CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, per i reati di cui all'art. 453, comma terzo, cod. pen. e 455 cod. pen. Considerato che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza, in parte, in fatto, che tende alla rivalutazione del giudizio già espresso dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza dimostrativa degli elementi addotti con l'istanza, in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso e, in altra parte, manifestamente infondata, posto che si assume difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, peraltro dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con i citati provvedimenti, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. p. 3 e ss.), sottolineando l'autonomia delle condotte giudicate con le due sentenze irrevocabili, rimarcando, in particolare, che i due episodi avevano come unico dato comune, quello del possesso da parte dell'imputato, di banconote falsificata, ma differivano quanto a luogo di esecuzione, complici, tempo di commissione dei fatti. Reputato necessario precisare che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, è stato affermato da questa Corte il condivisibile principio secondo il quale, ai fini di reputare sussistente il medesimo disegno criminoso, il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato non è esaustivo perché relativo a indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. cit.).Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere