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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 39129/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6815-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 il 10/01/2020; Data pubblicazione 09/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 143/2015 del Tribunale di Venezia, revocando contestualmente l’ammissione dell’appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia l’ammissione al predetto beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.

In data 18.6.2016, il Consiglio dichiarava inammissibile l’istanza per manifesta infondatezza.

Con successiva istanza del 24.4.2019 il Mazzocca, che nel frattempo aveva comunque proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia, chiedeva nuovamente a quest’ultima di essere ammesso al beneficio.

Con provvedimento del 21.5.2019, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile l’istanza, sul rilievo che il ricorso per Cassazione era stato, nelle more, respinto con ordinanza n. 5486/2019.

Con ricorso ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 150 del 2011 il Mazzucco impugnava il provvedimento di diniego da ultimo richiamato, e la Corte di Appello, con l’ordinanza impugnata, accoglieva il gravame, disponendo l’ammissione dell’odierno ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 24.4.2019.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.

Con provvedimento del 17.6.2016 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento del medesimo ufficio che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Mazzucco avverso la sentenza n. 143 del 2015 del Tribunale di Venezia, revocando la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia di essere ammesso al medesimo beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, ottenendo in data 18.6.2016 dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.

Con ulteriore istanza in data 24.4.2019 il Mazzucco, dando atto che il ricorso per cassazione era stato nelle more proposto, chiedeva nuovamente alla Corte di Appello di Venezia di essere ammesso al beneficio.

Avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in data 21.5.2019, emesso sul presupposto che nelle more la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Mazzucco, costui presentava ulteriore ricorso ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo al Mazzucco l’ammissione al gratuito patrocinio a decorrere dal 24.4.2019.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale censura il provvedimento della Corte distrettuale nella parte in cui aveva fatto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 retroagire l’ammissione al beneficio soltanto a decorrere dalla data Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 in cui la domanda era stata reiterata alla Corte territoriale, e non Data pubblicazione 09/12/2021 invece a decorrere dal 6.6.2016, data della prima richiesta al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La censura è fondata.

Va, in merito, ribadito il principio per cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf.

Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258).

La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del Mazzucco ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla prima richiesta, e quindi dal 6.6.2016.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento dell’ammissione del Mazzucco al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 6.6.2016”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento al ricorrente dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 6.6.2016.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 Numero sezionale 10624/2021 Numero di raccolta generale 39129/2021 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Data pubblicazione 09/12/2021 dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dispone l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 6.6.2016.

Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6815-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 il 10/01/2020; Data pubblicazione 09/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 143/2015 del Tribunale di Venezia, revocando contestualmente l’ammissione dell’appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia l’ammissione al predetto beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza. In data 18.6.2016, il Consiglio dichiarava inammissibile l’istanza per manifesta infondatezza. Con successiva istanza del 24.4.2019 il Mazzocca, che nel frattempo aveva comunque proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia, chiedeva nuovamente a quest’ultima di essere ammesso al beneficio. Con provvedimento del 21.5.2019, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile l’istanza, sul rilievo che il ricorso per Cassazione era stato, nelle more, respinto con ordinanza n. 5486/2019. Con ricorso ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 150 del 2011 il Mazzucco impugnava il provvedimento di diniego da ultimo richiamato, e la Corte di Appello, con l’ordinanza impugnata, accoglieva il gravame, disponendo l’ammissione dell’odierno ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 24.4.2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. Con provvedimento del 17.6.2016 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento del medesimo ufficio che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Mazzucco avverso la sentenza n. 143 del 2015 del Tribunale di Venezia, revocando la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia di essere ammesso al medesimo beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, ottenendo in data 18.6.2016 dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Con ulteriore istanza in data 24.4.2019 il Mazzucco, dando atto che il ricorso per cassazione era stato nelle more proposto, chiedeva nuovamente alla Corte di Appello di Venezia di essere ammesso al beneficio. Avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in data 21.5.2019, emesso sul presupposto che nelle more la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Mazzucco, costui presentava ulteriore ricorso ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo al Mazzucco l’ammissione al gratuito patrocinio a decorrere dal 24.4.2019. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale censura il provvedimento della Corte distrettuale nella parte in cui aveva fatto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 retroagire l’ammissione al beneficio soltanto a decorrere dalla data Numero sezionale 10624/2021Numero di raccolta generale 39129/2021 in cui la domanda era stata reiterata alla Corte territoriale, e non Data pubblicazione 09/12/2021 invece a decorrere dal 6.6.2016, data della prima richiesta al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La censura è fondata. Va, in merito, ribadito il principio per cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258). La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del Mazzucco ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla prima richiesta, e quindi dal 6.6.2016. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento dell’ammissione del Mazzucco al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 6.6.2016”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento al ricorrente dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 6.6.2016. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6815/2020 Numero sezionale 10624/2021 Numero di raccolta generale 39129/2021 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Data pubblicazione 09/12/2021 dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dispone l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 6.6.2016. Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D
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