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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05253/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senfite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa all'esito dell'udienza fissata in data 01 dicembre 2021, questa sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7583/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, ritenuto di non ravvisare un sufficiente compendio indiziario a sostegno dell'ipotesi formulata ai sensi dell'art. 416 cod. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli, anziché quella degli arresti domiciliari, in ordine ai numerosi episodi di tentato furto aggravato - ha sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

2. Dagli atti del fascicolo e, in particolare, dal verbale d'interrogatorio reso ai sensi dell'art.64 cod. proc. pen., dal certificato del casellario giudiziale e dal frontespizio del decreto di citazione a giudizio, risulta che la data di nascita di [OSCURATO:PERSONA], riportata nel ruolo di udienza del 01 dicembre 2021 e nella sentenza n. 7583/2022, è stata erroneamente indicata in quella del 29 gennaio 1969, anziché in quella del 29 gennaio 1979.

3. Ne deriva che, al fine di porre rimedio all'errore materiale, deve procedersi alla correzione dello stesso nei termini di cui al dispositivo, ponendo a carico della cancelleria le dovute annotazioni.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza n. 7583/2022, laddove riporta la data di nascita di [OSCURATO:PERSONA] nel ut; [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece 4E+29.1.1979. ,--- Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso il 06 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senfite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa all'esito dell'udienza fissata in data 01 dicembre 2021, questa sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7583/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, ritenuto di non ravvisare un sufficiente compendio indiziario a sostegno dell'ipotesi formulata ai sensi dell'art. 416 cod. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli, anziché quella degli arresti domiciliari, in ordine ai numerosi episodi di tentato furto aggravato - ha sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari. 2. Dagli atti del fascicolo e, in particolare, dal verbale d'interrogatorio reso ai sensi dell'art.64 cod. proc. pen., dal certificato del casellario giudiziale e dal frontespizio del decreto di citazione a giudizio, risulta che la data di nascita di [OSCURATO:PERSONA], riportata nel ruolo di udienza del 01 dicembre 2021 e nella sentenza n. 7583/2022, è stata erroneamente indicata in quella del 29 gennaio 1969, anziché in quella del 29 gennaio 1979. 3. Ne deriva che, al fine di porre rimedio all'errore materiale, deve procedersi alla correzione dello stesso nei termini di cui al dispositivo, ponendo a carico della cancelleria le dovute annotazioni. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza n. 7583/2022, laddove riporta la data di nascita di [OSCURATO:PERSONA] nel ut; [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece 4E+29.1.1979. ,--- Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso il 06 nove
Decreto Cassazione n. 05253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris