CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 43522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le istanze, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere, rispettivamente: - la declaratoria di non esecutività di sei sentenze di condanna, emesse nei suoi confronti e riportate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 358/12 RG Siep, emesso dalla locale Procura generale della Repubblica, in relazione alle quali l'istante aveva dedotto l'illegittimità della notifica dell'estratto contumaciale, in quanto non preceduta dall'emissione di un nuovo, valido decreto di irreperibilità; - la prescrizione della pena di due mesi e venti giorni di reclusione, irrogata alla Djordjevic con sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2010, irrevocabile il 15 marzo 2012, la cui esecuzione, a dire dell'istante, non è mai iniziata. La Corte di appello ha rilevato, quanto al primo aspetto, che la Djordjevic ha erroneamente instaurato un procedimento ex art. 670 cod. proc. pen. allo scopo di far valere patologie processuali che si sarebbero verificate nella fase introduttiva del giudizio di cognizione e la cui deduzione è, dunque, preclusa dall'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze di condanna. Ha, poi, disatteso la richiesta di prescrizione della pena sul rilievo che l'esecuzione del titolo indicato, diversamente da quanto eccepito dalla Djordjevic, è stata ?avviata a seguito dell'emissione, da parte della locale Procura generale presso la Corte di appello, del provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 567/2020 del 31 dicembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Eccepisce, con riferimento alla richiesta di declaratoria di non esecutività delle sentenze, di avere sollevato una questione attitte,Agra valida formazione del titolo esecutivo — e, precipuamente, alla regolarità della notifica degli estratti contumaciali — anziché a nullità prodottesi nel corso del giudizio. Deduce, quanto alla prescrizione delle pene, di essere stata arrestata in esecuzione di mandati di arresto europeo relativi a sedici sentenze, nel cui elenco non sono comprese le tre in relazione alle quali egli ha proposto l'istanza, inserite nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale il 31 dicembre 2020 che, però, non le è mai stato notificato.3. Il Procuratore Generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, quanto alla richiesta di dichiarare la non esecutività di sei sentenze di condanna per irregolarità della notifica dei relativi estratti contumaciali, infondato. Se è, vero, infatti, che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, la Djordjevic lamenta un vizio che attiene non già alla ritualità della citazione per il giudizio di cognizione ma, piuttosto, alla formazione del giudicato a seguito della notifica dell'estratto contumaciale delle sentenze e che, quindi, è stato correttamente fatto valere con lo strumento dell'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., ancora di recente, Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, Iervese, Rv. 283715 - 01), non è meno vero, per converso, che la censura è stata articolata, sin dall'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, in termini di tangibile genericità. [OSCURATO:PERSONA], invero, ha, in quella sede, dedotto l'illegittimità della notifica dell'estratto contumaciale «in relazione agli artt. 159-161 cpp», doglianza che, in quanto non corredata da opportune precisazioni in ordine ai profili sui quali si appunterebbe la violazione di legge, appare del tutto inidonea a consentire al giudice dell'esecuzione — e, oggi, a quello di legittimità — di esercitare l'invocato sindacato. Subito dopo, ha segnalato che la notifica dell'estratto è stata resa possibile dall'emissione di decreti di irreperibilità che, a dispetto di quanto normativamente previsto, non è stata preceduta dall'effettuazione di nuove ricerche ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., così articolando un'obiezione che, per essere riferita, cumulativamente, a sei diverse sentenze di condanna e non accompagnata da pertinenti allegazioni documentali, manca del necessario requisito di specificità. 2. Il motivo afferente alla prescrizione delle pene è, invece, parzialmente fondato, atteso: - che, avendo l'istanza originariamente rivolta al giudice dell'esecuzione ad oggetto la sola pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2012, sono inammissibili le censure sollevate con il ricorso per cassazione con riferimento alle sanzioni irrogate con le sentenze della Pretura di Roma del 10 marzo 1995 e dal Tribunale di Nuoro il 25 gennaio 2000; - che, in relazione alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, applicata alla Djordjevic con sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2012, il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta dell'odierno ricorrente sul postulato che la maturazione del termine decennale di prescrizione della sanzione sarebbe stata impedita dall'emissione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 31 dicembre 2020, comprendente anche il titolo de quo agitur, che la ricorrente sostiene, senza che l'esame degli atti trasmessi (consentito alla Corte di cassazione in virtù della natura processuale del vizio dedotto) la smentisca, non esserle mai stato notificato. In relazione al titolo da ultimo indicato, si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio, preceduto dall'accertamento in ordine alla rituale notificazione alla Djordjevic del provvedimento del 31 dicembre 2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2010, irrevocabile il 15 marzo 2012, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Rige