CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1980
Cassazione n. 27042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1980 avverso l'ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 04 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze di correzione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 125/2022 emesso dalla Procura Generale di Catanzaro, in quanto fondate su pretesi errori valutativi dei giudici di merito e su una diversa data di consumazione dell'ultimo reato in espiazione, comunque ininfluente sulla decorrenza della pena da espiare; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione, di fronte ad una condanna per reato associativo con contestazione aperta, verificato in concreto se la cessazione della permanenza fosse stata accertata fino alla data della sentenza, facendo così decorrere l'espiazione della pena da una retrodatazione della consumazione del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto non si confronta con il corretto rilievo del giudice dell'esecuzione circa la non modificabilità del giudicato mediante una diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dal giudice della cognizione, e chiede, invece, una diversa valutazione di alcune intercettazioni, né si confronta con il corretto rilievo della irrilevanza della data di consumazione del reato per la decorrenza della pena espianda, la quale decorre dalla data della carcerazione, in questo caso intervenuta il 15/05/2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estens re D E POSITATA '