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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 11187/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1719/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. MORDINI N. 14 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] della scuola Reiterazione contratti a tempo determinato Risarcimento danni Parità di trattamento nelle condizioni di impiego Prescrizione R.G.N.1719/2017 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 - CC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 255/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 31/10/2016R.G. n. 484/2014; udita la relazione della causa svoltanell’adunanza camerale del 14/03/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Ancona, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contrattia tempo determinato succedutesi tra le parti nonché al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, indicati alle pagine 13 e 14 della motivazionee nel dispositivo della pronuncia , che erano stati destinatari di supplenze annuali, oltre che di sup plenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, ha rilevato che: a) sulla domanda principale di conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato era cessata la materia del contendere, tranne che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli appellanti avevano rinunciato alla domanda de quae la rinuncia era stata accettata dal Ministero; b) il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione degli «scatti di anzianità» contrasta con il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, pertanto, il differenziale retributivo deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio, nei limiti della prescrizione decennale; c) la sistematica reiterazione del contratto a termine per coprire cattedre o posti vacanti integra un abuso da sanzionare ai sensi della clausola 5 del richiamato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che deve essere riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno sulla base del principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 5076/2016;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi, contrastati dagli originari ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato;

4. i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivoil ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno, pur a fronte dell’intervenuta «stabilizzazione» dei rapporti, che costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione;

1.1. il Ministero richiamai principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 e, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che doveva essere escluso l’abuso in quanto la stessa era stata destinataria di supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e solo nell’anno scolastico 2010/2011 aveva prestato servizio annuale su posto vacante;

2. il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., censura il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile il termine decennale, non quinquennale, di prescrizione, in violazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ., dell’art. 4, comma 43, della leggen. 183/2011, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001;il Ministero ricorrente rileva che la direttiva 1999/70/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 368/2001, sicché non è configurabile alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede eurounitaria e la domanda va qualificata retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 2948 cod. civ.;

3. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei controricorrenti sul rilievo che il Ministero, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ., non hafornito alla Corte gli elementi necessari per apprezzare, ex actis, la rilevanza e la fondatezza delle censure;

4. quanto al primo motivo, occorre rilevare in premessa che la Corte territoriale ha dato lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata all’udienza del 16 giugno 2016 e, pertanto, la pronuncia non ha potuto tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, depositata il 20 luglio 2016(alla quale infatti non fa cenno la motivazione della pronuncia gravata, seppure depositata il 31 ottobre 2016), atteso che nel rito del lavoro, ove la motivazione non sia letta contestualmente al dispositivo, è quest’ultimo che cristallizza la decisione;

4.1. questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 24286/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) che nell’ipotesi di ius superveniens (al quale vanno assimilatele sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito;

4.2. ha precisato, altresì, che a questo orientamento si sono attenute le pronunce rese, in relazione alle controversie in tema di precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in Cassazione al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri; 4.3.in quel caso, infatti, come evidenziato in motivazione da Cass.n.10538/2020, occorreva tener conto dello ius superveniensed in particolare della pronuncia diincostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell’illecito;

4.4. la Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti, mentre in difetto ha rimesso l’accertamento al giudice del merito (cfr. Cass. n. 24038/2016; Cass. n. 24815/2016; Cass. n. 26932/2016);

5. quanto ai giudizi non ancora pendenti in Cassazione e già definiti in appello al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, si deve fare applicazione del principio secondo cui,in presenza di uno ius superveniens , la parte che intenda denunciare la non conformità della sentenza impugnata al mutato quadro normativo è legittimata a proporre ricorso per cassazione (sull’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sullo ius superveniens si rimanda a Cass.

S.U. n. 21691/2016) , ma per far ciò è pur sempre necessario che sussista il necessario interesse all’impugnazione e che dello stesso il ricorrente dia giustificazione, qualoranon emerga dagli atti di causa;

5.1. infatti è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006);

6. la stabilizzazione del rapporto, che sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia e da questa Corte, integra una misura equiparabile alla conversionee, in quanto tale,rende non necessaria l’agevolazione probatoria finalizzata,secondo il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n.5072/2016,a conformare il diritto interno a quello dell’Unione, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro al quale si imputa l’abuso (cfr. Cass. n. 21355/2022) e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto indicare nel ricorso, per ciascuna posizione in discussione, i dati indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione posta;

6.1. al ricorrente, infatti, l’art. 366 cod. proc. civ. impone il rispetto degli oneri di completezza e di specificità, che sono finalizzati a consentire alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnatae rispondono anche all’esigenza di porre il Giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio, ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale;

6.2. nel caso di specie il Ministero, pur invocando l’intervenuta stabilizzazione dei rapporti, non ha fornito alcuna indicazione al riguardo ed ha anche omesso di precisare a quale categoria di personale (docente o ATA) appartengano i controricorrenti e l’intimato; 6.3.la circostanza che gli originari ricorrenti siano stati immessi in ruolo in pendenza del giudiziodi merito non è desumibile dalla motivazione della pronuncia gravata, perché il giudice di appello si è limitato a dare atto della rinuncia alla domanda di conversione, rinuncia che non implica necessariamente l’ ammissione dell’intervenuta instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, potendo, in ipotesi, discendere anche da altre ragioni (implicito riconoscimento dell’infondatezza della domanda, sopravvenuta perdita di interesse alla stabile instaurazione di un rapporto di impiego e simili);

7. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale si addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto, ai fini del risarcimento del danno, dell’ontologica diversità fra supplenza annuale ( o su organico di diritto) e supplenza sino al termine delle attività didattiche ( ossia su organico di fatto), la censura è priva della necessaria specificaattinenza al decisum della pronuncia gravata, giacché, come esattamente rilevato nel controricorso, l’azione risarcitoriaproposta dalla Scattolini non è stata accolta dalla Corte territoriale (cfr. il dispositivo della pronuncia e le pagg.13 e 14 della motivazione)e, pertanto, il motivo, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, difetta, all’evidenza, del necessario interesse all’impugnazione;

7.1. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisu m è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

8. parimenti inammissibile è il secondo motivo, per le ragioni già indicate da questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, (cfr. Cass. nn. 12503, 12443, 11379, 10219 del 2020 nonché Cass. nn. 23073 e 23074 del 2021);

8.1. le pronunce citate hanno valorizzato gli oneri di specificità e completezza,richiamati nei punti che precedono, ed hanno anche osservato che nei casi in cui, come nella fattispecie, si sia in presenza di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio che lascia distinte le singole domande (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), sicché il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse; 8.2.nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l'eccezione di prescrizione prospettata ai sensi dell'invocato art. 2948 n. 4 cod. civ., la circostanza che nella specie non si discutesse di inadempimento di obblighi retributivi, bensì di risarcimento del danno da mancata trasposizione ed attuazione della direttiva europea e n on ha, effettuato alcuna verifica in merito all'incidenza del termine quinquennale, sicché era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei requisiti di forma imposti dal richiamato art.366 cod. proc. civ., gli elementi necessari per consentire il preliminare esamesulla rilevanza della questione; 8.3.a tanto il Ministero non ha provveduto, perché dal ricorso non si desumono i periodi ai quali le domande si riferivano e dette indicazioni non possono neppure essere tratte dalla pronuncia impugnata, silente sul punto;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

10. non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014 e Cass.

S.U. n. 4315/2020) P.Q.M.

La Corte –ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380bis 1, comma 2, cod. proc. civ.–dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1719/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. MORDINI N. 14 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] della scuola Reiterazione contratti a tempo determinato Risarcimento danni Parità di trattamento nelle condizioni di impiego Prescrizione R.G.N.1719/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 255/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 31/10/2016R.G. n. 484/2014; udita la relazione della causa svoltanell’adunanza camerale del 14/03/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Ancona, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contrattia tempo determinato succedutesi tra le parti nonché al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, indicati alle pagine 13 e 14 della motivazionee nel dispositivo della pronuncia , che erano stati destinatari di supplenze annuali, oltre che di sup plenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, ha rilevato che: a) sulla domanda principale di conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato era cessata la materia del contendere, tranne che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli appellanti avevano rinunciato alla domanda de quae la rinuncia era stata accettata dal Ministero; b) il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione degli «scatti di anzianità» contrasta con il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, pertanto, il differenziale retributivo deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio, nei limiti della prescrizione decennale; c) la sistematica reiterazione del contratto a termine per coprire cattedre o posti vacanti integra un abuso da sanzionare ai sensi della clausola 5 del richiamato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che deve essere riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5076/2016; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi, contrastati dagli originari ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; 4. i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivoil ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno, pur a fronte dell’intervenuta «stabilizzazione» dei rapporti, che costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; 1.1. il Ministero richiamai principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 e, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che doveva essere escluso l’abuso in quanto la stessa era stata destinataria di supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e solo nell’anno scolastico 2010/2011 aveva prestato servizio annuale su posto vacante; 2. il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., censura il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile il termine decennale, non quinquennale, di prescrizione, in violazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ., dell’art. 4, comma 43, della leggen. 183/2011, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001;il Ministero ricorrente rileva che la direttiva 1999/70/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 368/2001, sicché non è configurabile alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede eurounitaria e la domanda va qualificata retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; 3. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei controricorrenti sul rilievo che il Ministero, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ., non hafornito alla Corte gli elementi necessari per apprezzare, ex actis, la rilevanza e la fondatezza delle censure; 4. quanto al primo motivo, occorre rilevare in premessa che la Corte territoriale ha dato lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata all’udienza del 16 giugno 2016 e, pertanto, la pronuncia non ha potuto tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, depositata il 20 luglio 2016(alla quale infatti non fa cenno la motivazione della pronuncia gravata, seppure depositata il 31 ottobre 2016), atteso che nel rito del lavoro, ove la motivazione non sia letta contestualmente al dispositivo, è quest’ultimo che cristallizza la decisione; 4.1. questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 24286/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) che nell’ipotesi di ius superveniens (al quale vanno assimilatele sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito; 4.2. ha precisato, altresì, che a questo orientamento si sono attenute le pronunce rese, in relazione alle controversie in tema di precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in Cassazione al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri; 4.3.in quel caso, infatti, come evidenziato in motivazione da Cass.n.10538/2020, occorreva tener conto dello ius superveniensed in particolare della pronuncia diincostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell’illecito; 4.4. la Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti, mentre in difetto ha rimesso l’accertamento al giudice del merito (cfr. Cass. n. 24038/2016; Cass. n. 24815/2016; Cass. n. 26932/2016); 5. quanto ai giudizi non ancora pendenti in Cassazione e già definiti in appello al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, si deve fare applicazione del principio secondo cui,in presenza di uno ius superveniens , la parte che intenda denunciare la non conformità della sentenza impugnata al mutato quadro normativo è legittimata a proporre ricorso per cassazione (sull’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sullo ius superveniens si rimanda a Cass. S.U. n. 21691/2016) , ma per far ciò è pur sempre necessario che sussista il necessario interesse all’impugnazione e che dello stesso il ricorrente dia giustificazione, qualoranon emerga dagli atti di causa; 5.1. infatti è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006); 6. la stabilizzazione del rapporto, che sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia e da questa Corte, integra una misura equiparabile alla conversionee, in quanto tale,rende non necessaria l’agevolazione probatoria finalizzata,secondo il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n.5072/2016,a conformare il diritto interno a quello dell’Unione, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro al quale si imputa l’abuso (cfr. Cass. n. 21355/2022) e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto indicare nel ricorso, per ciascuna posizione in discussione, i dati indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione posta; 6.1. al ricorrente, infatti, l’art. 366 cod. proc. civ. impone il rispetto degli oneri di completezza e di specificità, che sono finalizzati a consentire alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnatae rispondono anche all’esigenza di porre il Giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio, ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale; 6.2. nel caso di specie il Ministero, pur invocando l’intervenuta stabilizzazione dei rapporti, non ha fornito alcuna indicazione al riguardo ed ha anche omesso di precisare a quale categoria di personale (docente o ATA) appartengano i controricorrenti e l’intimato; 6.3.la circostanza che gli originari ricorrenti siano stati immessi in ruolo in pendenza del giudiziodi merito non è desumibile dalla motivazione della pronuncia gravata, perché il giudice di appello si è limitato a dare atto della rinuncia alla domanda di conversione, rinuncia che non implica necessariamente l’ ammissione dell’intervenuta instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, potendo, in ipotesi, discendere anche da altre ragioni (implicito riconoscimento dell’infondatezza della domanda, sopravvenuta perdita di interesse alla stabile instaurazione di un rapporto di impiego e simili); 7. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale si addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto, ai fini del risarcimento del danno, dell’ontologica diversità fra supplenza annuale ( o su organico di diritto) e supplenza sino al termine delle attività didattiche ( ossia su organico di fatto), la censura è priva della necessaria specificaattinenza al decisum della pronuncia gravata, giacché, come esattamente rilevato nel controricorso, l’azione risarcitoriaproposta dalla Scattolini non è stata accolta dalla Corte territoriale (cfr. il dispositivo della pronuncia e le pagg.13 e 14 della motivazione)e, pertanto, il motivo, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, difetta, all’evidenza, del necessario interesse all’impugnazione; 7.1. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisu m è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 8. parimenti inammissibile è il secondo motivo, per le ragioni già indicate da questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, (cfr. Cass. nn. 12503, 12443, 11379, 10219 del 2020 nonché Cass. nn. 23073 e 23074 del 2021); 8.1. le pronunce citate hanno valorizzato gli oneri di specificità e completezza,richiamati nei punti che precedono, ed hanno anche osservato che nei casi in cui, come nella fattispecie, si sia in presenza di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio che lascia distinte le singole domande (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), sicché il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse; 8.2.nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l'eccezione di prescrizione prospettata ai sensi dell'invocato art. 2948 n. 4 cod. civ., la circostanza che nella specie non si discutesse di inadempimento di obblighi retributivi, bensì di risarcimento del danno da mancata trasposizione ed attuazione della direttiva europea e n on ha, effettuato alcuna verifica in merito all'incidenza del termine quinquennale, sicché era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei requisiti di forma imposti dal richiamato art.366 cod. proc. civ., gli elementi necessari per consentire il preliminare esamesulla rilevanza della questione; 8.3.a tanto il Ministero non ha provveduto, perché dal ricorso non si desumono i periodi ai quali le domande si riferivano e dette indicazioni non possono neppure essere tratte dalla pronuncia impugnata, silente sul punto; 9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 10. non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass. S.U. n. 9938/2014 e Cass. S.U. n. 4315/2020) P.Q.M. La Corte –ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380bis 1, comma 2, cod. proc. civ.–dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 11187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris