzature per la pesca, né tracce di pescato, ma era stato, fra gli altri, individuato l'imputato, privo di documenti, poi identificato attraverso i rilievi dattiloscopici in [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento questo vile di reso ngimento, con il corrispondente divieto triennale di reingresso in Italia, salvo il provvedimento ministeriale di speciale autorizzazione, in questo frangente nemmeno evocato. In modo del tutto lineare, pertanto, i cliudici di appello hanno confermato la valutazione espressa dal Tribunale, sia in ordine all'avvenuta violazione da parte dell'imputato del suddetto provvedimento, costitutiva dell'elemento oggettivo del reato a lui contestato, sia in ordine all'evenienza del dolo che aveva sorretto tale condotta. Congrua e logica, infatti, si profila la considerazione, espressa nella sentenza impugnata, relativa alla chiara inverosimiglianza della tesi della carenza di consapevolezza del suo rientro in Italia addotta dall'imputato, inverosimiglianza univocamente desumibile dal fatto che egli si trovava a bordo del peschereccio tunisino, in viaggio da tre giorni, e aveva addotto la partecipazione a una fantomatica battuta di pesca, impossibile da praticarsi, stante l'assenza nell'imbarcazione di alcuna attrezzatura all'uopo predisposta. Si è aggiunto, inoltre, che anche le dichiarazioni del comandante del peschereccio tunisino, [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente ammissive del fatto che egli aveva condotto l'imbarcazione con a bordo cittadini extracomunitari dalla Tunisia alle coste italiane, dove poi essi erano sbarcati, erano di segno tale da smentire categoricamente le deduzioni dell'imputato: di conseguenza, neppure il fatto che egli non fosse il conducente del peschereccio poteva supportare la protesta di carenza di consapevolezza dell'avvenuto reingresso nel territorio italiano esternata da [OSCURATO:PERSONA], giacché - hanno puntualmente notato i giudici del merito - l'essere soltanto un componente dell'equipaggio, di per sé, non valeva ad escludere la suddetta coscienza e volontà della condotta violativa del respingimento e, in ogni caso, era restata indimostrata la prospettazione della sua mancata conoscenza dell'effettiva destinazione del viaggio, essendo del resto tale assunto completamente inverosimile, data la presenza a bordo dell'imbarcazione dei migranti da far sbarcare illegalmente in 1:talia. A fronte di questo adeguato e lineare discorso giustificativo il ricorrente, nei due motivi oggetto di analisi, ha riproposto - in modo sostanzialmente rotatorio rispetto a quanto aveva fatto con l'atto di appello - la tesi della rilevanza del fatto che il controllo della Guardia di Finanza era stato effettuato mentre il peschereccio di allontanava dalle coste italiane: tesi che si rivela manifestamente infondata, perché è inidonea a escludere la precedente violazione della norma incriminatrice, come è stato spiegato, sulla scorta di ineludibili supporti probatori, nella sentenza impugnata. Del pari, il lamento di carenza motivazionale in cirdine all'evenienza dell'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella reiterazione della carenza di consapevolezza dell'imputato, fondata sulla negazione di una situazione di fatto - ossia, l'arrivo del peschereccio sulle coste italiane finalizzato allo sbarco illegale dei migranti - irrefutabilmente accertata dai giudici del merito. In definitiva, le doglianze articolate dal ricorrente, senza dedurre vizi determinanti nell'individuazione e interpretazione delle prove analizzate e valorizzate, in modo congruo e coerente, dalla Corte territoriale, in conformità di quanto aveva fatto il Tribunale, si sono risolte nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro probatorio, peraltro non finalizzata a confrontarsi in modo effettivo con il ragionamento esposto nella decisione impugnata. Neanche si rileva, nella complessiva base deduttiva proposta dal ricorrente, una specifica censura apertamente volta ad affermare il travisamento di una qualche prova decisiva, essendo d'altronde da puntualizzare che il ricorso per cassazione con cui si fosse contestato il travisamento di specifici atti del processo avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, non soltanto indicare le ragioni per cui il dato travisato si riteneva inficiasse e compromettesse la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui si fondava la doglianza (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517 - 01). Le censure in esame, quindi, pure sotto tale profilo, non evidenziano specifici profili di critica del tessuto argomentativo posto al fondamento della sentenza impugnata: di conseguenza, il sindacato di legittimità sulla corrispondente motivazione (nei limiti che gli sono propri: Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01) - verificatane la natura effettiva (siccome realmente idonea a rappresentare le ragioni poste a base della decisione), non manifestamente illogica nei suoi punti essenziali, non contraddittoria (in tal senso esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e compatibile con gli atti del processo indicati, peraltro in termini non specifici, dal ricorrente - deve concludersi nel senso che essa resiste ictu ocu/i alle censure che il ricorrente a svolte in modo che si è, alfine, rivelato generico, oltre che rivalutativo. Pertanto, nemmeno il secondo e il terzo motivo riescono, sotto gli evidenziati profili, a superare il vaglio di ammissibilità.4. In definitiva, le conclusioni raggiunte all'esito dello scrutinio di tutte le doglianze conducono alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Alla stessa fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 51158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris