CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reto legge n. 119 del 2018; avviso di intimazione pagamento; atto riscossivo. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C . C . PU R.G.15794/2022 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15794/2022proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato, difeso ed assistito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso e domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella EMILIA-ROMAGNAn. 194/2022, depositata in data 15 febbraio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso d’iscrizione ipotecaria e l’avviso d’intimazione emessi in relazione alla debenza dell’Iva, per l’anno di imposta 2007, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a lui notificati quale autore della violazione e coobbligato in solido con la società sportiva. 2. I giudici di secondo grado hanno ritenuto illegittimo il diniego avverso la domanda di definizione agevolata, essendo pacifico che gli avvisi di accertamento, atti presupposti, erano stati notificati all’Associazione [OSCURATO:PERSONA] e non allo stesso in proprioe che sin dal ricorso introduttivo del giudizio egli aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica in proprio degli avvisi di accertamento, circostanza quest’ultima che gli avrebbe consentito per la prima volta di contestare la propria solidale responsabilità. 3. L'Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo ed unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale dalla semplice esistenza della contestazione della validità della notifica dell’atto impositivo presupposto aveva fatto derivare l’ammissibilità a condono, omettendo di indagare se l’impugnato atto di intimazione di pagamento costituisse la fonte di prima conoscenza per il contribuente della pretesa tributaria o se fosse effettivamente invalida la notifica dell’avviso di accertamento presupposto; inoltre, erano definibili ex art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 le controversie aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e non anche atti di natura meramente riscossivi, né la mera contestazione della notifica dell’atto impositivo presupposto consentiva l’ammissione a definizione agevolata, salvo l’accertamento da parte del giudice di merito che in concreto l’atto riscossivo avesse costituito la prima fonte di conoscenza della pretesa tributaria per il contribuente. 1.1 Il motivo è , in primo luogo, ammissibile non essendo violato il principio di autosufficienza previsto dall’art. 366 cod. proc. civ., in quanto le due argomentazioni (la prima relativa al diniego alla definizione agevolata e la seconda riguardante l’asserita notifica dell’avviso di accertamento quale atto presupposto dell’intimazione di pagamento n. THBIPPN00270/2015) sono strettamente connesse (come di qui a poco si dirà) e, in quanto tali, debitamente dedotte con l’unico motivo di ricorso di violazionee falsa applicazione dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 1.2Il motivo, ammissibile, è fondato. 1.3 Ed invero la Commissione tributaria regionale, pur avendo affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto, nel ricorso introduttivo, di non avere mai ricevuto l’atto presupposto , non ha poi operato la verifica in concreto della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento n. THB06DC05586/2012, in relazione al quale l’Ufficio aveva dedottonel giudizio di primo grado, in sede di controdeduzion i , che detto avviso era stato notificato a mezzo posta in data 29 dicembre 2012 e consegnato nella mani di [OSCURATO:PERSONA], moglie, all’indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, Pieve di Cento (BO), con contestuale comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.); peraltro, i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente in quanto, sebbene l’atto presupposto fosse stato correttamente intestato e notificato al Venturi, non era stato provato che questi avesse rivestito la carica di legale rappresentante della società OVA RUGBYe che avesse compiuto atti gestori per l’associazione; ed invero, l’accertamento sulla validità della notifica dell’atto presupposto, devoluto al giudice di merito, era necessario al fine di verificare se l’intimazione di pagamento n. THBIPPD00270/2015 fosse o meno un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, in quanto atto impositivo perché primo atto notificato, non preceduto da una valida notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto, oppure atto meramente riscossivo e,per ciò solo, non passibile di definizione agevolata . 1.4 Come già precisato da questa Corte, i n tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del decreto leggen. 119 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi (Cass., 14 settembre 2022, n. 27094; Cass., 13 marzo 2019, n. 7099). Le Sezioni Unite, poi, di recente, hanno affermato che «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolatesui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298). 1.5Mette conto rilevare che questa Corte, con sentenza 2 maggio 2024, n. 11869, emessa in un giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altro avviso di accertamento per imposte dirette, per il medesimo anno d’imposta 2007, ha affermato che «La sentenza impugnata, in esito ad un accertamento insindacabile in questa sede e comunque non sindacato in relazione a norme che disciplinano le notificazioni e l’interpretazione degli atti giuridici, ha stabilito che l’avviso di accertamento presupposto della intimazione di pagamento era stato notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA] “personalmente” quale “autore della violazione”. Ne consegue che, non avendo il Venturi impugnato personalmente l’avviso di accertamento anche a lui, in proprio, notificato, l’intimazione di pagamento ricevuta rappresenta un atto puramente riscossivo, con la conseguenza che correttamente la C.T.R. ne ha ritenuto la non definibilità ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che tale atto riscossivo può essere impugnato soloper vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992». 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grato dell’Emilia - Romagna, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grato dell’Emilia - Romagna, in divers