CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 agosto 1943
Cassazione n. 32469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA \ 26 Llj3 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adelfia il 13/08/1943 avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2022 e depositata il 18 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in 'Funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento pronunciato dal medesimo Giudice a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca dei suoli e degli immobili ivi insistenti, disposta, per il reato di lottizzazione abusiva, con sentenza del Pretore di Bari del /0 27/11/1993, confermata dalla Corte d'appello' di Bari in data 03/03/1995, e divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione n. 5352 del 20/03/1998. A fondamento della sua decisione, il Giudice dell'esecuzione, in particolare, ha rilevato che l'accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva e della confisca è avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile, e che non sussistono le condizioni per l'applicazione della revoca della misura ablatoria, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., come invece richiesto dalla difesa, attesa l'assenza di novità legislative o di pronunce di incostituzionalità. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da un'ampia premessa. 2.1. Nella premessa, si ripercorre lo svolgimento del procedimento. Si precisa, innanzitutto, che la confisca attiene ad un suolo agricolo composto da tredici particelle, sovrastate da tredici manufatti ad uso abitativo corrispondenti a cinque corpi di fabbrica. Si rappresenta, poi, che: a) l'imputazione di cui agli artt. 18 e 2d, lett. c), legge n. 47 del 1985, in relazione alla costruzione dei cinque corpi di fabbrica, era riferita al periodo compreso «dal gennaio 1981 al dicembre 1991»; b) il decreto di citazione a giudizio del Pubblico Ministero fu emesso il 03/06/1993; c) la sentenza del Pretore di Bari del 27/11/1993, pur disponendo la confisca, non pronunciò alcuna condanna, ritenendo il reato estinto per essere la prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale, in quanto l'ultimazione dei lavori era anteriore di oltre tre anni alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, perché avvenuta entro l'estate 1989, e non vi erano stati atti interruttivi; d) la sentenza del Pretore di Bari fu integralmente confermata dalla Corte d'appello di Bari in data 03/03/1995, e divenne irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione n. 5352 del 20/03/1998, per il rigetto del ricorso. 2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 673, comma 2, e 129 cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata revoca della sentenza del Pretore di Bari e delle ulteriori sentenze del processo di cognizione, nella parte in cui hanno disposto la confisca. Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima, perché in violazione di quanto stabilito dall'art. 673, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede la revoca della sentenza pronunciata in sede di cognizione anche quando la stessa è «di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità». Si premette che il reato per il quale è stata disposta la confisca si è estinto per prescrizione intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.Si richiama poi Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, per evidenziare che secondo la stessa: a) occorre riaffermare «la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129 c.p.p.,, comma 1, unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 stessa norma [...]»; b) «dal tenore letterale dell'art. 44 cit. (reato di lottizzazione abusiva) non può trarsi alcuna indicazione nel senso di un "obbligo" di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata»; c) l'esistenza di un obbligo di compiere accertamenti ai fini della confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva, in caso di prescrizione già maturata, non è desumibile neppure dall'elaborazione della giurisprudenza costituzionale o della Corte EDU; d) anche nel caso di reato di lottizzazione abusiva, quindi, vi è un obbligo di dichiarare con immediatezza il proscioglimento; e) una soluzione diversa determinerebbe una situazione di manifesta irragionevolezza, perché, in presenza di una causa di estinzione del reato, il proces:so non può mai proseguire ai fini di una pronuncia liberatoria per l'imputato. Si osserva, quindi, che Sez. U, n. 13539 del 2020, cit., sulla base delle indicate considerazioni, ha affermato il seguente principio di diritto: «La confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere . disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento». Si aggiunge che Sez. U, n. 13539 del 2020, cit., nel § 10 della motivazione, ha espressamente riconosciuto la possibilità per gli interessati «di proporre ogni doglianza sul punto in sede esecutiva», nonché, eventualmente, di chiedere la revoca della confisca. Si segnala, quindi, che il principio enunciato da Sez. U, n. 13539 del 2020, cit., corrisponde ad una pregressa, ampia elaborazione della giurisprudenza