CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 22.12.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio recentemente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024 Rv. 286812). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie sono state richiamate ampie ragioni giustificative della pena irrogata ( quali la personalità del reo, desunta dai precedenti penali) e, inoltre, la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 20