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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 23893/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17026/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Vel s.coop.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 1693/19/15, depositata il 22 aprile 2015.

Udita la relazione svolta a seguito della pubblica udienza del 24 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Operazioni oggettivamente inesistenti.

Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1693/19/15 del 22/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 557/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Vel s.coop.r.l. (di seguito Cooperativa) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso sul presupposto «di innumerevoli fatture e altri documenti fiscali (…), per i quali veniva accertata la natura fittizia» concernenti diversi soggetti tra i quali anche l’odierna ricorrente.

1.2. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, affermava che: a) l’IVA del margine era stata versata solo parzialmente, non essendo state considerate la maggior parte delle operazioni effettuate e, quindi, il reale imponibile; b) la ripresa a fini IVA, fondata sull’art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, era, quindi corretta; c) a seguito delle operazioni oggettivamente inesistenti, la Cooperativa aveva conseguito un risparmio di imposta.

2. Avverso la sentenza della CTR la Cooperativa proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per palese violazione del disposto di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.

1.1. In primo luogo, non risultano in alcun modo riportati lo svolgimento del processo e i fatti processuali rilevanti ai fini della decisione, limitandosi la ricorrente all’indicazione dell’atto impugnato e del dispositivo delle sentenze della CTR (accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate) e della CTP (accoglimento parziale del ricorso della società contribuente), senza alcun riferimento alle questioni discusse e alle ragioni sottese alla decisione impugnata in riferimento alle deduzioni delle parti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6611 del 01/03/2022; Cass. n. 7025 del 12/03/2020; Cass. n. 10072 del 24/04/2018; Cass.

S.U. n. 11308 del 22/05/2014).

1.2. Secondariamente, il ricorso ha un tenore discorsivo dal quale non è possibile evincere, con la necessaria chiarezza (cfr. Cass.

S.U. n. 37552 del 30/11/2021), non solo il contenuto delle censure mosse (sicché ogni possibile interpretazione dei motivi proposti si rivela del tutto arbitraria), ma nemmeno la loro specifica riferibilità alle questioni esaminate e decise con la sentenza impugnata.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa euro 2.350.000,00.

2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 17.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bisdello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17026/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Vel s.coop.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 1693/19/15, depositata il 22 aprile 2015. Udita la relazione svolta a seguito della pubblica udienza del 24 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Operazioni oggettivamente inesistenti. Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1693/19/15 del 22/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 557/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Vel s.coop.r.l. (di seguito Cooperativa) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso sul presupposto «di innumerevoli fatture e altri documenti fiscali (…), per i quali veniva accertata la natura fittizia» concernenti diversi soggetti tra i quali anche l’odierna ricorrente. 1.2. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, affermava che: a) l’IVA del margine era stata versata solo parzialmente, non essendo state considerate la maggior parte delle operazioni effettuate e, quindi, il reale imponibile; b) la ripresa a fini IVA, fondata sull’art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, era, quindi corretta; c) a seguito delle operazioni oggettivamente inesistenti, la Cooperativa aveva conseguito un risparmio di imposta. 2. Avverso la sentenza della CTR la Cooperativa proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per palese violazione del disposto di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. 1.1. In primo luogo, non risultano in alcun modo riportati lo svolgimento del processo e i fatti processuali rilevanti ai fini della decisione, limitandosi la ricorrente all’indicazione dell’atto impugnato e del dispositivo delle sentenze della CTR (accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate) e della CTP (accoglimento parziale del ricorso della società contribuente), senza alcun riferimento alle questioni discusse e alle ragioni sottese alla decisione impugnata in riferimento alle deduzioni delle parti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6611 del 01/03/2022; Cass. n. 7025 del 12/03/2020; Cass. n. 10072 del 24/04/2018; Cass. S.U. n. 11308 del 22/05/2014). 1.2. Secondariamente, il ricorso ha un tenore discorsivo dal quale non è possibile evincere, con la necessaria chiarezza (cfr. Cass. S.U. n. 37552 del 30/11/2021), non solo il contenuto delle censure mosse (sicché ogni possibile interpretazione dei motivi proposti si rivela del tutto arbitraria), ma nemmeno la loro specifica riferibilità alle questioni esaminate e decise con la sentenza impugnata. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa euro 2.350.000,00. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 17.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bisdello stesso art. 13,
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