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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22901/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la valenza probatoria ed utilizzabilità della prova documentale delle chat whatsapp in assenza di perizia e acquisizione del relativo supporto telematico, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla complessità della motivazione dell'atto impugnato e dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il giudice di merito non si sia avvalso dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, IDasimeni, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 8 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la valenza probatoria ed utilizzabilità della prova documentale delle chat whatsapp in assenza di perizia e acquisizione del relativo supporto telematico, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla complessità della motivazione dell'atto impugnato e dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il giudice di merito non si sia avvalso dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, IDasimeni, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 8 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,