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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11448/2026

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NIETTA, elettivamentedomiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difesi unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso e, per il secondo, all’istanza ex art. 380 biscod. proc. civ., con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrenti -controCOMUNE D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4033/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 26/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie degli eredi ricorrenti e del Comune.1. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi proprietario di un fabbricato didue piani ubicato in Ischia, alla via [OSCURATO:PERSONA], adibito a civileabitazione, in catasto a foglio 5, p.lle 19 e 20, di cui il primo piano, conaccesso dal civico 21, destinato a residenza propria e della moglie MariaAntonietta [OSCURATO:PERSONA], il piano terra, con accesso dal civico 23,destinato a residenza di [OSCURATO:PERSONA], vedova di AntonioGloria e dei suoi familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne ingiudizio il Comune di Ischia chiedendo di dichiarare la sua esclusivaproprietà della porzione di suolo su cui insisteva il terrazzino oggettodell'ordinanza di demolizione n. 220/2009, dell'estensione di circa mq.32, facente parte della proprietà immobiliare sopra descritta e, perl'effetto, di condannare il Comune alla immediata cessazione di ogniturbativa e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede,oltre, in ogni caso, all’accertamento della linea di confine tra il fondo disua proprietà e il suolo pubblico in corrispondenza della linea esternadei muretti che delimitano il terrazzino in contestazione, oggettodell'ordinanza di demolizione suddetta; in subordine, chiese diRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -2-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della porzione perusucapione, per averlo posseduto in modo continuativo e ininterrottoda oltre settant’anni anni anche a mezzo dei suoi danti causa.

Inparticolare, egli spiegò che l'immobile gli era pervenuto per atto didivisione del 1975, dove era riportato il cortile di mq 32, giàmenzionato nell'atto del 1968, con cui era stato donato il pianoseminterrato a lui e a suo fratello Gennaro; nel 1979, egli avevaottenuto dal Comune di Ischia il permesso di costruire un muro aprotezione del terrazzino e, quindi, nel 2003, aveva chiesto di essereautorizzato a sostituire una precedente recinzione in ferro; era peròaccaduto che nel 2009, all'esito di un accertamento tecnico, conl’ordinanza n. 220, il Comune di Ischia gli aveva ordinato di demolire ilterrazzino e di ripristinare lo stato dei luoghi, ritenendolo abusivo.1.1.

Il Comune di Ischia evidenziò che l'attore aveva già chiestol’annullamento dell’ordine di demolizione al TAR Campania che, conordinanza n. 209/2010, aveva rigettato la domanda, confermandol’eccepita natura demaniale dell’area su cui insisteva il cortile; chiesein riconvenzionale l’accertamento della demanialità del suolo.1.2.

Intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di gestore dello stabilimento balneare «Ippocampo» adiacentealla proprietà dell’attore, aderendo alla difesa del Comune e chiedendoil rigetto della domanda e l'accoglimento della sua domanda dirisarcimento danni.2.

Espletata c.t.u., con sentenza n.12003/2016, il Tribunale diNapoli rigettò la domanda, rimarcando che il titolo di provenienza delbene del 1968 conteneva soltanto il riferimento a un cortile antistanteil fabbricato ai fini dell'apposizione di una cisterna e che il confine trale due proprietà (privata e pubblica) era perciò rappresentato dallafacciata del fabbricato nel quale è ubicato l'immobile di proprietàRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -3-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026di terrazzino e ha affermato che l'area occupata dal terrazzino è diproprietà comunale.3.

