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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29289/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo motivo proposto in via subordinata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì, in data 23 marzo 2022, che ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di furto di alcuni oggetti di bigiotteria del valore complessivo di 180,00 euro, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

2. L'imputata, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett:. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.131 bis cod. pen.

La Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. peri. in ragione della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7) cod. pen. e della previsione, per tale ipotesi, di un limite edittale di pena superiore nel massimo a cinque anni.

Tuttavia, ai sensi della nuova formulazione della norma, applicabile anche a reati commessi in epoca anteriore al d.lsg. 10 ottobre 2022 n. 150, la causa di non punibilità è esclusa per i reati puniti con pena detentiva superiore nel minimo ai due anni, mentre l'art. 625 n.7) cod. pen. prevede una pena nel minimo pari a due anni.

Il valore della merce sottratta è pari a soli 180,00 euro e la merce è stata immediatamente restituita.

2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7), cod. pen.

La Corte di Appello ha errato nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen in quanto il negozio, all'interno del quale il furto è stato perpetrato, è dotato di telecamere di videosorveglianza e, secondo l'insegnamento di legittimità, l'aggravante deve essere esclusa in presenza di sorveglianza e controlli continuativi che elide la condizione di affidamento implicato dall'esposizione.

Anche ad ammettere che un sistema di sorveglianza idoneo attenui, ma non elida, l'esposizione alla pubblica fede, occorre una verifica in concreto che il sistema di sorveglianza sia idoneo ed efficace ad impedire la sottrazione.

I / Giudici di merito hanno valorizzato elementi in contrasto cori l'insegnamento di legittimità ed omesso di considerare che il gestore del negozio aveva riferito di essersi accorto del furto proprio grazie alla video sorveglianza.

L'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. avrebbe potuto comportare l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. anche nella vecc:hia formulazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

1. È infondata la doglianza difensiva in ordine alla insussistenza dei presupposti per ravvisare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen.

La circostanza in esame sussiste quando l'impossessamento ricada su res in relazione alla quale è assente una vigilanza oppure una custodia diretta così da rendersi necessario un maggiore rispetto da parte della collettività.

Il quid pluris di offensività è da ravvisarsi nel "tradimento" della pubblica fede alla quale la res era esposta.

L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a garantire l'interruzione dell'azione criminosa ovvero ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (come in più occasioni ribadito da questa Corte: Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saia, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168).

Solo una sorveglianza specificamente efficace ad impedire la sottrazione del bene consente, dunque, di escludere tale aggravante, mentre, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza di primo grado, l'esistenza di un sistema di sorveglianza con telecamere a circuito chiuso non ha da solo assicurato un intervento immediato atto a impedire la consumazione del delitto.

In una prima occasione la persona offesa si era decisa a visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso soltanto perché insospettita per il comportamento dell'imputata, presentatasi alla cassa per acquistare merce del valore di meno di 3 euro, dopo essere stata vista aggirarsi per il negozio per diverso tempo.

La successiva visione delle immagini consentiva di verificare che la donna, indisturbata, aveva prelevato merce dagli scaffali per riporla all'interno della sua borsa.

Dopo poco meno di due mesi, la donna si presentava nel medesimo esercizio e veniva direttamente osservata dalla persona offesa, che l'aveva riconosciuta come autrice del precedente furto ed allarmata dalla sua presenza, così cogliendola in fallo e facendola fermare dalle forze dell'ordine all'uscita del negozio.

Soltanto la vigilanza diretta sul comportamento del soggetto agente, da parte della persona offesa tratta in allarme dal precedente episodio, ha consentito il recupero della res sottratta dagli scaffali, ma si è trattato di una evenienza legata alla vicenda concreta e non idonea ad escludere la ritenuta aggravante.

2. Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, collegata dalla Corte di appello al mero presupposto della ricorrenza dell'aggravante suddetta e, pertanto, alla sussistenza di un limite edittale ritenuto superiore a quello indicato dall'art. 131 bis cod. pen.

La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal c:odice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo secondo comma di quell'articolo - nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni».

Lo sbarramento orizzontale all'applicabilità della causa di esclusione della pena risulta calibrato non più sul massimo edittale (di cinque anni di pena detentiva), ma sul minimo della comminatoria di ciascun reato (due anni di pena detentiva).

In tal modo è stato ampliato l'alveo applicativo dell'istituto con un corposo ampliamento della platea dei reati a cui diviene applicabile la non punibilità per fatto tenue: anche la fattispecie di furto aggravato ex art. 625 cod.pen. punita, al ricorrere di una sola circostanza aggravante con pena da due a sei anni, con esclusione dell'ipotesi di furto pluriaggravato, di cui al comma 2, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della sua applicazione retroattiva a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: anche al delitto accertato a carico dell'odierna ricorrente, chiamata a rispondere del reato di furto aggravato punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni.

A tale quesito deve darsi una risposta favorevole all'imputata, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo„ in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01).

Ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131- bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Bologna limitatamente alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso va nel resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo motivo proposto in via subordinata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì, in data 23 marzo 2022, che ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di furto di alcuni oggetti di bigiotteria del valore complessivo di 180,00 euro, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. 2. L'imputata, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett:. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.131 bis cod. pen. La Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. peri. in ragione della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7) cod. pen. e della previsione, per tale ipotesi, di un limite edittale di pena superiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, ai sensi della nuova formulazione della norma, applicabile anche a reati commessi in epoca anteriore al d.lsg. 10 ottobre 2022 n. 150, la causa di non punibilità è esclusa per i reati puniti con pena detentiva superiore nel minimo ai due anni, mentre l'art. 625 n.7) cod. pen. prevede una pena nel minimo pari a due anni. Il valore della merce sottratta è pari a soli 180,00 euro e la merce è stata immediatamente restituita. 2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7), cod. pen. La Corte di Appello ha errato nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen in quanto il negozio, all'interno del quale il furto è stato perpetrato, è dotato di telecamere di videosorveglianza e, secondo l'insegnamento di legittimità, l'aggravante deve essere esclusa in presenza di sorveglianza e controlli continuativi che elide la condizione di affidamento implicato dall'esposizione. Anche ad ammettere che un sistema di sorveglianza idoneo attenui, ma non elida, l'esposizione alla pubblica fede, occorre una verifica in concreto che il sistema di sorveglianza sia idoneo ed efficace ad impedire la sottrazione. I / Giudici di merito hanno valorizzato elementi in contrasto cori l'insegnamento di legittimità ed omesso di considerare che il gestore del negozio aveva riferito di essersi accorto del furto proprio grazie alla video sorveglianza. L'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. avrebbe potuto comportare l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. anche nella vecc:hia formulazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 1. È infondata la doglianza difensiva in ordine alla insussistenza dei presupposti per ravvisare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. La circostanza in esame sussiste quando l'impossessamento ricada su res in relazione alla quale è assente una vigilanza oppure una custodia diretta così da rendersi necessario un maggiore rispetto da parte della collettività. Il quid pluris di offensività è da ravvisarsi nel "tradimento" della pubblica fede alla quale la res era esposta. L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a garantire l'interruzione dell'azione criminosa ovvero ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (come in più occasioni ribadito da questa Corte: Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saia, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168). Solo una sorveglianza specificamente efficace ad impedire la sottrazione del bene consente, dunque, di escludere tale aggravante, mentre, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza di primo grado, l'esistenza di un sistema di sorveglianza con telecamere a circuito chiuso non ha da solo assicurato un intervento immediato atto a impedire la consumazione del delitto. In una prima occasione la persona offesa si era decisa a visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso soltanto perché insospettita per il comportamento dell'imputata, presentatasi alla cassa per acquistare merce del valore di meno di 3 euro, dopo essere stata vista aggirarsi per il negozio per diverso tempo. La successiva visione delle immagini consentiva di verificare che la donna, indisturbata, aveva prelevato merce dagli scaffali per riporla all'interno della sua borsa. Dopo poco meno di due mesi, la donna si presentava nel medesimo esercizio e veniva direttamente osservata dalla persona offesa, che l'aveva riconosciuta come autrice del precedente furto ed allarmata dalla sua presenza, così cogliendola in fallo e facendola fermare dalle forze dell'ordine all'uscita del negozio. Soltanto la vigilanza diretta sul comportamento del soggetto agente, da parte della persona offesa tratta in allarme dal precedente episodio, ha consentito il recupero della res sottratta dagli scaffali, ma si è trattato di una evenienza legata alla vicenda concreta e non idonea ad escludere la ritenuta aggravante. 2. Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, collegata dalla Corte di appello al mero presupposto della ricorrenza dell'aggravante suddetta e, pertanto, alla sussistenza di un limite edittale ritenuto superiore a quello indicato dall'art. 131 bis cod. pen. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal c:odice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo secondo comma di quell'articolo - nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni». Lo sbarramento orizzontale all'applicabilità della causa di esclusione della pena risulta calibrato non più sul massimo edittale (di cinque anni di pena detentiva), ma sul minimo della comminatoria di ciascun reato (due anni di pena detentiva). In tal modo è stato ampliato l'alveo applicativo dell'istituto con un corposo ampliamento della platea dei reati a cui diviene applicabile la non punibilità per fatto tenue: anche la fattispecie di furto aggravato ex art. 625 cod.pen. punita, al ricorrere di una sola circostanza aggravante con pena da due a sei anni, con esclusione dell'ipotesi di furto pluriaggravato, di cui al comma 2, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della sua applicazione retroattiva a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: anche al delitto accertato a carico dell'odierna ricorrente, chiamata a rispondere del reato di furto aggravato punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni. A tale quesito deve darsi una risposta favorevole all'imputata, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo„ in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01). Ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131- bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Bologna limitatamente alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso va nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo
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