CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27569/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via dei Gracchi, n. 187. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3206/52/2014, depositata in data primoaprile 201 4 . Cart. Pag.IRAP – altro 2006 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 11 giugno2010 al ricorrente veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120100104664380, relativa all’anno d’imposta 2006, per un debito fiscale complessivo di €118.179,15, imputato allo stesso quale sommatoria della maggiore Irap, Iva , [OSCURATO:PERSONA] e recupero credito d’imposta per incremento occupazionale dovute per la detta annualità. La somma derivava da una verifica automatizzata, ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso detta cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, chiedendone l’annullamento. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., eccependo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni riportate nel ricorso e l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 426 / 17 /2011, depositata in data 27.12.2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Campania, nella cui sede si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; si integrava il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla quale, in origine, il gravame non era stato notificato. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3206/52/2014, depositata in data primo aprile 201 4 , accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non si è costituita, rimanendo intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto illegittima la notifica dell’appello inviata al vecchio indirizzo dell’avvocato difensore costituito nel contenzioso tributario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma quinto, l. 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disatteso immotivatamente la doglianza afferente al mancato avviso di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 atteso di non aver mai ricevuto il preventivo invio dell’invito in questione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. In base all'art. 17, comma 1, d.lgs. cit., in caso di elezione di domicilio, le notifiche devono compiersi al domicilio eletto e l'elezione vale per i successivi gradi di giudizio e ogni variazione ha effetto solo dopo dieci giorni dalla notifica della denuncia di variazione, da effettuarsi alla segreteria della Commissione e alle parti costituite. 2.2. Quindi, deve escludersi, nei gradi di merito del processo tributario, la possibilità di applicare direttamente il disposto dell'art.330 c.p.c. In argomento, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016), le quali hanno affermato che gli artt. 1 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992 istituiscono un'autentica specialità del rito tributario di merito, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità, mentre l'art. 62 del medesimo d.lgs., per il giudizio di cassazione, fa espressamente riferimento all'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo la possibilità di configurare un "giudizio tributario di legittimità", cioè un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria. Le medesime Sezioni Unite hanno quindi rilevato che, quanto all'individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie, occorre tenere distinta la disciplina dettata dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario di merito da quella prevista dal codice di rito in tema di ricorso per cassazione. In particolare, secondo le Sezioni Unite, non esistono ragioni normative che impongano di affermare che l'art. 17 cit. si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (come invece, in precedenza, ritenuto da Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), tenuto conto che proprio la previsione contenuta dall'art. 17, comma 2, d.lgs. cit. (secondo cui l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo) ed anche esigenze di coerenza sistematica inducono a ritenere che la norma sia applicabile, con carattere di specialità e, quindi, di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello. Questa Corte ha successivamente ribadito l'opzione interpretativa appena illustrata, affermando più volte che, nel processo tributario, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto di appello, si deve guardare esclusivamente al disposto dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla disciplina prevista dall'art. 330 c.p.c., che si applica al solo ricorso per cassazione. 2.3. Nel caso di specie, correttamente la C.t.r. ha rigettato l’eccezione rilevando che, alla luce di quanto previsto dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Nel la fattispecie in esame, infatti, il contribuente non ha dedotto, né dimostrato di aver notificato nei termini il cambio di indirizzo del proprio difensore all’ufficio o alla segreteria della C.t.r. mentre l’ufficio finanziario ebbe a chiedere al giudice di appello, che la concesse, la rimessione in termini, proprio per rinotificare l’appello stesso presso il nuovo indirizzo dell’avvocato domiciliatario del contribuente. 3. Il secondo motivo è infondato. Invero, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. « In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997.» (Cass. 06/07/2016, n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni). Quindi, in tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v'è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l'incertezza riguardante aspetti rilevanti della dichiarazione. (Cass. 27/04/2022, n. 13219). Vieppiù che, nel caso di specie, il contribuente non ha chiarito in concreto le ragioni che abbia potuto far valere e che non abbia proposto. 3.1. In linea generale, sulla problematica le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato il fondamentale principio in virtù del quale, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823; Cass. 09/12/2015, n. 6219). Peraltro, anche in tema di tributi armonizzati la violazione dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione finanziaria comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamentesancito (Cass. 29/10/2018, n. 27421). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che è rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par