CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20221/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Maria– ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidentedell’[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] TURISTICI, rappresentati e difesi, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], decedutoNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026in Torino in data 12.03.2026, rappresentati e difesi dagli avv.ti AlbertoMatteo Borrione e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 196/2021,depositata il 16/2/2021 e notificata il 4/3/2021.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 28/5/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigettodel ricorso.1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidentedell'[OSCURATO:PERSONA], premesso che, quale Presidente del Centro diRicerca Operativa dei [OSCURATO:PERSONA] ed esperto di organizzazionealberghiera, aveva svolto, su incarico di società [OSCURATO:SOCIETA]. e dellalegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], l'attività di coordinamentoe supervisione nella realizzazione di un complesso turistico alberghiero,senza essere remunerato, convenne in giudizio, davanti al Tribunale diLamezia Terme, questi ultimi, chiedendone la condanna al pagamentodella somma di euro 25.358,03 a titolo di compensi professionali.Costituitisi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] la mancata iscrizione dell'attore nell'albo professionale e ildifetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] in quantoestranea ai rapporti intercorsi tra la società stessa e Giovanni EmilioBuzzelli.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 266/2015, pubblicata il06/02/2015, accolse parzialmente la domanda attorea e condannò laparte convenuta al pagamento della somma di euro 7.347,35, oltreinteressi legali, e al pagamento delle spese di lite in ragione di 2/3,compensando la restante parte, mentre pose le spese di c.t.u. a caricodella parte convenuta per 1/3 e compensò tra le parti la restante parte.Il giudizio di gravame, interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e diGiovanna [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza di Giovanni EmilioBuzzelli, che propose, a sua volta, appello incidentale onde ottenere lacondanna della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro25.358,03, con la sentenza n. 196/2021, pubblicata il 16/02/2021, con laquale la Corte d'Appello di Catanzaro, rigettò l'appello principale e, inaccoglimento di quello incidentale, riformò parzialmente la sentenza diprimo grado, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. e Giovanna LucchinoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Presidente dell'Associazione,confermò la restante parte della sentenza e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. eGiovanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che l’attività svoltadall’appellato fosse stata quella non di ingegnere e mediatore, ma diproject manager e di fisico acustico, per la quale non era previstal’iscrizione in albi professionali, essendo la figura disciplinata dalla legge n.4 del 2013, in quanto il predetto aveva organizzato l’intera operazioneimmobiliare attraverso il reperimento di figure professionali abilitate allaprogettazione, direzione lavori e materiale esecuzione degli stessi finoall’assistenza alla vendita delle unità immobiliari realizzate, e che il c.t.u.avesse ben argomentato e risposto adeguatamente alle obiezioni delleappellate. Esclusero, altresì, che le attività compiute dall’appellatoandassero distinte in prestazioni contrattuali ed extracontrattuali e cheandassero liquidate soltanto le seconde, come richiesto dall’appellato, inNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto il professionista aveva reso prestazioni ulteriori rispetto a quelleindicate nella lettera del 26/10/1992, come ribadito dal c.t.u. e daitestimoni e confermato dalla documentazione acquisita e dalla stessaGiovanna Furci in sede di interrogatorio formale, sicché questecostituivano ulteriori mandati della committenza, rispetto alle quali eranomaturati ulteriori compensi rispetto a quelli originariamente concordati.Ritennero che l’appellata avesse ricevuto una somma inferiore a quellaindicata dagli appellanti e che il motivo afferente al difetto dilegittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse inammissibileperché rilevato soltanto in sede d’appello. Reputarono, infine, fondatol’appello incidentale, sostenendo che andasse accolta la seconda ipotesi diquantificazione operata dal c.t.u. (e non la prima, come affermato dalTribunale), in quanto era emerso che, nel corso della attività, erano statechieste al predetto prestazioni ulteriori e non prevedibili, rispetto a quelleoriginariamente concordate.2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante, e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidandolo a ventuno motivi. Resiste con controricorsoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidente dellaAssociazione Crostour-Centro di ricerca operativa per i sistemi turistici.Con successiva memoria depositata il 15/5/2026, si sono costituiti ingiudizio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PierGiorgio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comunicando l’intervenutodecesso del controricorrente.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], Pier GiorgioBuzzelli e [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti in giudizio, comunicandoil decesso del controricorrente.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026A tal riguardo si osserva che, nel giudizio di cassazione, che è dominatodall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell’interruzione delprocesso per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. c.p.c., sicché,una volta instauratosi il giudizio, il decesso di una delle parti, comunicatodal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (Cass., Sez. U,21/06/2007, n. 14385; Cass., Sez. L, 29/01/2016, n. 1757).Ciò detto, va, innanzitutto, respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso in quanto contenente la sovrapposizione e mescolanza di mezzi diimpugnazione eterogenei facenti riferimento a diverse fattispecie di cuiall’art. 360 c.p.c., dovendosi all’uopo richiamare il principio, al qualequesto Collegio intende uniformarsi, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi diimpugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può esseresuperata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezzale doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esameseparato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto farese esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass., Sez. 1, 09/12/2021 , n. 39169; Cass., Sez. U, 06/05/2015, n.9100).Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di esaminare o comunquetravisato l’offerta di incarico professionale del 26/10/1992, che, per il“progetto da riesaminare fino all’apertura dell’albergo”, proponeva uncompenso forfetario non superiore a lire 25/30 milioni, così arrivando asostenere che fossero state rese prestazioni ulteriori in contrasto con ilNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026contenuto letterale di tale documento da porre, invece, a base dell’attivitàermeneutica.Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità del procedimento o dellasentenza (omesso esame delle prestazioni promesse e del relativocompenso professionale offerti e concordati), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso diesaminare la scrittura del 26/10/1992 al fine di ricostruire l’importodovuto di lire 25/30 milioni per l’intera assistenza “dal progetto dariesaminare fino all’apertura dell’albergo”.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza o degli(inesistenza delle prove e incompleto esame dell'interrogatorio formale diGiovanna Furci), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peravere i giudici di merito affermato che l’incarico iniziale era stato esteso,su richiesta degli stessi appellanti, ad altre numerose attività non previste,né prevedibili, con descrizione dello stato e indicazione dei relativicompensi, non contestati nella loro valenza contrattuale, e avere trattotale convincimento dall’interrogatorio formale reso da [OSCURATO:PERSONA],allorché aveva detto che l’incarico era riferito al solo “pacchetto diinterventi di collaborazione per opere in cartongesso”, senza considerarel’intero contenuto della sua deposizione, che non poteva considerarsiconfessoria in relazione al compenso forfetario pattuito.Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 115c.p.c. e 2734 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che le successivedichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA] inmerito al compenso forfetario di lire 25/30 milioni, non contestate,costituivano, in quanto dichiarazioni aggiunte, piena prova o prova legale.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono da trattarecongiuntamente in quanto tutti afferenti all’oggetto dell’offerta di incaricoprofessionale del 26/10/1992, utile per verificare se rientrassero nellostesso tutte le prestazioni svolte dal professionista, sì da essere copertedal compenso forfetariamente determinato, o se residuassero altre attivitàda remunerare separatamente, questione questa che viene affrontata orasotto il profilo dell’omesso esame della scrittura del 1992, ora dellaviolazione delle norme ermeneutiche nell’interpretazione della stessa, oradell’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede diinterrogatorio formale sotto il duplice aspetto dell’incompleto esame dellestesse e della mancata loro valutazione in termini di prova legale.Nessuna delle censure è fondata.Va, innanzitutto, esclusa la doluta omissione della verifica della scritturadel 1992, posto che, contrariamente a quanto sostenuto con il secondomotivo, i giudici di merito l’hanno invece analizzata, sostenendo che, allastregua della stessa, l’incarico inizialmente conferito fosse quello digenerale supervisione dell’operazione e di coordinamento delle figureprofessionali e che questo fosse stato nel prosieguo esteso, su richiestadegli stessi appellanti, ad altre numerose attività - mai contestate - noncontemplate nell’originario accordo.A tal fine, è stato valorizzato sia l’accertamento compiuto da c.t.u. - cheaveva puntualmente ricostruito le prestazioni rese dal professionista,suddivise in cinque fasi, finalizzate a completare l’operazione immobiliare(rilevamenti di cantiere, segnalazioni sul progetto architettonico, sulprogetto, sul calcolo delle strutture e sulla progettazione degli impianti,direzione dei lavori, selezione delle imprese) -, sia sulle confermepervenute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva affermato che ilcompenso iniziale era riferito soltanto “al pacchetto di interventi dicollaborazione per opere in cartongesso”.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Né può dirsi che una siffatta interpretazione si ponga in contrasto con leregole ermeneutiche da seguire in sede di interpretazione del negozio.Infatti, come più volte sostenuto da questa Corte (tra le tante Cass., Sez.2, 5/5/2003, n. 6764), l'accertamento della volontà dei contraenti sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabilein sede di legittimità soltanto per il caso di violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., o dimotivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire laricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Pertanto,per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non soltantofare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediantespecifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in essecontenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito se ne sia discostato, con la conseguenzadell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asseritaviolazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva,in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007,n. 22536).Infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve esserel'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una dellepossibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12/7/2007, n.15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), non potendo trovare ingresso in sededi legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operatadal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati(Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass. 7500/2007; 24539/2009).Orbene, la ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano violato laregola ermeneutica che fa riferimento al dato letterale dell’accordo, manon considera che il carattere prioritario dell'elemento letterale non vainteso in senso assoluto. Infatti, il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comuneNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici,teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro maincoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontàdei contraenti, sicché la ricostruzione della comune intenzione delle partideve essere operata non solo e innanzitutto sulla base del criteriodell'interpretazione letterale delle clausole, ma anche di quello logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontàmanifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausoleaventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto delcomportamento, anche successivo, delle parti (Cass., Sez. 3, 26/7/2019,n. 20294).Va del resto escluso che i giudici di merito abbiano violato gli accordiassunti dalle parti e le promesse fatte dal professionista incaricato, comelamentato con la seconda censura, non soltanto perché la stessa noncompensi sulla base dell’accertato conferimento di incarichi ulteriori esuccessivi a quello riconducibile alla scrittura del 1992, ma anche perchéla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio dilegittimità soltanto denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma,ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha(come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n.9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867).L’obiezione sollevata dalla ricorrente circa la portata confirmatoria delledichiarazioni, definite confessorie, rese dalla stessa in sede diinterrogatorio formale, si presta, invece, a un duplice ordine di obiezioni.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Per un verso, non considera che la decisione è stata fondata non soltantosulle dichiarazioni della ricorrente in sede di interrogatorio formale, maanche sugli esiti della c.t.u. in ordine alle prestazioni rese dalcontroricorrente, non oggetto dei motivi di ricorso, viste in combinazionecon la portata della lettera di incarico.Ciò comporta che la censura sulla contestata portata confessoria delledichiarazione della ricorrente si scontra col principio secondo cui, in temadi impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su piùragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamenteidonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso percassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determinal'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame propostoavverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass.,Sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).Per altro verso, l’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se ladichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle particostituisca confessione, ossia presenti sia l’elemento soggettivo,consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere laverità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, sial’elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivoderivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo,un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario delladichiarazione (Cass., Sez. U, 25/3/2013, n. 7381), è incensurabile, in sededi legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass., Sez. 1,4/4/1980, n. 1428), motivazione che, nella specie, sussiste, stanti irichiami alla c.t.u. e alla scrittura del 1992 di cui si è detto.Quanto, infine, alle dichiarazioni aggiunte dalla confitente in sede diinterrogatorio formale, deve osservarsi che opera, ai sensi dell'art. 2734Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancatacontestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'oneredi provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valoredi prova legale nel suo complesso, mentre quando la controparte contestale dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restandoaffidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficaciaprobatoria delle dichiarazioni stesse (Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1530).Orbene, in disparte la genericità della censura sul fondamentale aspetto,ai fini voluti, della sussistenza o meno di contestazioni sulle dichiarazioniaggiuntive (che, peraltro, vengono evidenziate dal controricorrente allapg. 14, allorché afferma che quelle contestazioni vi furono), l’omessoesame di tale circostanza asseritamente decisiva non può rilevare nel casodi specie se la parte che la evidenzia non indichi ai sensi dell’art. 348 ter,quinto comma, c.p.c., come accaduto, le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass.,Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439;Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n.20994), essendosi in questo caso in presenza di una c.d. «doppiaconforme»2. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2233, 2235 e 1659, terzocomma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere i giudici di merito violato i principi di legittimità in materia dicompensi pattuiti in misura forfetaria, che impongono al prestatored’opera, in virtù del criterio della buona fede e correttezza contrattuale, dipalesare immediatamente al committente la superiorità del compensorispetto a quello concordato, derivando dall’assenza di una tale condotta,nella specie non emersa, la congruità del compenso pattuito (Cass., n.15628/2012).Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l’erronea applicazione degli artt.1372, 2233, 2225, 1657 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché i giudici di merito si erano posti in contrasto con lepattuizioni intervenute tra le parti in ordine al compenso forfetario, cosìsostituendosi a esse allorché avevano liquidato il compenso secondoquanto indicato dal c.t.u.Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta il contrasto insanabile tra partiinconciliabili della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., per avere i giudici di merito, da un lato, richiamato l’entità delcompenso pattuito forfetariamente, e, dall’altro lato econtraddittoriamente, richiamato impropriamente il precedente di questaCorte n. 13440/07, applicando un compenso non concordato.I tre motivi, da trattare unitariamente in quanto afferenti alla medesimaquestione del sostanziale contrasto tra quanto liquidato dai giudici equanto precedentemente pattuito forfetariamente dalle parti, sono parteinammissibili e parte infondati.Quanto al rilievo sollevato con la quinta censura circa la violazione, daparte del soggetto incaricato, dei principi della correttezza contrattuale edella buona fede, per non avere questi avvertito la committenza sullavariazione in aumento del prezzo a fronte dell’aumento delle prestazionirichieste, si osserva che della questione non vi è menzione nella sentenzaimpugnata. Ciò comporta che, implicando essa un accertamento di fatto,la ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine dievitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto,onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez.6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), nonNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto ocontestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini eaccertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove sitratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877;Cass., Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477).Quanto alle restanti censure sulla quantificazione del compenso, è veroche, come questa Corte ha avuto modo di affermare, "il compenso perprestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguatoall'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia statoliberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia dicarattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso,parti e poi, soltanto in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo,alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez.2, 18/9/2012, n. 15628), ma è anche vero che la determinazionegiudiziale del compenso è avvenuta, nella specie, proprio in relazione alleprestazioni non rientranti nella convenzione del 1992, che quel compensoaveva stabilito forfetariamente, e, dunque, in assenza di espressaconvenzione.In definitiva, la sesta e la settima censura non rilevano effettivamentealcuna violazione di legge, come sembrerebbe arguirsi dalle rispettiverubriche, ma insistono per una rivalutazione del contenuto della scritturadel 1992 che è attività riservata al giudice di merito e preclusa a questaCorte di legittimità.3. Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame oggetto didiscussione tra le parti e il contrasto insanabile tra parti inconciliabili dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché igiudici di merito, pur affermando che la prestazione di Giovanni EmilioBuzzelli si era interrotta prima del completamento dell’”aperturadell’albergo”, come invece concordato, avevano omesso di riconoscereNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026come inferiori a quelle pattuite le prestazioni rese (siccome mancanti adesempio del collaudo) e di ridurre, dunque, il compenso forfetarioconcordemente deciso.Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.Quanto all’omesso esame, si rileva che i giudici hanno calcolato i compensisulla base delle prestazioni rese dal controricorrente, richiamando all’uoposia gli accertamenti compiuti dal c.t.u., sia la documentazione acquisita,sia le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti e giudicati attendibili, edescludendo che le attività compiute fossero quantitativamente equalitativamente inferiori a quelle promesse.E’ allora evidente come, a fronte delle argomentazioni offerte nellasentenza, la doglianza non fa altro che sollecitare una rivalutazione nelmerito della pretesa, la quale, come detto, è preclusa a questa Corte dilegittimità.Né può rilevarsi alcuna contraddittorietà della motivazione perché laquantificazione non è stata agganciata alla durata del rapporto, maall’accertamento delle prestazioni effettivamente rese, con la conseguenzache la censura non attinge, sotto questo profilo, la ratio decidendi dellasentenza.4. Con il nono motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1372, 1668 e 1492 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano omesso diconsiderare che l’offerta pattuita vincolava [OSCURATO:PERSONA] adomandare un compenso massimo di lire 30 milioni per “l’interaassistenza, dal progetto da riesaminare fino all’apertura dell’albergo” eche l’avere svolto prestazioni inferiori avrebbe comportato la riduzione delcompenso stesso.Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi dellasentenza, la quale è fondata sul riconoscimento di spettanze superioriNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026rispetto a quelle concordate in relazione a prestazioni diverse e ulterioririspetto a quelle risultanti dalla scrittura del 1992.5. Con il decimo motivo di ricorso, si lamenta l'errore di fatto risultantedagli atti o dai documenti della causa, in relazione all’art. 393, n. 4, c.p.c.,perché i giudici di merito, a causa di una svista, avevano errato nelritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la minor somma,rispetto a quella concordata, di lire 24.680.000, oltre a iva per lire2.680.000, benché lo stesso avesse confessato, in sede di interrogatorioformale, di avere ricevuto la maggior somma di lire 36.580.000complessiva, così incorrendo in palese contrasto con le risultanze deidocumenti e della confessione resa.Con l'undicesimo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza odegli atti del procedimento-violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2733 c.c.(erronea ricostruzione delle somme incassate), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché, nel caso in cui si fosse ritenutoinesistente l’errore revocatorio di cui al precedente decimo motivo, igiudici di merito avevano commesso un errore ricostruttivo, omettendo diesaminare le emergenze istruttorie.I due motivi, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi,sono inammissibili.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c, mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unaNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod.proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Attenendo il dedotto vizio a quest’ultima fattispecie, la ricorrente avrebbedovuto attenersi agli incombenti previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in caso di c.d. «doppiaconforme», come sopra precisato, che però sono rimasti inadempiuti.6. Con il dodicesimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2733 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché i giudici di merito, a fronte della confessione resa daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] sulle somme effettivamente percepite, avevanoomesso di assegnare alle stesse valore di prova legale.Il motivo è inammissibile.Va, sul punto, richiamato il principio sopra enunciato, secondo il quale èincensurabile in sede di legittimità, se sorretto di congrua e logicamotivazione, l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se ladichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle particostituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento diun fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte (Cass., Sez.1, 4/4/1980, n. 1428), il quale è applicabile alla specie, avendo i giudici dimerito fondato il calcolo anche sulle risultanze della c.t.u., reputataquesta sede.7. Con il tredicesimo motivo di ricorso, si lamenta la nullità degli atti delprocedimento o della sentenza (omesso esame deposizione testimoneVaccaro), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere igiudici di merito omesso di esaminare la deposizione del teste Vaccaro,che aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato “l’Ing. di Torinonell’atrio” e che questi non avesse mai emesso davanti a lui alcunaricevuta.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con il quattordicesimo motivo di ricorso, si lamenta l'irrazionale contrastotra parti di motivazioni incompatibili, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto inattendibile ladeposizione resa dal teste Vaccaro in quanto aveva ricevuto l’incaricosoltanto nel periodo maggio-giugno 1994, ossia poco prima che, nel luglio1994, il rapporto tra le parti venisse interrotto, senza considerare che, inquel breve lasso di tempo, quest’ultimo avrebbe potuto incontrareGiovanni [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la sentenza conteneva, inquesto caso, due affermazioni inconciliabili.I motivi, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesimaquestione della valutazione di una testimonianza, sono inammissibili.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in temadi valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese daitestimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte edi apprezzarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi,tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinsecacongruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventualielementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portatoa ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o a escluderela credibilità di entrambe (Cass., Sez. 2, 31/5/2024, n. 15270).Orbene, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicitàdella deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare allastregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delladichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (lacredibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporticon le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito dellalite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di caratteresoggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente amotivare una valutazione di inattendibilità (Cass., Sez. 2, 9/8/2019, n.21239).Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nella specie, i giudici di merito hanno escluso l’attendibilità del testeVaccaro in quanto incaricato da [OSCURATO:PERSONA] poco prima che siinterrompesse il rapporto tra le parti, con giudizio di fatto insindacabile inquesta sede.Va tra l’altro ricordato che per l’omesso esame del fatto storicoasseritamente dichiarato dal teste valgono le medesime considerazionisvolte in precedenza con riguardo alla c.d. doppia conforme, non avendo ilricorrente assolto agli incombenti dettati dall’art. 348-ter, quinto comma,c.p.c.8. Con il quindicesimo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellasentenza o del procedimento, la violazione degli artt. 115 e 170, quartocomma, c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c. (Ricostruzione di spese nonemerse da alcun indice), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per avere i giudici di merito commesso errori di percezione inmerito alle spese, allorché avevano richiamato i documenti sub 5/S e 6/Tdel fascicolo di primo grado, benché non risultasse alcun documento sottole predette lettere, con conseguente applicazione della presunzione dimancata acquisizione al processo di detti documenti.Con il sedicesimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 170, primo comma, c.p.c., 78 e 87 disp. att.c.p.c. (ricostruzione di spese non emerse da alcuna prova), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, oltre afondare la decisione su documenti richiamati con numeri di identificazione(5S e 6T) non indicati in alcun indice o atto di [OSCURATO:PERSONA],avevano omesso di indicarne il contenuto, rendendo così impossibile laverifica della loro presenza in altri documenti indicati negli indici, nonchéla loro natura e rilevanza probatoria.Con il diciassettesimo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellasentenza o del procedimento e la violazione dell’art. 115 c.p.c., lamotivazione assolutamente carente, in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma, n. 5, c.p.c., perché l’utilizzo di documenti individuati secondo unnumero identificativo non riscontrato negli indici e non descritti costituivadifetto motivazione.Con il diciottesimo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza odel procedimento – la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., l’omessapronuncia su un motivo di appello, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., perché le condotte descritte nei precedenti motivi 16, 17 e 18,costituivano omessa pronuncia su motivi d’appello afferenti allaliquidazione di spese non dimostrate, in quanto i giudici, una voltaaccertata l’impossibilità di identificare i documenti, avrebbero dovutomotivare sulla natura probatoria degli stessi.I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione,siccome afferenti alle spese riconosciute al controricorrente, sonoinfondati.Va innanzitutto escluso, per motivi di priorità logica, il dedotto omessoesame della domanda afferente alle spese.Detto vizio, che riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e nonanche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione(Cass. Sez. 2, 26/1/2021, n. 1616), intanto può dirsi sussistente inquanto manchi qualsiasi pronuncia in violazione della corrispondenza trachiesto e pronunciato, implicando un difetto di attività del giudice disecondo grado che deve essere fatto valere attraverso la specificadeduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazionedell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. (Cass., Sez. L,13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).La doglianza si risolve, invece, nella critica della motivazione dellasentenza impugnata ed è, in ragione di ciò, inammissibile.Quanto alla questione della irregolarità della produzione ed elencazionedei dcumenti, si osserva innanzitutto che, ai sensi degli artt. 74 ed 87disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione inNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dalcancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati incancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, seesibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto,del pari, dal cancelliere).L'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiutaproduzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte diprova e al giudice di merito di esaminarli, sempreché la contropartelegittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone presoconoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito delladocumentazione, come quando non faccia seguire alla produzione irritualetempestiva opposizione (da effettuarsi nella prima istanza o difesasuccessive all'atto o alla notizia di esso), giacché, in siffatta ipotesi, non èdato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che leanzidette norme sono dirette ad assicurare (da ultimo Cass., Sez. 1,29/5/2019, n. 14661).Nella specie, non risulta che la ricorrente abbia eccepito nella fase dimerito l’irritualità della produzione o, comunque, del numero attribuitonell’elenco dei documenti, né ha dedotto con le censure di averlo fatto,con la conseguenza che la questione non può essere sollevata per la primavolta in sede di legittimità, avendo la parte sostanzialmente mostratoquiescenza sul punto.Non può allora dirsi che i documenti richiamati dai giudici di merito adimostrazione della correttezza del calcolo delle spese dovute alcontroricorrente siano inesistenti, come denunciato nella quindicesimacensura, né può dirsi ravvisabile la violazione dell’art. 115 c.p.c., la quale,come già ricordato sopra, può essere dedotta come vizio di legittimitàsoltanto denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di nondover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sullabase di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoriNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055;Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867), aspetti questi non ravvisabili nellaspecie.9. Con il diciannovesimo motivo di ricorso, si rinvia al terzo motivo, perchél’avvenuto rimborso delle spese da parte dei ricorrenti risultava dalladichiarazione aggiunta di [OSCURATO:PERSONA], così da assumere valore di provalegale.Il motivo è inammissibile.Si è già detto che, con riferimento alle dichiarazioni aggiunte dallaconfitente in sede di interrogatorio formale, opera, ai sensi dell'art. 2734cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancatacontestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'oneredi provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valoredi prova legale nel suo complesso, mentre quando la controparte contestale dichiarazioni del confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti,restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamentodell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass., Sez. 2,22/1/2018, n. 1530).Orbene, in disparte la genericità della censura sul fondamentale aspettodella sussistenza o meno di contestazioni sulle dichiarazioni aggiuntive(che, peraltro, vengono evidenziate dal controricorrente come esistentialla pg. 22 del controricorso), l’omesso esame di tale circostanzaasseritamente decisiva non può rilevare se la parte che la evidenzia nonindichi, in presenza, come nella specie, di c.d. «doppia conforme», leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass.,Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), onere questo rimasto nella specieinadempiuto.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/202610. Con il ventesimo motivo di ricorso, si lamenta il contrasto inconciliabiletra parti di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., perché i giudici di merito avevano reso una motivazionecontraddittoria nella parte in cui avevano condannato i ricorrenti ancheper prestazioni correlate alla fase di realizzazione dell’opera, benchéavessero escluso che il professionista se ne fosse occupato.Il motivo è infondato.Si è già detto che, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sestocomma, Cost. (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 3,12/10/2017, n. 23940).Orbene, la sentenza reca una motivazione adeguata e rispettosa dei limitisopra indicati e certamente non affetta da contraddittorietà insanabile,posto che il richiamo alle singole lavorazioni contenute alla pg. 15 erafunzionale ad affermare che la proposta del 1992 non contemplava lestesse, mentre il richiamo contenuto alla pg. 20 era finalizzato aevidenziare quali attività fossero state svolte dal professionista.11. Col ventunesimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1418, 2231, 1754 c.c., 9 legge n. 39 del 1989, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito,interpretando erroneamente le norme citate, avevano omesso di applicaregli elementi costitutivi delle fattispecie astratte delle professioni diingegnere e mediatore, in quanto avevano liquidato competenze perprestazioni ulteriori senza considerare che le attività di progettazione e didirezione dei lavori o di stima erano attribuite all’ingegnere e implicavanoNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’iscrizione dello stesso all’albo professionale a pena di nullità assoluta delrapporto con il cliente e che l’attività di mediazione imponeva, a sua volta,la domanda di iscrizione del mediatore nei nuovi registri.Il motivo è infondato.E’ vero che, a norma dell’art. 2231, primo comma, cod. civ., quandol'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in unalbo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto dà luogo anullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anched’ufficio, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che,in tal caso, non può riconoscersi alcuna azione per il pagamento delcompenso (Cass., Sez. 2, 4/12/1992, n. 11947; Cass., Sez. 2, 5/10/1995,n. 305; Cass., Sez. 2, 13/1/1984, n. 286), né può esservi alcuna pretesaa nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (Cass., Sez. 2,4/12/2025, n. 31610).Ed è altrettanto vero che, in tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26marzo 2010, n. 59, nel sopprimere il ruolo dei mediatori previsto dall'art.2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, non ha, però, abrogato quest'ultimalegge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione diinizio di attività da presentare alla Camera di commercio territorialmentecompetente, e che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hannodiritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", vainterpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottopostialla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto allaprovvigione soltanto i mediatori che siano iscritti nei registri delle impreseo nei repertori tenuti dalla Camera di commercio (Cass., Sez. 3,16/1/2014, n. 762; Cass., Sez. 3, 8/7/2010, n. 16147).Tali principi non sono però applicabili alla specie.Infatti, i giudici di merito hanno escluso che per le prestazioni rese daGiovanni [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidentedell'[OSCURATO:PERSONA], come accertate dal c.t.u., fosse necessariaNumero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’iscrizione all’albo degli ingegneri e/o l’iscrizione nei registri delle impreseo nei repertori tenuti dalla camera di commercio quale mediatore, inquanto hanno ritenuto che l’incarico conferito fosse quello di projectmanager, per il quale non era prevista alcuna iscrizione all’albo, e chel’attività svolta si fosse, infatti, concretizzata nell'organizzazione dell'interaoperazione immobiliare, attraverso il reperimento delle figure professionaliidonee e abilitate alla progettazione, alla direzione lavori e alla materialeesecuzione degli stessi, fino all'assistenza alla vendita delle unitàimmobiliari realizzate.E’ allora evidente come la censura, ancorché prospettata in termini diviolazione o falsa applicazione di legge, miri piuttosto a ottenere unarivisitazione nel merito del compendio probatorio acquisito, la quale, comegià ricordato, è preclusa a questa Corte di legittimità.Infatti, opera in materia il principio di diritto secondo cuil'accertamento sulla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazioned'opera professionale, il cui esercizio sia o meno riservato a iscritti ad albi,costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottrattoal sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass., Sez. L,6/7/2002, n. 9844), motivazione che, nella specie, è stata resa in modoadeguato ed esaustivo.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13016/2021Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 20221/2026Data pubblicazione 16/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28/5/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])