di legittimità. In particolare, si menzionano diverse decisioni, le quali avevano ritenuto precluso l'esercizio dell'azione penale in riferimento a reato già prescritto, abnorme il decreto di rinvio a giudizio del G.u.p. emesso in tale ipotesi e di competenza della sola autorità amministrativa l'accertamento della lottizzazione abusiva al fine di disporre la confisca (si citano, tra le altre, Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, e Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009). Si rileva, ancora, che una diversa conclusione si porrebbe in violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, nonché dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, con le sentenze 30/08/2007 e 20/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, e con la sentenza del 28/06/2018, GIEM s.r.l. ed altri c. Italia.Si conclude che, nella specie, stante l'avvenuta verificazione di una causa di estinzione del reato prima dell'inizio del processo, e, quindi, la presenza dell'obbligo di rilevare immediatamente l'improcedibilità del processo, deve trovare, applicazione l'istituto di cui all'art. 67:3 cod. proc. pen., e che, perciò, la confisca è revocabile, e deve essere revocata, in sede di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che il giudice dell'esecuzione penale debba conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, circa il rispetto del diritto di proprietà di cui all'art. 1 Prot. 1 CEDU. Si deduce che, qualora si escluda di poter intervenire a legislazione vigente in sede esecutiva per la revoca della confisca, quando sproporzionata rispetto al fine di assicurare la legalità dell'attività di trasformazione del territorio, l'ordinamento giuridico italiano, e segnatamente l'art. 673 cc:Id. proc. pen., si pone in contrasto con il principio "convenzionale" di proporzionalità, quale desumibile dalla elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo che contestano il rigetto della richiesta di revoca, a norma dell'art. 673, comma 2, cod. proc. pen., della sentenza emessa dal Pretore di .Bari in data 2:7 novembre 1993, divenuta irrevocabile dopo i giudizi di appello e cassazione, sentenza la quale ha disposto, nei confronti dell'istante, la confisca di suoli e delle opere ivi insistenti oggetto del reato di lottizzazione abusiva contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, deducendo che la misura ablatoria è stata illegittimamente applicata in quanto, alla data della sua adozione, il reato era già estinto per prescrizione, e, quindi, la statuizione è in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale successivamente affermato dalle Sezioni Unite (si cita Sez. Un 13539 del 2020, Perroni) e dalla Corte EDU (si citano Corte EDU, 30/08/2007 e 20/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, e Corte EDU, 28/06/2018, GIEM s.r.l. ed altri c. Italia). 2.1. La prospettazione ermeneutica suggerita nel ricorso, innanzitutto, non si collega ai presupposti espressamente previsti dall'art. 673 ccd. proc. pen. per l'applicazione dell'istituto della revoca della sentenza. L'art. 673 cod. proc. pen., infatti, significativamente rubricato: «Revoca della sentenza per abolizione del reato», dispone: «1- Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che 4 /(1-4 il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2- Alo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità». Sulla base di quanto emerge dal dato testuale, quindi, l'art. 673 cod. proc. pen. richiede, quale necessario presupposto per la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale o della sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità, che sia intervenuta l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice posta a fondamento della pronuncia da revocare. E in questo senso risulta orientata la giurisprudenza. Invero, in caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, si è osservato che rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di abolitio criminis derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incrirninatrice (così, ad esempio, Sez. 1, n. 37430 del 30/09/220, Accardi, Rv. 280649-01, e Sez. 1, n. 14161 del 20/02/2020, Abico, Rv. 278973-01). E, analogamente, si è esclusa l'ammissibilità del ricorso all'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen. ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché questa presuppone l'accertamento del reato e la sua riferibilità soggettiva all'imputato, incidendo solo sulla possibilità di irrogare la sanzione, mentre l'abrogazione comporta il venir meno della rilevanza penale della condotta incriminata (Sez. 1, n. 11833 del 26/02/2016„ Rondello, Rv. 266169-01). Ora, nella specie, non è intervenuta alcuna abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice posta a fondamento della sentenza che ha dichiarato estinto il reato di lottizzazione abusiva per prescrizione e disposto la confisca dei suoli e delle opere interessati. Del resto, lo stesso ricorso pone una questione specificamente attinente alla compatibilità della (sola) statuizione di confisca con il sopravvenuto formarsi di un orientamento giurisprudenziale, anche sovranazionale, che precluderebbe l'adozione di tale tipologia di misura in caso di reato da ritenersi già estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna o, comunque, dell'esercizio dell'azione penale. 2.2. Più in generale, inoltre, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità escludono l'ammissibilità del ricorso all'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen. nel caso di mutamento giurisprudenziale incidente sull'applicabilità della norma incriminatrice o di disposizioni relative al trattamento sanzionatorio.2.2.1. La Corte costituzionale ha specificamente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 673 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (Corte cost., sent. n. 230 del 2012). In 'particolare, il Giudice delle leggi ha osservato che: a) non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, non sussistendo la violazione dell'art. 117, primo comma Cost. per contrasto con l'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo atteso che questa, pur affermando che la norma convenzionale sancisce implicitamente il principio di retroattività della lex mitior, non hai mai riferito tale principio ai mutamenti di giurisprudenza ed ha escluso che esso possa operare oltre il limite del giudicato; b) è inconferente il richiamo all'art. 6 CEDU e alla potenziale lesione del diritto all'equo processo che può conseguire a divemenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema circa l'interpretazione di una data norma, riguardando tale ipotesi la diversa fattispecie di contrasti "sincronici" di giurisprudenza, e non quella di contrasti "diacronici" legati alla successione di un orientamento interpretativo ad un altro, a processo concluso; c) non sussiste la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza non essendo manifestamente irragionevole, in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti, il mancato riconoscimento all'overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità del giudicato stante l'efficacia non cogente ma solo "persuasiva" delle decisioni delle Sezioni unite e comportando il diverso intervento auspicato dal rimettente una sovversione dei sistema in quanto creerebbe un rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e il giudice dell'esecuzione al di fuori del giudizio del rinvio; d) non sussiste la violazione del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole il quale, attenendo alla sola successione di leggi, non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività e sussistendo nel nostro ordinamento i principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore. 2.2.2. Ad identiche conclusioni è ripetutamente pervenuta la giurisprudenza di legittimità, offrendo anche ulteriori precisazioni. In particolare, secondo una decisione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto lo stesso non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata anche se trovi fondamento in una sentenza della Corte EDU, dai cui enunciati non consegue ex se alcuna diretta incidenza sulle fattispecie incriminatrici (Sez. 7, n. 10458 del 25/01/2019, Petullà, Rv. 276294-01). Altre pronunce, poi, hanno precisato che la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento — anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione — non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata (così, ad esempio, SeZ. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759-01, e Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919-01, entrambe relative a mutamenti giurisprudenziali incidenti sull'interpretazione di disposizioni riguardanti il trattamento sanzionatorio). 2.3. In considerazione di quanto indicato, deve escludersi che possa essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. una sentenza che abbia disposto la confisca di beni interessati da un reato di lottizzazione abusiva contestualmente dichiarato estinto per prescrizione solo perché questa statuizione non avrebbe potuto essere adottata secondo l'orientamento giurisprudenziale successivamente affermato dalle Sezioni Unite e dalla Corte EDU. Difettano, infatti, i presupposti per l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen., per due distinti ordini di ragioni. Innanzitutto, la vicenda in questione non integra ipotesi di abolitio criminis derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. E ciò già sarebbe sufficiente. In ogni caso, poi, non può invocarsi a fondamento di una richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen. l'intervenuto mutamento giurisprudenziale, anche se riferito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite o alla giurisprudenza sovranazionale. 