Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 17/1980
ECLI:IT:COST:1980:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 25 gennaio 1979, [OSCURATO:PERSONA],
deducendo che tra esso Amico, proprietario di un immobile sito in
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 8, e la inquilina [OSCURATO:PERSONA] non
si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese
fissarsi la udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio
tentativo di conciliazione al Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA], che,
all'udienza di rinvio del 23 febbraio 1979, ha sospeso il tentativo di
conciliazione con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato
d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n.
392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in
difetto, la improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt.
24 e 25 della Costituzione.
A seguito dell'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 312
reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte,
ma ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 16 luglio 1979, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza delle proposte
questioni di costituzionalità.
2. - Con ricorso notificato il 19 gennaio 1979 [OSCURATO:PERSONA],
deducendo che tra esso Amato, proprietario di un immobile in
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 5, e l'inquilino [OSCURATO:PERSONA] non si era
raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese fissarsi
l'udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio tentativo di
conciliazione al Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] che all'udienza di
rinvio del 23 febbraio 1979 ha sospeso il tentativo di conciliazione
con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato d'ufficio e
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in
cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la
improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt. 24 e 25
della Costituzione.
A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 345
reg. ord. 1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte;
ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 16 luglio 1979 avente lo stesso contenuto dell'atto
depositato nell'incidente di legittimità, iscritto al n. 312 reg. ord.
1979.
3. - Con atto notificato il 31 gennaio 1979 [OSCURATO:PERSONA],
proprietario di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 5,
deducendo che tra esso Amato e l'inquilino [OSCURATO:PERSONA] non si era
raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone, chiese fissarsi
l'udienza di convocazione delle parti per l'obbligatorio tentativo di
conciliazione al Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA], che all'udienza di
rinvio del 23 febbraio 1979 ha sospeso il tentativo di conciliazione
con ordinanza di pari data, con la quale ha sollevato d'ufficio e
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in
cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in difetto, la
improcedibilità della domanda per contrasto con gli artt. 24 e 25
della Costituzione.
A seguito della ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979, nessuna
delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio
1979, avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di
legittimità, iscritto al n. 345 reg. ord. 1979.
4. - Con ricorso notificato il 21 gennaio 1979 [OSCURATO:PERSONA]
ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo che tra esse [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un
immobile in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 123, e l'inquilino [OSCURATO:PERSONA] non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,
chiesero fissarsi la udienza di convocazione delle parti per
l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di
[OSCURATO:PERSONA], il quale, sospeso il tentativo di conciliazione, ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dalle
ricorrenti, di legittimità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio
1978, n. 392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione
pena, in difetto, l'improcedibilità della domanda, per contrasto con
gli artt. 24 e 25 (e non anche 113) della Costituzione, con ordinanza
23 febbraio 1979 regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 347 reg. ord.
1979).
Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti; ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto
depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.
1979.
5. - Con ricorso notificato il 24 gennaio 1979, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che tra esse [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un
immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 118, e [OSCURATO:PERSONA] non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,
chiesero fissarsi l'udienza di convocazione delle parti per
l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di
[OSCURATO:PERSONA], che, sospeso il tentativo di conciliazione, ha ritenuto
non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 24 e 25 (e non
anche 113) della Costituzione la questione di costituzionalità,
sollevata dalle ricorrenti, degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio
1978, n. 392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione
pena la improcedibilità della domanda, con ordinanza 23 febbraio 1979
regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 (reg. ord. n. 348/1979).
Avanti la Corte nessuna delle parti si e costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto
depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n.312 reg. ord.
1979.
6. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1979 [OSCURATO:PERSONA],
assumendo che tra [OSCURATO:PERSONA] proprietario locatore ed esso
Gagliano inquilino dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
19, non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione del canone,
chiese fissarsi l'udienza di convocazione delle parti per
l'obbligatorio tentativo di conciliazione al Conciliatore di
[OSCURATO:PERSONA], che, sospeso il tentativo di conciliazione, ha sollevato
d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità degli artt.43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392
nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in
difetto, la improcedibilità della domanda, per contrasto con gli artt.
24 e 25 della Costituzione.
Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 detta ordinanza (n. 349 reg. ord.
1979), nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
avente lo stesso contenuto dell'atto depositato nell'incidente di
costituzionalità iscritto al n. 312 reg. ord. 1979.
7. - Con ricorso notificato il 1 marzo 1979 [OSCURATO:PERSONA]
assumendo che tra esso [OSCURATO:PERSONA] inquilino e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 56, non si era raggiunto l'accordo sulla perequazione
del canone, chiese fissarsi l'udienza di comparizione delle parti per
il tentativo di conciliazione avanti il Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA],
il quale, sospeso il tentativo di conciliazione, ha sollevato d'ufficio
e ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n.
392 nella parte in cui s'impone il tentativo di conciliazione pena, in
difetto, la improcedibilità della domanda, per contrasto con gli artt.
24 e 25 della Costituzione, con ordinanza 2 marzo 1979.
Regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 27 giugno 1979 (n. 350 reg. ord. 1979) detta
ordinanza, nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 16 luglio 1979, avente lo stesso contenuto dell'atto
depositato nell'incidente di legittimità iscritto al n. 312 reg. ord.
1979.
8. - La trattazione dei sette procedimenti riuniti è stata
assegnata alla pubblica udienza del 7 novembre 1979, nel corso della
quale, previa relazione del giudice Andrioli, l'Avvocatura generale
dello Stato ha insistito nelle già prese conclusioni.
:
1. - La questione di costituzionalità per violazione degli artt.
24 e 25 Cost. coinvolge gli artt. 43 e 44 della legge 392/1978, il
primo dei quali dispone che la domanda concernente controversie
relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del
canone locatizio non può essere proposta - pena la improcedibilità
rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento - se
non è preceduta dalla domanda di conciliazione minuziosamente regolata
nell'art. 44.
Nelle sette ordinanze dalla identica motivazione il giudice a quo
considera che il tentativo obbligatorio di conciliazione viola l'art.
24 Cost. consentendo ad una delle parti di procrastinare nel tempo la
definizione della controversia, e, distogliendo il cittadino dal
giudice naturale e costringendolo a rivolgersi a un giudice privo di
poteri decisori, offende l'art. 25 della Costituzione. Pone poi lo
stesso Conciliatore in rilievo il contrasto delle norme impugnate con
l'art. 79 della stessa legge che vieta la pattuizione di canoni
superiori a quello legale e non manca di evidenziare che,
indipendentemente dagli artt. 43 e 44, l'art. 46 della stessa legge,
richiamando il testo "novellato" dell'art. 420 c.p.c., prevede che
all'udienza di trattazione della causa di merito il giudice si renda
promotore del tentativo di conciliazione, reiterabile, a sensi
dell'art. 185 c.p.c., in ogni stato dell'istruzione.
Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato richiama la
giurisprudenza della Corte sulla legittimità dell'esperimento,
preventivo al giudizio, di procedimenti amministrativi, sottolinea la
opportunità del tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale
espediente indirizzato a ridurre la litigiosità, e nega che il
tentativo, a sperimentare il quale sono chiamati i giudici competenti
per il merito, attenti al principio della precostituzione del giudice
sancito dall'art. 25 Cost.; chiarisce, infine, che l'eventuale
contrasto tra gli artt. 43 e 79 della legge è risolubile secondo i
canoni dell'interpretazione delle leggi e non può assurgere ad oggetto
di questione di costituzionalità.
2. - Sebbene il tentativo obbligatorio di conciliazione in esame
sia strutturalmente diverso dal tentativo di conciliazione facoltativo
previsto per il procedimento ordinario avanti il conciliatore (art. 320
c.p.c.) e dallo stesso tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto per i processi a rito speciale del lavoro (art. 420, comma
primo, c.p.c., richiamato in subiecta materia dall'art. 46 legge
392/1978) e sia, sempre sul piano strutturale, affine, ma non identico
(basta riflettere che il giudice può essere affiancato da due esperti,
uno per ciascuna delle parti, che possono scegliersi anche nell'ambito
delle organizzazioni di inquilini o proprietari) al tentativo di
conciliazione non contenzioso disciplinato dagli artt. 321 e 322 c.p.c.
e 68 e 69 d. a. c.p.c., ritiene la Corte che il procedimento
disciplinato nell'art. 44 non sia tale da conferire ai competenti
giudici singoli, che ne sono investiti, legittimazione a sollevare
incidente di costituzionalità delle norme disciplinatrici di detto
tentativo. Perché tale presupposto si realizzi non basta che
l'incidente sia sollevato dinanzi ad una autorità giurisdizionale, ma
è necessario che tale iniziativa sia esplicata nel corso di un
giudizio (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Senonché è questa
caratteristica ambientale che difetta nella presente specie, in cui il
giudice non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare
attività mediatrice tra le parti affinché queste attingano la
conciliazione che, se raggiunta, precluderà il giudizio, né, ove il
tentativo non giunga in porto, può affrontare l'esame del merito, del
quale - occorre ribadirlo - non è investito. Così decidendo, non
contraddice la Corte al non recente ma pur sempre valido orientamento,
che la indusse a dire legittimato il giudice a sollevare questioni di
costituzionalità nell'esercizio della giurisdizione volontaria (sent.
11 marzo 1958, n. 24) perché questa attività sfocia, pur in difetto
di necessario contrasto tra le parti, in un provvedimento, nel
pronunciare il quale il giudice, pur non dando vita all'accertamento a
tutti gli effetti, di cui all'articolo 2909 c.c., è soggetto soltanto
alla legge; provvedimento, di cui invano si andrebbe in traccia nel
tentativo di conciliazione, sia esso stragiudiziale o no, in cui (lo si
ripete) il giudice si limita a mediare le contrapposte pretese
(l'efficacia di titolo esecutivo deriva al verbale di raggiunta
conciliazione automaticamente dalla legge), né compie attività
istruttorie utilizzabili nel successivo giudizio di merito.
Non varrebbe obiettare che, ove si neghi al giudice investito del
tentativo di conciliazione, di cui all'art. 44, la legittimazione a
dubitare della conformità ai dettami costituzionali delle norme che lo
disciplinano, queste mai potrebbero essere assoggettate al controllo di
costituzionalità di questa Corte, perché la stessa prospettazione del
Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA], a parte profili di eventuale contrasto
degli artt. 46 e 47 con altre norme ordinarie, si appunta sulla
qualifica di presupposto di procedibilità della domanda di merito, la
cui sussistenza ogni giudice, investito di detta domanda, può, anzi
deve, d'ufficio verificare in ogni stato e grado del processo, per
inferirne, sempreché ritenga non manifestamente infondata la questione
di legittimità degli artt. 43 e 44, la improcedibilità della domanda.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità degli articoli
43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento
agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] con le
sette ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere