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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 1968

Cassazione n. 39025/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1968 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa, ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 444, comma 2, cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. contestato in quello previsto dall'art. 590 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per avere, alla guida di auto [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli artt. 141, comma 2 e :11, C.d.S., investito [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni).

Il Tribunale ha ritenuto che, in base all'esame dell'unica certificazione medica in atti emessa dall'ospedale Cannizzaro, il Giansiracusa risultava aver subito una frat- tura con prognosi di giorni trenta e che, invece la più grave contestazione derivava dalle sole dichiarazioni della persona offesa di essere stata ricoverata in ospedale per cinquantuno giorni.

Per tale ragione, in mancanza di ulteriori elementi di prova circa l'effettiva entità della frattura, il Tribunale ha escluso che ricorresse l'ipotesi di lesioni gravi, ha riqua- lificato il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 590 cod. pen. e ha emesso in via preliminare sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per difetto di querela.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per violazione degli artt. 590 bis e 590 cod. pen..

Si deduce che la dichiarazione resa dalla vittima del reato non contrastava con la certificazione emessa all'atto del ricovero, perché evidentemente l'iniziale prognosi di giorni trenta, di valore meramente indicativo, era stata emessa "salvo complica- zioni".

Trattandosi di rito di applicazione di pena su richiesta delle parti, le dichiara- zioni della persona offesa dovevano essere ritenute pienamente utilizzabili.

In caso di incertezza, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiannento e disporre procedersi al dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In via preliminare, va approfondito il tema dei poteri del Giudice ai fini dell'emissione di sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen. in caso di procedimento con rito ex art. 444 cod. proc. pen..Va premesso che, in base all'orientamento tradizionale, basato sulla configura- zione originaria dell'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la sentenza di applica- zione di pena su richiesta delle parti non ha valore di pronunzia di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez.

U, n. 3600 del 26/02/1997, Bahrouni, Rv. 207245; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214296; Sez. 1, n. 1993 del 11/03/1999, Kudozovic, Rv. 213297).

Da tale principio parte della dottrina e la giurisprudenza più remota hanno rica- vato i seguenti corollari: A) In caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'accertamento del reato è sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi ele- menti soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile; il Giudice, pertanto, fa proprio l'accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della notítía criminis o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da im- porre, nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza, il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. 4, n. 8443 del 07/05/1996, P.G. in proc.

Moccabelli, Rv. 206306).

B) A seguito dell'accordo, le parti rinunciano al contraddittorio dibattimentale e, pertanto, cristallizzano l'oggetto della valutazione del Giudice «allo stato degli atti». [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dai risultati contenuti nel fascicolo del P.M., perché sono questi gli atti presi in considerazione dalle parti nella richiesta di applicazione di pena concordata.

C) [OSCURATO:PERSONA] deve ignorare eventuali dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, specie se contrastanti con la richiesta di applicazione di pena, anche nell'ipotesi in cui venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 129 cod. proc. pen..

Infatti, non può essere consentito all'indagato di introdurre in sede di giudizio elementi di novità che possano influire sulla decisione, anche perché sottratti a qual- siasi possibilità di verifica, non avendo il P.M. il potere di interloquire.

Analogamente non possono essere ammesse nuove prove documentali.

D) Anche il controllo giudiziale preventivo relativamente all'assenza delle condi- zioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non disponibile dalle parti, può vertere solo sul contenuto del fascicolo processuale, così come cristallizzato al momento della scelta di adesione al rito.

E) Le situazioni di dubbio, idonee a sfociare nel dibattimento in una sentenza assolutoria, conducono ad un esito opposto in caso di patteggiamento.

Il criterio qrly dell'evidenza non può trovare applicazione in questo ambito, in quanto ha portata circoscritta alla fattispecie ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen..3.

Ebbene, già all'epoca dell'introduzione del rito speciale del patteggiamento, una parte della dottrina, che ravvisava in tale istituto un accertamento di responsa- bilità, sosteneva la necessità di emettere sentenza di proscioglimento anche in ipotesi di insufficienza o di contraddittorietà della prova, estendendosi quindi al caso di spe- cie l'applicabilità delle regole di giudizio ex art. 529 cod. proc. pen., in modo tale da consentire al Giudice del patteggiamento il potere di prosciogliere anche quando l'in- nocenza risultasse alla stregua delle regole di cui all'art. 530, c:omma 2, cod. proc. pen..

A sostegno di ciò, è stato addotto l'ulteriore argomento per cui il diverso indirizzo condurrebbe ad un contrasto insanabile col canone dell'inidoneità probatoria previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen..

Successivamente, l'istituto del patteggiamento ha formato oggetto di plurimi in- terventi legislativi, che ne hanno parzialmente modificato la natura.

Per quanto rileva nel caso in esame, in base all'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. (vedi, da ultimo, il testo modificato dalla

I. 12 giugno 2003, n. 134), la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e ss. proc. pen., è equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge.

Proprio in conseguenza di tale modifica normativa, l'indirizzo tradizionale, se- condo cui la sentenza di patteggiamento, non rivestendo natura di vera e propria sentenza di condanna, non può costituire causa di revoca del beneficio in precedenza concesso all'imputato ex art. 168 cod. pen. (Sez.

U, n. 3600 del 1997, Bahrouni, cit.; Sez.

U, n. 11 del 08/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 204826; Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218526), è stato superato da un diverso ed ormai consoli- dato orientamento che, proprio partendo dal rilievo dell'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'e- spressa previsione di deroga, ha ritenuto che ad essa debbano essere riconosciuti gli effetti giuridici tipici delle pronunce di condanna che non siano espressamente esclusi, non potendosi dubitare, dunque, della sua idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa secondo cui la sen- tenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedente- mente concessa (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, P.G. in proc.

Bada, Rv. 238667; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, Rv. 237970).

Le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute a tale approdo esegetico attra- verso un elaborato e puntuale percorso ricostruttivo, "ancorando il disposto dell'art.445 cod. proc. pen., comma 1-bis, cod. proc. pen. alla sua effettiva valenza precet- tiva" e all'interpretazione autentica fornitane dal legislatore (pur attraverso l'interpo- lazione dell'art. 629 cod. proc. pen. con la L. 12 giugno 2003 n. 134, che ha assog- gettato a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti); esse, pertanto, hanno ritenuto che "il regime di equiparazione, ricondotto al suo rilievo letterale, oltre che alle esigenze teleologiche perseguite dal legislatore, che ne costituiscono il necessario momento complementare", impediva di proseguire nella linea ermeneutica in precedenza delineata, che privilegiava l'ontologica diversità della sentenza di applicazione della pena rispetto alla sentenza di condanna, per l'as- senza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, così trascurando "che il nodo cruciale da affrontare non (era) tanto l'accertamento di re- sponsabilità quanto il regime di equiparazione" espressamente sancito dall'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 17781 del 2005, dep. 2006, cit.; Sez. 1, n. 8513 del 05/06/2018, dep. 2019, Lafleur, non massimata).

L'equiparazione normativa tra sentenza di condanna e sentenza di patteggia- mento ha quindi inciso sulla disciplina degli istituti della revoca della sospensione condizionale e della revisione.

Occorre rivedere, pertanto, il remoto orientamento formatosi in tema di poteri del Giudice del patteggiamento di verifica della sussistenza dei presupposti per emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche in caso di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini della preliminare verifica sulla possibilità di emettere sentenza di prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha il potere di valutare tutto il materiale indiziario o probatorio presente agli atti (dichiarazioni di persone informate sui fatti, interrogatori, relazioni di P.G., ecc.), senza limitare il controllo ai soli elementi posti a base della richiesta di applicazione di pena.

In caso di dubbio, il Giudice può legittimamente applicare il criterio dell'evi- denza" stabilito dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e le regole di giudizio di cui all'art. 529 e segg. cod. proc. pen. e così emettere sentenza di non doversi procedere; tale principio è valido anche in caso di elementi indiziari contrastanti tra loro, quando l'innocenza risulti alla stregua delle regole indicate all'art. 530, c:omma 2, cod. proc. pen..

Tale tesi appare maggiormente conforme ai principi previsti dagli artt. 27, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., in quanto l'orientamento tradizionale inevi- tabilmente allentava il rigore di tali disposizioni e riconosceva che le situazioni di dubbio, idonee a sfociare nel dibattimento in una sentenza assolutoria, conducessero ad un esito opposto nell'ambito del patteggiamento (per tale orientamento ritenuto superato, vedi Sez.

U, n. 3600 del 1997, cit.).

Tale soluzione non comporta un pregiudizio per la posizione dell'accusa.

Pre- stando il consenso alla richiesta di patteggiannento, il P.M. accetta il "rischio" che il Giudice investito della procedura emetta sentenza di applicazione di pena sulla base delle prove già in atti, essendo precluso a quest'ultimo ogni ulteriore accertamento in considerazione della natura del rito speciale in questione.

4. Ciò posto sulla ritenuta ampiezza dei poteri del Giudice in sede di rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., va ora esaminata la fattispecie in oggetto.

Il Tribunale ha correttamente evidenziato la sussistenza di un contrasto non su- perabile tra la certificazione medica (prognosi di guarigione in giorni trenta) e le di- chiarazioni della persona offesa (durata della degenza in ospedale di giorni cinquan- tuno).

Stante l'insanabile divergenza tra tali elementi probatori, non potendo svol- gere ulteriori accertamenti, l'organo giudicante ha privilegiato la soluzione più favo- revole all'imputato, escludendo che si versasse in ipotesi di lesioni gravi, punibili ex officio ai sensi dell'art. 590 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] a quo, quindi, ha legittimamente riqualificato il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., oggetto della concorde richiesta di patteggiamento in quello di cui all'art. 590 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela.