3. Non rilevante, nel caso di specie, è la questione di legittimità costituzionale, prospettata nel secondo motivo del ricorso, relativa all'art. 673 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 1 Prot. 1 CEDU, 'nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione penale possa revocare la confisca applicata in relazione al reato di lottizzazione abusiva, quando questa sia sproporzionata rispetto al fine di assicurare la legalità dell'attività di trasformazione del territorio, conformandosi ai principi elaborati dalla Corte EDU in tema di tutela del diritto di proprietà.3.1. La giurisprudenza della Corte EDU richiede, come condizione necessaria per l'applicazione della confisca relativa al reato di lottizzazione abusiva, non una sentenza di condanna, anche solo in primo grado, bensì, diversamente, un accertamento completo ed in contraddittorio della sussistenza di «tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione». Osserva, inoltre, che il principio di proporzionalità richiede la necessità di valutare se sia possibile l'adozione di misure meno restrittive, come la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione, o l'esclusione delle aree non edificate o appartenenti a terzi. In particolare, per quanto attiene al profilo "procedurale", precise sono le indicazioni fornite da Corte EDU, GC, 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia, segnatamente nei §§ 252, 255, 258, 259, 260 e 261, relativi alle doglianze di un ricorrente, il sig. Gironda, nei cui confronti era stata dichiarata sentenza di non doversi procedere per prescrizione già in primo grado. Nel § 252, si afferma: «Tuttavia, se da un lato è chiaro che, come indicato nella sentenza Varvara (ibidem), la dichiarazione di responsabilità penale richiesta è spesso contenuta in una sentenza penale che condanna formalmente l'imputato, in ogni caso ciò non costituisce una norma imperativa. In effetti, la sentenza Varvara non permette di concludere che le confische per lottizzazione abusiva devono necessariamente essere accompagnate da condanne penali ai sensi del diritto nazionale. Da parte sua, la Corte deve assicurarsi che la dichiarazione di responsabilità penale rispetti le tutele di cui all'articolo 7 e derivi da un procedimento che soddisfi le esigenze dell'articolo 6. [...]». Nel § 255, si rappresenta: «Avendo così escluso la necessità di un procedimento penale, la Corte deve comunque esaminare se l'imposizione delle controverse confische richiedesse almeno una dichiarazione formale di responsabilità penale a carico dei ricorrenti». Nel § 258, si osserva: «258. Nel caso di specie, la Corte deve quindi esaminare se, nonostante il reato di cui è imputato il sig. Gironda sia prescritto, essa possa tenere conto degli elementi di detto reato riscontrati dai giudici nazionali per giungere alla conclusione che esiste, in sostanza, una dichiarazione di responsabilità che possa costituire il prerequisito necessario per imporre una sanzione compatibile con l'articolo 7 della Convenzione». Nel § 259, si rileva: «La Corte rammenta che, dalla sua giur sprudenza, risulta che può essere necessario impegnarsi, al di là delle apparenze e del vocabolario utilizzato, ad individuare la realtà di una situazione (Ezeh e Connors c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 39665/98 e n. 40086/98, § 123, CEDU 2003-X). Essa può pertanto andare oltre al dispositivo di una decisione interna e tener conto della sua sostanza, in quanto la motivazione costituisce parte integrante della decisione (si veda, mutatis mutandis, Allen c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 25424/09, § 127, 12 luglio 2013)». Nel § 260, si evidenzia: «Secondo la Corte, si deve tener conto, da una parte, dell'importanza che ha, in una società democratica, il fatto di garantire lo Stato di diritto e la fiducia nella giustizia delle persone sottoposte a giudizio, e, dall'altra, dell'oggetto e dello scopo del regime applicato dai tribunali italiani. A questo proposito, sembra che l'obiettivo di questo regime sia la lotta contro l'impunità che deriva dal fatto che, per l'effetto combinato di reati complessi e di termini di prescrizione relativamente brevi, gli autori di questi reati sfuggirebbero sistematicamente all'azione penale e, soprattutto, alle conseguenze dei loro misfatti (si veda, mutatis mutandis, El-Masri c. l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, § 192, CEDU 2012)». E, nel § 261, si conclude: «La Corte non può ignorare tali considerazioni nell'applicazione dell'articolo 7 nel caso di specie, a condizione che i tribunali in questione abbiano agito nel pieno rispetto dei diritti della difesa sanciti dall'articolo 6 della Convenzione. Per questo motivo, la Corte ritiene che, qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell'articolo 7, che in questo caso non è violato». 3.2. Nella specie, l'accertamento del reato di lottizzazione abusiva nei confronti dell'attuale ricorrente è stato effettuato nella pienezza del contraddittorio; né risulta che il processo sia proseguito al solo fine di accertare i presupposti della confisca nonostante fosse stato già rilevato il decorso della prescrizione. L'imputazione formulata nel decreto di citazione a giudizio contestava all'attuale ricorrente, in concorso con il marito, di aver commesso condotte integranti il reato di lottizzazione abusiva «in riferimento al periodo compreso tra il gennaio 1983 ed il dicembre 1991». La sentenza emessa in primo grado dal Pretore di Bari in data 27 novembre 1993 ha sì dichiarato l'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, ma all'esito di un'articolata istruttoria, caratterizzata dall'esame di testi indicati dall'accusa, testi indicati bene dalla difesa, e dall'assunzione di prove documentali, acquisite anche a norma dell'art. 507 cod. proc. peri. La decisione ha ritenuto accertato che l'attuale ricorrente ed il marito avessero realizzato, su suolo agricolo e senza concessione, tredici manufatti ad uso abitativo, dislocati "a schiera", con strutture in cemento armato, ciascuno dei quali occupante un'area variabile fra circa 200 metri e circa 500 metri quadrati, anche in violazione di ordinanze sindacali di sospensione dei lavori e dei sigilli apposti dalla polizia municipale. La medesima sentenza, inoltre, ha precisato che il momento di consumazione del reato è stato accertato solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, evidenziando che «le medesime fonti di prova dianzi accennate sembrano addirittura dimostrare che essa [la cessazione della permanenza] cadde nell'estate del 1989 (vedasi in particolare la deposizione del Danniani), ma comunque certo è che non vi è prova che essa fosse caduta oltre il 2/6/1990 [...]», e che, «[p]ertanto - in base al principio del "favor rei" - non resta che dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutte le contravvenzioni ascritte ai prevenuti». Inoltre, sia la sentenza di primo grado citata, sia la sentenza di appello, emessa in data 3 marzo 1995, sia la sentenza della Corte di cassazione n. 5352 del 20 marzo 1998, hanno affermato la sussistenza degli estremi del reato di lottizzazione abusiva, ed escluso la sanabilità delle opere realizzate, esaminando approfonditamente tutte le questioni prospettate dalla difesa. Ancora, l'attuale ricorrente non ha spiegato perché la confisca disposta debba essere ritenuta "sproporzionata" sotto altro profilo, in ragione, ad esempio, dell'idoneità di misure alternative per lei meno gravose, come la demolizione delle opere, o dell'estensione dell'ablazione anche ad aree diverse da quelle edificate. 3.3. Da quanto precedentemente indicato discende la non rilevanza, nella vicenda in esame, della questione di legittimità costituzionale prospettata. Invero, pur volendo ipoteticamente ammettere la necessità di un rimedio per chiedere la revoca della confisca disposta per il reato di lottizzazione abusiva in violazione dei principi della CEDU come interpretata dalla Corte EDU, e l'esistenza di una lacuna in proposito nell'ordinamento nazionale, nella specie la misura ablatoria è stata applicata nel rispetto dei principi "convenzionali". Si è evidenziato, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la confisca di beni oggetto del reato di lottizzazione abusiva è legittima anche in caso di difetto di qualunque sentenza di condanna, purché l'accertamento di tutti gli elementi della fattispecie di illecito penale sia avvenuto nella pienezza del contraddittorio (cfr. supra, § 3.1), e che la statuizione ablatoria a carico dell'attuale ricorrente è stata pronunciata all'esito di un dibattimento svolto con completezza di istruttoria, nonché dei successivi giudizi di impugnazione (v. supra, § 3.2). Si può aggiungere che non risulta nemmeno essersi verificata la prosecuzione del dibattimento nonostante l'avvenuto rilievo del decorso della prescrizione, al solo fine di accertare i presupposti necessari per applicare la confisca, in contrasto con il principio enunciato da Sez. U, 13539 deI30/01/2020, Perroni, Rv. 278870- 01: l'accertamento della data del commesso reato in epoca anteriore a quella indicata nell'imputazione è avvenuto esclusivamente all'esito del giudizio di primo grado, e sulla base della valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite. Deve osservarsi, ancora, che l'attuale ricorrente non ha fornito puntuali indicazioni per ritenere che la confisca in concreto adottata sia sproporzionata, ad esempio perché surrogabile con altre misure altrettanto efficaci ai fini del ripristino della legalità nella gestione del territorio, o perché incidente su aree estranee all'attività illecita. 3.4. La non rilevanza, nella specie, della questione di legittimità costituzionale esclude la necessità di qualunque valutazione in ordine alla sua fondatezza. Invero, una questione di legittimità costituzionale in via incidentale in tanto può essere sollevata, in quanto sia, insieme, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. Questa conclusione si impone, in particolare, per l'espresso disposto degli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'art. 23 cit., al secondo comma, prevede: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso». L'art. 24 cit., poi, al primo comma, recita: «L'ordinanza che respinga l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata». Ora, l'impiego della particella disgiuntiva «o» attribuisce ai due requisiti, quello della rilevanza e quello della non manifesta infondatezza, funzione di presupposti entrambi necessari perché un giudice, nel corso di un giudizio, sollevi questione di legittimità costituzionale davanti la Corte costituzionale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di