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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20335/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna per evasione, il controllo delle forze dell'ordine essendo avvenuto presso un'abitazione diroccata (priva di utenze e sinanche di porta d'ingresso), con cui il ricorrente non aveva alcun rapporto: indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento di sottoposizione a misura cautelare, presso il quale il ricorrente abitava e dove non venne effettuato, per contro, alcun accertamento; ritenute le deduzioni meramente reiterative di censure cui la Corte d'appello ha compiutamente replicato, negando l'eccepita discrasia tra il domicilio coatto e quello ove i militari operarono il controllo - senza rinvenirvi il ricorrente -, in considerazione di un mero errore materiale compiuto nella notifica dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna per evasione, il controllo delle forze dell'ordine essendo avvenuto presso un'abitazione diroccata (priva di utenze e sinanche di porta d'ingresso), con cui il ricorrente non aveva alcun rapporto: indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento di sottoposizione a misura cautelare, presso il quale il ricorrente abitava e dove non venne effettuato, per contro, alcun accertamento; ritenute le deduzioni meramente reiterative di censure cui la Corte d'appello ha compiutamente replicato, negando l'eccepita discrasia tra il domicilio coatto e quello ove i militari operarono il controllo - senza rinvenirvi il ricorrente -, in considerazione di un mero errore materiale compiuto nella notifica dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris