CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 31506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22668-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella 3059 qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 49/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 8/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale la "[OSCURATO:SOCIETA]." era stata condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di C 211.200,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il demansionamento subito dal lavoratore; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA].", affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione dell'art.2103 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente il demansionamento - in ragione dell'assegnazione del dipendente, già direttore dell'agenzia di [OSCURATO:PERSONA] 2 dal giugno 1996, al ruolo di addetto alla clientela presso l'agenzia di [OSCURATO:PERSONA] 1, per il periodo dal maggio del 2000 fino al 31 dicembre 2012, data di cessazione del rapporto - malgrado gli incarichi conferiti, nel predetto periodo, fossero riconducibili alla qualifica formale (i.e.: "QD2") rivestita dal lavoratore e pur in presenza di una inidoneità professionale dimostrata da quest'ultimo nel ruolo di direttore di agenzia; con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nel ravvisare la sussistenza del demansionamento, abbia omesso di tener conto del comportamento non collaborativo e non proattivo tenuto dal dipendente, giudicandolo rilevante esclusivamente sotto il profilo della diligenza richiesta per l'espletamento delle mansioni affidate e, dunque, sotto il profilo della responsabilità disciplinare; con il terzo motivo - denunciando violazione degli artt. 1226 c.c., 1227 c.c. e 2103 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente parametrato il danno alla professionalità "facendo riferimento al caso di un soggetto investito di funzioni di sicuro rilievo quali la direzione di una filiale", benché il lavoratore non possedesse il bagaglio professionale proprio di un direttore di filiale; lamenta, inoltre, che la predetta Corte abbia ritenuto l'irrilevanza della riconducibilità di tutti gli incarichi affidati nel corso degli anni al dipendente alla qualifica di quadro direttivo - in quanto tale circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione per escludere la sussistenza o ridurre l'entità del danno professionale - nonché del comportamento volontariamente inattivo tenuto dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Ritenuto che: il primo motivo va disatteso in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile; infatti, da un lato, «Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo la clausola di fungibilità eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, che, sul piano formale, faccia rientrare entrambe le tipologie di mansioni nella medesima area operativa» (così Cass.3/08/2020, n. 16594; in senso analogo v., tra le altre, Cass.6/11/2018, n. 28240, ove è statuito che «L'esercizio dello "ius variandi" datoriale, vigente l'art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015, trova il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché - pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica - l'equivalenza deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente»; allo stesso modo v. Cass.14/06/2013, n. 15010, ove è ribadito, sulla scorta di Cass., sez. un., 24/11/2006, n. 25033, che la valutazione circa l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, è espressione di un giudizio di fatto incensurabile in 11-11/ -t t. cassazione ove adeguatamente motivato ; e, nel as , il giudice di appello, in linea con tale indirizzo, è pervenuto, sulla base di una ricostruzione in fatto non censurata dalla ricorrente con apposito motivo, alla conclusione che «il quadro offerto dai testimoni in relazione alla concreta attività del Parisio è inequivoco nel senso di un crollo verticale rispetto all'incarico di partenza che (...) era quello di direzione di una filiale. (...) Nemmeno può sostenersi che il tribunale abbia accolto una accezione riduttiva della locuzione "accoglienza della clientela" (...). In realtà il tribunale ha dimostrato di avere rettamente inteso che l'accoglienza di cui si parla è quella di un indirizzamento della clientela ai servizi commerciali, ma ha anche precisato, coerentemente con l'esito della prova, che si trattava comunque tività scarsamente impegnativa e marginale»; dall'altr il profilo dell'inidoneità professionale del lavoratore nel ruolo di direttore di agenzia non risulta trattato nella sentenza impugnata, sicché ne è precluso l'esame in questa sede;il secondo motivo è inammissibile, già sol perché esso si risolve in una mera critica all'apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. 14/01/2019, n. 640, ove è affermato che «Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità»), il quale, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, non ha ravvisato la sussistenza dell'atteggiamento ostruzionistico del dipendente, rilevando, in particolare, che «nel corso di undici anni, non emerge e nemmeno viene mai allegato che il Parisio avesse rifiutato, anche solo episodicamente, di svolgere una delle mansioni affidategli, e che [OSCURATO:SOCIETA] abbia mosso al riguardo alcun rimprovero anche informale. Senza prova sono rimaste poi le allegazioni di un rifiuto ingiustificato di apprendere l'uso degli applicativi e di partecipare alle riunioni e ai corsi di formazione»; il terzo motivo è altresì da disattendere, poiché, per un verso, il giudice del gravame, nel riconoscere la sussistenza del danno alla professionalità, ha valutato, quali elementi presuntivi (in linea con l'indirizzo giurisprudenziale - su cui v., tra le altre, Cass. 23/07/2019, n. 19923 - secondo cui il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno alla professionalità con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto; cfr., in senso analogo, Cass. 3/01/2019, n. 21, ove è precisato, tra l'altro, che ai fini del riconoscimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale possono essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento), la qualità dell'attività lavorativa svolta, l'entità della retrocessione e la durata del demansionamento (cfr. il seguente passo: «Nel caso di un soggetto investito di funzioni di sicuro rilievo quali la direzione di una filiale, appare arduo negare le conseguenze non patrimoniali di una retrocessione a mansioni quantitativamente e qualitativamente marginali. Le allegazioni erano del resto presenti proprio attraverso il confronto fra quanto il Parisio faceva prima e quanto fece dopo, sia sotto l'aspetto della responsabilità, sia sotto quello dell'impegno. Proprio il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] sostenga di avere per anni tollerato che il lavoratore si allontanasse prima del lavoro evidenzia la scarsa rilevanza dell'apporto richiestogli»); del resto, una volta accertato il demansionamento sulla base di un raffronto in concreto tra le mansioni in origine espletate e quelle di nuova assegnazione, non assume rilevanza alcuna, ai fini dell'esclusione o riduzione del danno, la astratta riconducibilità dei nuovi compiti alla qualifica formale rivestita dal dipendente; per altro verso, gli ulteriori aspetti che, ove considerati, avrebbero dovuto - secondo quanto dedotto nel motivo - imporre una riduzione della posta risarcitoria, sono stati - per come visto in precedenza - introdotti, il primo (i.e.: quello della mancanza di professionalità del lavoratore nel ruolo di direttore di agenzia), in assenza di una trattazione di esso nella sentenza impugnata, e l'altro (i.e.: quello dell'atteggiamento non collaborativo del dipendente) in contrasto con l'accertamento insindacabile operato al riguardo nella predetta sentenza; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, de