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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1985

Cassazione n. 35527/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],4NE AISSAM nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la mancata motivazione in ordine all'eccezione formulata in sede di appello è indeducibile in sede di legittimità in quanto la relativa eccezione si rivelava originariamente manifestamente infondata; osservato, infatti, che quanto all'eccezione di nullità del giudizio di appello sul presupposto che non fossero stati rispettati i termini minimi a comparire in favore dell'imputato, la manifesta infondatezza emerge dalla circostanza che l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza già predisposta con le modalità della video conferenza poi, a cagione della rinuncia, revocata; che, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte, la rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore (Sez. 2 , n. 27550 del 17/05/2019, G., Rv. 276110); che parimente pertinente risulta il consolidato principio di diritto a mente del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante v.

Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 26587801); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],4NE AISSAM nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la mancata motivazione in ordine all'eccezione formulata in sede di appello è indeducibile in sede di legittimità in quanto la relativa eccezione si rivelava originariamente manifestamente infondata; osservato, infatti, che quanto all'eccezione di nullità del giudizio di appello sul presupposto che non fossero stati rispettati i termini minimi a comparire in favore dell'imputato, la manifesta infondatezza emerge dalla circostanza che l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza già predisposta con le modalità della video conferenza poi, a cagione della rinuncia, revocata; che, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte, la rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore (Sez. 2 , n. 27550 del 17/05/2019, G., Rv. 276110); che parimente pertinente risulta il consolidato principio di diritto a mente del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 26587801); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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