Con sentenza n. 4033/2023 del 26/9/2023, la Corte d’appellodi Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiCostanzo quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con gli altrieredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia i figli Elisa, Maria e [OSCURATO:PERSONA] nonchéil nipote [OSCURATO:PERSONA], in rappresentazione del premorto figlio Antonio.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rimarcato cheCatello Gloria e, poi, [OSCURATO:PERSONA], in quanto attori perl'accertamento della proprietà dell'area di sedime del terrazzino,avevano l'onere di fornire la prova del proprio diritto dominicale estesofino al limite dell'arenile, ma tale prova non hanno fornito; al contrario,dai titoli prodotti doveva escludersi l’acquisto della proprietà sull’areacontesa; il consulente, nel verificare l'appartenenza dell'area di sedimedel terrazzino e l'esatto confine tra le proprietà delle parti, hanecessariamente dovuto rilevare che, in base ai documenti pubblici, laproprietà Gloria e la spiaggia erano state separate da una stradacomunale, mentre in origine, secondo la stessa prospettazionedell’attore, erano confinanti, sicché l’area di sedime del terrazzinoapparteneva al percorso stradale e perciò stesso, per il combinatodisposto degli artt. 822 e 824 cod. civ., secondo cui anche le stradecomunali hanno natura demaniale; infine, la sdemanializzazione tacitanon poteva essere desunta dalla sola circostanza che il bene non fossepiù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, né daiprovvedimenti autorizzatori dei lavori, potendo essere ravvisatosoltanto in presenza di atti e fatti che evidenziassero in manierainequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo allasua destinazione.Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -4-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20264.

Avverso questa sentenza Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA],anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il Comune diIschia e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito ha resistito concontroricorso.

Gli eredi Gloria e il Comune hanno depositato memorieillustrative.In data 13/5/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione haproposto la definizione accelerata del ricorso per manifestainfondatezza, ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Elisa, Maria, Teodora eCatello Gloria hanno chiesto la decisione.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che il Presidente del presentecollegio non si trova in condizioni di incompatibilità per aver formulatola proposta di definizione accelerata del ricorso in esame.

Comeprecisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -5-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20261.

Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, commaI n. 3, cod. proc. civ., Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA] hannodenunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 822 e 2697 cod.civ. e dell’art. 191 e s. cod. proc. civ., per avere la Corte di Appelloescluso la nullità della consulenza d’ufficio espletata nella parte in cuiil tecnico ha esorbitato dall’incarico conferitogli dal Giudice di primogrado, procedendo ad accertare fatti che sarebbe stato onere delleparti convenute allegare a fondamento della domanda o delleeccezioni; in particolare, secondo i ricorrenti, il c.t.u. avrebbe stabilitooltre i limiti del mandato quale fosse l'ubicazione e lo sviluppo di viaRegina Elena e, quindi, la demanialità dell'area di sedime delterrazzino, mentre avrebbe dovuto unicamente verificare la proprietàdella porzione di suolo ove insiste il terrazzino, ma non certamente setale porzione appartenesse o non al demanio; l’onere di provare lademanialità del bene e la sua non usucapibilità spettava, invero, alComune che l’aveva eccepita.1.1.

Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto allamotivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale,esaminando il primo motivo d’appello, ha rimarcato che gli elementiaccertati dal consulente attengono «alla materia dedotta in giudizio el'indagine appare solo formalmente e non anche sostanzialmenteestranea all'ambito dei quesiti».Il consulente, infatti, come peraltro esposto dagli stessiricorrenti, aveva avuto l’incarico di «verificare l'appartenenza dell'areadi sedime del terrazzino e l'esatto confine tra le proprietà delle parti»ed era stato proprio «autorizzato» a prendere visione della relazionetecnica redatta dal consulente d’ufficio nominato nel procedimento264/2004, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intervenuto nel presente giudizio; proprio in quella c.t.u. era stato giàaccertato che l’area del terrazzino è demaniale; il c.t.u. avevaRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -6-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026riscontrato, dai due titoli invocati a sostegno della domanda (del 1968e del 1975), che il cortiletto antistante il fabbricato non era statooggetto di trasferimento, ma era menzionato unicamente quale luogoin cui era posizionata una cisterna.In tal senso l’attore non aveva dato alcuna prova del diritto diproprietà privata sull’area e, poiché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaprospettato che in origine la sua proprietà confinava con la spiaggia ein seguito era stata realizzata a confine una strada, evidentementel’area contesa, se non risultava parte dell’immobile di proprietà attorea,era parte di quella strada realizzata, la via Elena che ora separavaproprietà privata e spiaggia; in senso contrario, non rilevava lacircostanza che il piano di calpestio del terrazzino fosse inferiore allivello della spiaggia, perché evidente conseguenza dell'esito di lavoridi manutenzione o modificazione dei luoghi.Ciò stabilito, la Corte territoriale, dopo aver escluso la proprietàprivata, ha correttamente rimarcato che la «demanialità dell'areacontesa discendeva direttamente dal combinato disposto degli art. 822e 824 cod. civ., secondo cui anche le strade comunali hanno naturademaniale»; in tal senso non vi è stato alcun «accertamento» dellademanialità da parte del c.t.u., né alcuna inversione dell’onereprobatorio, né – è stato rimarcato – poteva essere ritenuta rilevante ladedotta esistenza di altri terrazzini, non oggetto di giudizio.Quindi, il rigetto della domanda di usucapione è conseguito alrilievo che la sdemanializzazione tacita, presupposto necessario perl’usucapibilità del bene conteso, non poteva essere desunta dalla solacircostanza che l’area non fosse più adibita anche da lungo tempo aduso pubblico, né dai provvedimenti autorizzatori dei lavori, potendoessere ravvisato soltanto in presenza di atti e fatti che evidenzino inmaniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il beneRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -7-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026medesimo alla sua destinazione, peraltro prima dell’asserito iniziodell’esercizio del possesso.Così articolata, questa motivazione risulta compiutamentecoerente e conforme a diritto e non è stata adeguatamente censurata,perché i ricorrenti si sono limitati a reiterare l’eccezione di nullità dellac.t.u.; sul punto, tuttavia, questa Corte ha chiarito che lo svolgimento,da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecnicheesulanti dall'ambito oggettivo del quesito (e, in ogni caso, nellafattispecie, non si comprende quali possano essere state), nondetermina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza,se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal puntodi vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico,negli snodi processuali a ciò deputati, perché l'operato del consulenteè «assorbito» da quello del giudice (Cass. Sez. 3, n. 24695 del13/09/2024 cfr. Sez.