5. Per le ragio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1968 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa, ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 444, comma 2, cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. contestato in quello previsto dall'art. 590 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per avere, alla guida di auto [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli artt. 141, comma 2 e :11, C.d.S., investito [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni). Il Tribunale ha ritenuto che, in base all'esame dell'unica certificazione medica in atti emessa dall'ospedale Cannizzaro, il Giansiracusa risultava aver subito una frat- tura con prognosi di giorni trenta e che, invece la più grave contestazione derivava dalle sole dichiarazioni della persona offesa di essere stata ricoverata in ospedale per cinquantuno giorni. Per tale ragione, in mancanza di ulteriori elementi di prova circa l'effettiva entità della frattura, il Tribunale ha escluso che ricorresse l'ipotesi di lesioni gravi, ha riqua- lificato il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 590 cod. pen. e ha emesso in via preliminare sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per difetto di querela. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per violazione degli artt. 590 bis e 590 cod. pen.. Si deduce che la dichiarazione resa dalla vittima del reato non contrastava con la certificazione emessa all'atto del ricovero, perché evidentemente l'iniziale prognosi di giorni trenta, di valore meramente indicativo, era stata emessa "salvo complica- zioni". Trattandosi di rito di applicazione di pena su richiesta delle parti, le dichiara- zioni della persona offesa dovevano essere ritenute pienamente utilizzabili. In caso di incertezza, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiannento e disporre procedersi al dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, va approfondito il tema dei poteri del Giudice ai fini dell'emissione di sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen. in caso di procedimento con rito ex art. 444 cod. proc. pen..Va premesso che, in base all'orientamento tradizionale, basato sulla configura- zione originaria dell'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la sentenza di applica- zione di pena su richiesta delle parti non ha valore di pronunzia di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 3600 del 26/02/1997, Bahrouni, Rv. 207245; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214296; Sez. 1, n. 1993 del 11/03/1999, Kudozovic, Rv. 213297). Da tale principio parte della dottrina e la giurisprudenza più remota hanno rica- vato i seguenti corollari: A) In caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'accertamento del reato è sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi ele- menti soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile; il Giudice, pertanto, fa proprio l'accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della notítía criminis o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da im- porre, nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza, il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. 4, n. 8443 del 07/05/1996, P.G. in proc. Moccabelli, Rv. 206306). B) A seguito dell'accordo, le parti rinunciano al contraddittorio dibattimentale e, pertanto, cristallizzano l'oggetto della valutazione del Giudice «allo stato degli atti». [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dai risultati contenuti nel fascicolo del P.M., perché sono questi gli atti presi in considerazione dalle parti nella richiesta di applicazione di pena concordata. C) [OSCURATO:PERSONA] deve ignorare eventuali dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, specie se contrastanti con la richiesta di applicazione di pena, anche nell'ipotesi in cui venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Infatti, non può essere consentito all'indagato di introdurre in sede di giudizio elementi di novità che possano influire sulla decisione, anche perché sottratti a qual- siasi possibilità di verifica, non avendo il P.M. il potere di interloquire. Analogamente non possono essere ammesse nuove prove documentali. D) Anche il controllo giudiziale preventivo relativamente all'assenza delle condi- zioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non disponibile dalle parti, può vertere solo sul contenuto del fascicolo processuale, così come cristallizzato al momento della scelta di adesione al rito. E) Le situazioni di dubbio, idonee a sfociare nel dibattimento in una sentenza assolutoria, conducono ad un esito opposto in caso di patteggiamento. Il criterio qrly dell'evidenza non può trovare applicazione in questo ambito, in quanto ha portata circoscritta alla fattispecie ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen..3. Ebbene, già all'epoca dell'introduzione del rito speciale del patteggiamento, una parte della dottrina, che ravvisava in tale istituto un accertamento di responsa- bilità, sosteneva la necessità di emettere sentenza di proscioglimento anche in ipotesi di insufficienza o di contraddittorietà della prova, estendendosi quindi al caso di spe- cie l'applicabilità delle regole di giudizio ex art. 529 cod. proc. pen., in modo tale da consentire al Giudice del patteggiamento il potere di prosciogliere anche quando l'in- nocenza risultasse alla stregua delle regole di cui all'art. 530, c:omma 2, cod. proc. pen.. A sostegno di ciò, è stato addotto l'ulteriore argomento per cui il diverso indirizzo condurrebbe ad un contrasto insanabile col canone dell'inidoneità probatoria previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen.. Successivamente, l'istituto del patteggiamento ha formato oggetto di plurimi in- terventi legislativi, che ne hanno parzialmente modificato la natura. Per quanto rileva nel caso in esame, in base all'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. (vedi, da ultimo, il testo modificato dalla I. 12 giugno 2003, n. 134), la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e ss. proc. pen., è equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge. Proprio in conseguenza di tale modifica normativa, l'indirizzo tradizionale, se- condo cui la sentenza di patteggiamento, non rivestendo natura di vera e propria sentenza di condanna, non può costituire causa di revoca del beneficio in precedenza concesso all'imputato ex art. 168 cod. pen. (Sez. U, n. 3600 del 1997, Bahrouni, cit.; Sez. U, n. 11 del 08/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 204826; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218526), è stato superato da un diverso ed ormai consoli- dato orientamento che, proprio partendo dal rilievo dell'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'e- spressa previsione di deroga, ha ritenuto che ad essa debbano essere riconosciuti gli effetti giuridici tipici delle pronunce di condanna che non siano espressamente esclusi, non potendosi dubitare, dunque, della sua idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa secondo cui la sen- tenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedente- mente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, P.G. in proc. Bada, Rv. 238667; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, Rv. 237970). Le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute a tale approdo esegetico attra- verso un elaborato e puntuale percorso ricostruttivo, "ancorando il disposto dell'art.445 cod. proc. pen., comma 1-bis, cod. proc. pen. alla sua effettiva valenza precet- tiva" e all'interpretazione autentica fornitane dal legislatore (pur attraverso l'interpo- lazione dell'art. 629 cod. proc. pen. con la L. 12 giugno 2003 n. 134, che ha assog- gettato a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti); esse, pertanto, hanno ritenuto che "il regime di equiparazione, ricondotto al suo rilievo letterale, oltre che alle esigenze teleologiche perseguite dal legislatore, che ne costituiscono il necessario momento complementare", impediva di proseguire nella linea ermeneutica in precedenza delineata, che privilegiava l'ontologica diversità della sentenza di applicazione della pena rispetto alla sentenza di condanna, per l'as- senza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, così trascurando "che il nodo cruciale da affrontare non (era) tanto l'accertamento di re- sponsabilità quanto il regime di equiparazione" espressamente sancito dall'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 17781 del 2005, dep. 2006, cit.; Sez. 1, n. 8513 del 05/06/2018, dep. 2019, Lafleur, non massimata). L'equiparazione normativa tra sentenza di condanna e sentenza di patteggia- mento ha quindi inciso sulla disciplina degli istituti della revoca della sospensione condizionale e della revisione. Occorre rivedere, pertanto, il remoto orientamento formatosi in tema di poteri del Giudice del patteggiamento di verifica della sussistenza dei presupposti per emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, anche in caso di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini della preliminare verifica sulla possibilità di emettere sentenza di prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha il potere di valutare tutto il materiale indiziario o probatorio presente agli atti (dichiarazioni di persone informate sui fatti, interrogatori, relazioni di P.G., ecc.), senza limitare il controllo ai soli elementi posti a base della richiesta di applicazione di pena. In caso di dubbio, il Giudice può legittimamente applicare il criterio dell'evi- denza" stabilito dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e le regole di giudizio di cui all'art. 529 e segg. cod. proc. pen. e così emettere sentenza di non doversi procedere; tale principio è valido anche in caso di elementi indiziari contrastanti tra loro, quando l'innocenza risulti alla stregua delle regole indicate all'art. 530, c:omma 2, cod. proc. pen.. Tale tesi appare maggiormente conforme ai principi previsti dagli artt. 27, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., in quanto l'orientamento tradizionale inevi- tabilmente allentava il rigore di tali disposizioni e riconosceva che le situazioni di dubbio, idonee a sfociare nel dibattimento in una sentenza assolutoria, conducessero ad un esito opposto nell'ambito del patteggiamento (per tale orientamento ritenuto superato, vedi Sez. U, n. 3600 del 1997, cit.). Tale soluzione non comporta un pregiudizio per la posizione dell'accusa. Pre- stando il consenso alla richiesta di patteggiannento, il P.M. accetta il "rischio" che il Giudice investito della procedura emetta sentenza di applicazione di pena sulla base delle prove già in atti, essendo precluso a quest'ultimo ogni ulteriore accertamento in considerazione della natura del rito speciale in questione. 4. Ciò posto sulla ritenuta ampiezza dei poteri del Giudice in sede di rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., va ora esaminata la fattispecie in oggetto. Il Tribunale ha correttamente evidenziato la sussistenza di un contrasto non su- perabile tra la certificazione medica (prognosi di guarigione in giorni trenta) e le di- chiarazioni della persona offesa (durata della degenza in ospedale di giorni cinquan- tuno). Stante l'insanabile divergenza tra tali elementi probatori, non potendo svol- gere ulteriori accertamenti, l'organo giudicante ha privilegiato la soluzione più favo- revole all'imputato, escludendo che si versasse in ipotesi di lesioni gravi, punibili ex officio ai sensi dell'art. 590 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] a quo, quindi, ha legittimamente riqualificato il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., oggetto della concorde richiesta di patteggiamento in quello di cui all'art. 590 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. 5. Per le ragio
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