CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14025/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21333-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 "SCALIGERA" REGIONE VENETO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona che, accertata l'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego fra [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda ULSS 9 Scaligera ( già Azienda ULSS n. 21 di Legnano) della Regione Veneto, aveva condannato l'azienda al pagamento delle differenze retributive dovute ex art. 2126 cod. civ. e le aveva quantificate in euro 39.363,67, somma questa determinata tenendo conto di un orario di lavoro a tempo pieno; 2. il giudice d'appello ha osservato, invece, che i contratti di collaborazione contenevano una limitazione oraria della prestazione e che i testi escussi avevano riferito circostanze non sufficienti per superare quanto risultante dalla prova documentale; 3. ha aggiunto che l'appellata non poteva validamente invocare il principio di non contestazione ed ha precisato, infine, che il giudice era tenuto a verificare le modalità di svolgimento del rapporto in modo da garantire «alla Errico il pagamento di quanto dovuto in ragione dell'effettività dello tesso»; ha, pertanto, ridotto l'importo dovuto ad C 23.166,35; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con tempestivo controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] 9 Scaligera; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ. e addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto della assoluta mancanza di specifica contestazione quanto alla circostanza dell'avvenuto rispetto di un orario di lavoro a tempo pieno, in relazione alla quale erano stati articolati specifici capitoli di prova, non ammessi dal Tribunale, evidentemente perché ritenuti relativi a fatti non contestati; 2. il ricorso è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge sollecita un giudizio di fatto sull'interpretazione degli atti Ric. 2020 n. 21333 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- introduttivi e sulla condotta di non contestazione, giudizio che è riservato al giudice del merito; - consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui, nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., che fa discendere dalla mancata contestazione specifica di circostanze di fatto l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( Cass. n. 3680/2019 e fra le tante Cass.nn. 32440, 30480, 28120, 24724 del 2021); 2.1. il medesimo principio è applicabile anche alle controversie di lavoro, in relazione alle quali il principio di non contestazione discendeva, già prima della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., dall'onere imposto dall'art. 416 cod. proc. civ., perché non muta il giudizio richiesto al giudice quanto all'accertamento della contestazione medesima né l'applicabilità dell'art.416 cod. proc. civ. può incidere sulla natura della valutazione da esprimere; I. :a ricorrente non può fare leva sul fatto che erano stati articolati specifici capitoli di prova nel ricorso introduttivo, a suo dire non ammessi dal Tribunale sul presupposto che gli stessi vertevano su circostanze non contestate; 3.1. a fronte dello specifico motivo di gravame formulato dall'azienda appellante e riassunto a pag. 4 della sentenza gravata, sarebbe stato onere dell'Errico reiterare in appello le richieste istruttorie non ammesse, atteso che «Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la ,'olontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie chieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, uhamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova» (Cass. n. 11703/2019); Ric. 2020 n. 21333 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 2. la ricorrente neppure allega di avere reiterato la richiesta in appello né duole della mancata ammissione della prova, sicchè, conclusivamente, la censura deve essere dichiarata inammissibile; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo; 4.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per borsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] ,r1 [OSCURATO:PERSONA] • ogqi. [OSCURATO:PERSONA] 'E Z