U, n. 3086 del 01/02/2022).2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 4 e 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato laviolazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ.,prospettando la «violazione del dovere di valutare le prove secondo ilproprio prudente apprezzamento», il «cattivo esercizio del prudenteapprezzamento della prova», l’«omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione», «il vizio della motivazione per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma II, n. 4, cod. proc. civ.», «l’omessoesame di elementi istruttori» che sono stati dettagliatamente enucleatiin ricorso.2.1.

Il motivo è inammissibile per sua formulazione.Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod.proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 delRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -8-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20262012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, nel senso della«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto disufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, il vizio denunciato con ilsecondo motivo quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.

Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090del 03/03/2022)Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte territoriale, come riportato al punto 1.1., haconfermato il rigetto delle domande di accertamento della proprietà delmagazzino e di dichiarazione della sua compiuta usucapione con unamotivazione ampia, logica e coerente in fatto e conforme in diritto.Sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, non è consentito con ilricorso chiedere, a questa Corte di legittimità, una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U n. 34476 del27/12/2019).2.2.

La censura per vizio di motivazione, dunque, non è piùproponibile se non nei limiti del n. 5 e, cioè, dell’omesso esame di unRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -9-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026fatto decisivo.

Nella specie, però, anche questa censura ex n. 5 èpreclusa ex art. 348 ter, comma V, cod. proc. civ., nella formulazioneapplicabile ratione temporis, introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, per essere statol’appello introdotto nel 2017.

L’appello è stato, infatti, rigettato sullabase dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principioconsolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi IV e V, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo gradoè interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022).2.3.

Infine, pure inammissibile è la censura ex art. 115 e 116cod. proc. civ., perché per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa èconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ.La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta,ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzaRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -10-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, n.27847 del 12/10/2021): tuttavia, per le ragioni già esposte, nellaspecie questa censura è inammissibile ex art. 348 ter cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo, gli eredi Gloria hanno sostenuto, ancorauna volta in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360, cod. proc. civ.,l’omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivodella mancata valutazione delle istanze istruttorie formulate in primogrado (e reiterate in appello).

In particolare, la Corte d’appello nonavrebbe considerato che la prova per testi richiesta non era finalizzatasoltanto all'accertamento dell'usucapione, ma anche a dimostrare ladestinazione dell'area di sedime del terrazzino prima della realizzazionedello stesso, lo stato dei luoghi precedente alla realizzazione delterrazzino, l'epoca di realizzazione del percorso in cemento che confinacon il terrazzino, cioè circostanze tese a provare che l'area, in ognicaso, non apparteneva al patrimonio indisponibile.3.1.

Anche questo motivo è evidentemente inammissibile per suaformulazione.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione dellaprova testimoniale o di altra prova può, infatti, essere denunciato percassazione soltanto nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata inRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -11-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva difondamento (Sez. 6 - 1, n. 16214 del 17/06/2019; Sez.

L, n. 18072del 01/07/2024; Sez. 1, n. 30721 del 29/11/2024).Per le ragioni esposte ai precedenti punti 1.1., 2.1 e 2.2., invece,è escluso, nella fattispecie, un vizio della motivazione ex. n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ed è altresì esclusa la censurabilitàex n. 5, perché la Corte territoriale ha offerto una valutazione plausibiledell’intero compendio probatorio, con motivazione corrispondente aquella della sentenza di primo grado e, perciò, «doppiamenteconforme» in merito.In ogni caso, non è configurabile neppure, nella specie, ancheuna violazione di legge nell’interpretazione dell’istanza istruttoria,perché la proprietà privata era esclusa dal tenore dei titoli e,certamente, non avrebbe potuto essere oggetto di prova per testi insenso contrario; la conformazione dei luoghi implicava, inoltre,l’operare dell’art. 822 cod. civ. e non era stata allegata, prima ancorache provata, la effettiva sdemanializzazione sicché era esclusal’usucapibilità.3.

Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna diElisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle speseprocessuali in favore del Comune di Ischia e di [OSCURATO:PERSONA],liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favoredei difensori, dichiaratisi antistatari.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essereRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -12-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026condannato al pagamento a favore dei controricorrenti di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna Elisa, Maria, Teodora eCatello Gloria, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida sia in favore del Comune di Ischia che in favore di Domenico DiMeglio, per ciascuna parte, in euro 2.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.Zanghi e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna altresì Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96comma III cod. proc. civ., al pagamento in favore del Comune di Ischiae di [OSCURATO:PERSONA] di euro 2.000,00 per ciascuna parte, oltre che,Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -13-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 maggio 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -14-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIETTA, elettivamentedomiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difesi unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso e, per il secondo, all’istanza ex art. 380 biscod. proc. civ., con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrenti -controCOMUNE D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4033/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 26/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie degli eredi ricorrenti e del Comune.1. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi proprietario di un fabbricato didue piani ubicato in Ischia, alla via [OSCURATO:PERSONA], adibito a civileabitazione, in catasto a foglio 5, p.lle 19 e 20, di cui il primo piano, conaccesso dal civico 21, destinato a residenza propria e della moglie MariaAntonietta [OSCURATO:PERSONA], il piano terra, con accesso dal civico 23,destinato a residenza di [OSCURATO:PERSONA], vedova di AntonioGloria e dei suoi familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne ingiudizio il Comune di Ischia chiedendo di dichiarare la sua esclusivaproprietà della porzione di suolo su cui insisteva il terrazzino oggettodell'ordinanza di demolizione n. 220/2009, dell'estensione di circa mq.32, facente parte della proprietà immobiliare sopra descritta e, perl'effetto, di condannare il Comune alla immediata cessazione di ogniturbativa e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede,oltre, in ogni caso, all’accertamento della linea di confine tra il fondo disua proprietà e il suolo pubblico in corrispondenza della linea esternadei muretti che delimitano il terrazzino in contestazione, oggettodell'ordinanza di demolizione suddetta; in subordine, chiese diRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -2-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della porzione perusucapione, per averlo posseduto in modo continuativo e ininterrottoda oltre settant’anni anni anche a mezzo dei suoi danti causa. Inparticolare, egli spiegò che l'immobile gli era pervenuto per atto didivisione del 1975, dove era riportato il cortile di mq 32, giàmenzionato nell'atto del 1968, con cui era stato donato il pianoseminterrato a lui e a suo fratello Gennaro; nel 1979, egli avevaottenuto dal Comune di Ischia il permesso di costruire un muro aprotezione del terrazzino e, quindi, nel 2003, aveva chiesto di essereautorizzato a sostituire una precedente recinzione in ferro; era peròaccaduto che nel 2009, all'esito di un accertamento tecnico, conl’ordinanza n. 220, il Comune di Ischia gli aveva ordinato di demolire ilterrazzino e di ripristinare lo stato dei luoghi, ritenendolo abusivo.1.1. Il Comune di Ischia evidenziò che l'attore aveva già chiestol’annullamento dell’ordine di demolizione al TAR Campania che, conordinanza n. 209/2010, aveva rigettato la domanda, confermandol’eccepita natura demaniale dell’area su cui insisteva il cortile; chiesein riconvenzionale l’accertamento della demanialità del suolo.1.2. Intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di gestore dello stabilimento balneare «Ippocampo» adiacentealla proprietà dell’attore, aderendo alla difesa del Comune e chiedendoil rigetto della domanda e l'accoglimento della sua domanda dirisarcimento danni.2. Espletata c.t.u., con sentenza n.12003/2016, il Tribunale diNapoli rigettò la domanda, rimarcando che il titolo di provenienza delbene del 1968 conteneva soltanto il riferimento a un cortile antistanteil fabbricato ai fini dell'apposizione di una cisterna e che il confine trale due proprietà (privata e pubblica) era perciò rappresentato dallafacciata del fabbricato nel quale è ubicato l'immobile di proprietàRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -3-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026di terrazzino e ha affermato che l'area occupata dal terrazzino è diproprietà comunale.3. Con sentenza n. 4033/2023 del 26/9/2023, la Corte d’appellodi Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiCostanzo quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con gli altrieredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia i figli Elisa, Maria e [OSCURATO:PERSONA] nonchéil nipote [OSCURATO:PERSONA], in rappresentazione del premorto figlio Antonio.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rimarcato cheCatello Gloria e, poi, [OSCURATO:PERSONA], in quanto attori perl'accertamento della proprietà dell'area di sedime del terrazzino,avevano l'onere di fornire la prova del proprio diritto dominicale estesofino al limite dell'arenile, ma tale prova non hanno fornito; al contrario,dai titoli prodotti doveva escludersi l’acquisto della proprietà sull’areacontesa; il consulente, nel verificare l'appartenenza dell'area di sedimedel terrazzino e l'esatto confine tra le proprietà delle parti, hanecessariamente dovuto rilevare che, in base ai documenti pubblici, laproprietà Gloria e la spiaggia erano state separate da una stradacomunale, mentre in origine, secondo la stessa prospettazionedell’attore, erano confinanti, sicché l’area di sedime del terrazzinoapparteneva al percorso stradale e perciò stesso, per il combinatodisposto degli artt. 822 e 824 cod. civ., secondo cui anche le stradecomunali hanno natura demaniale; infine, la sdemanializzazione tacitanon poteva essere desunta dalla sola circostanza che il bene non fossepiù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, né daiprovvedimenti autorizzatori dei lavori, potendo essere ravvisatosoltanto in presenza di atti e fatti che evidenziassero in manierainequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo allasua destinazione.Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -4-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20264. Avverso questa sentenza Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA],anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il Comune diIschia e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito ha resistito concontroricorso. Gli eredi Gloria e il Comune hanno depositato memorieillustrative.In data 13/5/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione haproposto la definizione accelerata del ricorso per manifestainfondatezza, ex art. 380 bis cod. proc. civ. Elisa, Maria, Teodora eCatello Gloria hanno chiesto la decisione.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che il Presidente del presentecollegio non si trova in condizioni di incompatibilità per aver formulatola proposta di definizione accelerata del ricorso in esame. Comeprecisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -5-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, commaI n. 3, cod. proc. civ., Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA] hannodenunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 822 e 2697 cod.civ. e dell’art. 191 e s. cod. proc. civ., per avere la Corte di Appelloescluso la nullità della consulenza d’ufficio espletata nella parte in cuiil tecnico ha esorbitato dall’incarico conferitogli dal Giudice di primogrado, procedendo ad accertare fatti che sarebbe stato onere delleparti convenute allegare a fondamento della domanda o delleeccezioni; in particolare, secondo i ricorrenti, il c.t.u. avrebbe stabilitooltre i limiti del mandato quale fosse l'ubicazione e lo sviluppo di viaRegina Elena e, quindi, la demanialità dell'area di sedime delterrazzino, mentre avrebbe dovuto unicamente verificare la proprietàdella porzione di suolo ove insiste il terrazzino, ma non certamente setale porzione appartenesse o non al demanio; l’onere di provare lademanialità del bene e la sua non usucapibilità spettava, invero, alComune che l’aveva eccepita.1.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto allamotivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale,esaminando il primo motivo d’appello, ha rimarcato che gli elementiaccertati dal consulente attengono «alla materia dedotta in giudizio el'indagine appare solo formalmente e non anche sostanzialmenteestranea all'ambito dei quesiti».Il consulente, infatti, come peraltro esposto dagli stessiricorrenti, aveva avuto l’incarico di «verificare l'appartenenza dell'areadi sedime del terrazzino e l'esatto confine tra le proprietà delle parti»ed era stato proprio «autorizzato» a prendere visione della relazionetecnica redatta dal consulente d’ufficio nominato nel procedimento264/2004, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intervenuto nel presente giudizio; proprio in quella c.t.u. era stato giàaccertato che l’area del terrazzino è demaniale; il c.t.u. avevaRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -6-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026riscontrato, dai due titoli invocati a sostegno della domanda (del 1968e del 1975), che il cortiletto antistante il fabbricato non era statooggetto di trasferimento, ma era menzionato unicamente quale luogoin cui era posizionata una cisterna.In tal senso l’attore non aveva dato alcuna prova del diritto diproprietà privata sull’area e, poiché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaprospettato che in origine la sua proprietà confinava con la spiaggia ein seguito era stata realizzata a confine una strada, evidentementel’area contesa, se non risultava parte dell’immobile di proprietà attorea,era parte di quella strada realizzata, la via Elena che ora separavaproprietà privata e spiaggia; in senso contrario, non rilevava lacircostanza che il piano di calpestio del terrazzino fosse inferiore allivello della spiaggia, perché evidente conseguenza dell'esito di lavoridi manutenzione o modificazione dei luoghi.Ciò stabilito, la Corte territoriale, dopo aver escluso la proprietàprivata, ha correttamente rimarcato che la «demanialità dell'areacontesa discendeva direttamente dal combinato disposto degli art. 822e 824 cod. civ., secondo cui anche le strade comunali hanno naturademaniale»; in tal senso non vi è stato alcun «accertamento» dellademanialità da parte del c.t.u., né alcuna inversione dell’onereprobatorio, né – è stato rimarcato – poteva essere ritenuta rilevante ladedotta esistenza di altri terrazzini, non oggetto di giudizio.Quindi, il rigetto della domanda di usucapione è conseguito alrilievo che la sdemanializzazione tacita, presupposto necessario perl’usucapibilità del bene conteso, non poteva essere desunta dalla solacircostanza che l’area non fosse più adibita anche da lungo tempo aduso pubblico, né dai provvedimenti autorizzatori dei lavori, potendoessere ravvisato soltanto in presenza di atti e fatti che evidenzino inmaniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il beneRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -7-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026medesimo alla sua destinazione, peraltro prima dell’asserito iniziodell’esercizio del possesso.Così articolata, questa motivazione risulta compiutamentecoerente e conforme a diritto e non è stata adeguatamente censurata,perché i ricorrenti si sono limitati a reiterare l’eccezione di nullità dellac.t.u.; sul punto, tuttavia, questa Corte ha chiarito che lo svolgimento,da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecnicheesulanti dall'ambito oggettivo del quesito (e, in ogni caso, nellafattispecie, non si comprende quali possano essere state), nondetermina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza,se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal puntodi vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico,negli snodi processuali a ciò deputati, perché l'operato del consulenteè «assorbito» da quello del giudice (Cass. Sez. 3, n. 24695 del13/09/2024 cfr. Sez. U, n. 3086 del 01/02/2022).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 4 e 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato laviolazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ.,prospettando la «violazione del dovere di valutare le prove secondo ilproprio prudente apprezzamento», il «cattivo esercizio del prudenteapprezzamento della prova», l’«omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione», «il vizio della motivazione per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma II, n. 4, cod. proc. civ.», «l’omessoesame di elementi istruttori» che sono stati dettagliatamente enucleatiin ricorso.2.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod.proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 delRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -8-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/20262012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, nel senso della«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto disufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con ilsecondo motivo quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090del 03/03/2022)Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte territoriale, come riportato al punto 1.1., haconfermato il rigetto delle domande di accertamento della proprietà delmagazzino e di dichiarazione della sua compiuta usucapione con unamotivazione ampia, logica e coerente in fatto e conforme in diritto.Sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, non è consentito con ilricorso chiedere, a questa Corte di legittimità, una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del27/12/2019).2.2. La censura per vizio di motivazione, dunque, non è piùproponibile se non nei limiti del n. 5 e, cioè, dell’omesso esame di unRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -9-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026fatto decisivo. Nella specie, però, anche questa censura ex n. 5 èpreclusa ex art. 348 ter, comma V, cod. proc. civ., nella formulazioneapplicabile ratione temporis, introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, per essere statol’appello introdotto nel 2017. L’appello è stato, infatti, rigettato sullabase dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principioconsolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi IV e V, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo gradoè interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022).2.3. Infine, pure inammissibile è la censura ex art. 115 e 116cod. proc. civ., perché per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa èconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ.La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta,ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzaRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -10-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, n.27847 del 12/10/2021): tuttavia, per le ragioni già esposte, nellaspecie questa censura è inammissibile ex art. 348 ter cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo, gli eredi Gloria hanno sostenuto, ancorauna volta in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360, cod. proc. civ.,l’omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivodella mancata valutazione delle istanze istruttorie formulate in primogrado (e reiterate in appello). In particolare, la Corte d’appello nonavrebbe considerato che la prova per testi richiesta non era finalizzatasoltanto all'accertamento dell'usucapione, ma anche a dimostrare ladestinazione dell'area di sedime del terrazzino prima della realizzazionedello stesso, lo stato dei luoghi precedente alla realizzazione delterrazzino, l'epoca di realizzazione del percorso in cemento che confinacon il terrazzino, cioè circostanze tese a provare che l'area, in ognicaso, non apparteneva al patrimonio indisponibile.3.1. Anche questo motivo è evidentemente inammissibile per suaformulazione. Il vizio di motivazione per omessa ammissione dellaprova testimoniale o di altra prova può, infatti, essere denunciato percassazione soltanto nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata inRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -11-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva difondamento (Sez. 6 - 1, n. 16214 del 17/06/2019; Sez. L, n. 18072del 01/07/2024; Sez. 1, n. 30721 del 29/11/2024).Per le ragioni esposte ai precedenti punti 1.1., 2.1 e 2.2., invece,è escluso, nella fattispecie, un vizio della motivazione ex. n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ed è altresì esclusa la censurabilitàex n. 5, perché la Corte territoriale ha offerto una valutazione plausibiledell’intero compendio probatorio, con motivazione corrispondente aquella della sentenza di primo grado e, perciò, «doppiamenteconforme» in merito.In ogni caso, non è configurabile neppure, nella specie, ancheuna violazione di legge nell’interpretazione dell’istanza istruttoria,perché la proprietà privata era esclusa dal tenore dei titoli e,certamente, non avrebbe potuto essere oggetto di prova per testi insenso contrario; la conformazione dei luoghi implicava, inoltre,l’operare dell’art. 822 cod. civ. e non era stata allegata, prima ancorache provata, la effettiva sdemanializzazione sicché era esclusal’usucapibilità.3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna diElisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle speseprocessuali in favore del Comune di Ischia e di [OSCURATO:PERSONA],liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favoredei difensori, dichiaratisi antistatari.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essereRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -12-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026condannato al pagamento a favore dei controricorrenti di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna Elisa, Maria, Teodora eCatello Gloria, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida sia in favore del Comune di Ischia che in favore di Domenico DiMeglio, per ciascuna parte, in euro 2.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.Zanghi e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna altresì Elisa, Maria, Teodora e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96comma III cod. proc. civ., al pagamento in favore del Comune di Ischiae di [OSCURATO:PERSONA] di euro 2.000,00 per ciascuna parte, oltre che,Ric. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -13-Numero registro generale 2456/2024Numero sezionale 1399/2025Numero di raccolta generale 11448/2026Data pubblicazione 28/04/2026ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 maggio 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2024 n. 2456 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -14-
Sentenza Cassazione n. 11448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris