CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 1972
Cassazione n. 37695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/10/1972; nonché da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa il 28/3/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di quello del Procuratore della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di riesame, annullava parzialmente l'ordinanza cautelare, escludendo la gravità indiziaria per tutte le contestazioni mosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tranne che per le imputazioni di cui ai capi 30) e 34), concernenti due ipotesi di falso in atto pubblico. Per effetto della considerevole riduzione delle ipotesi di reato ritenute assiste dalla gravità indiziaria, il Tribunale rideterminava la durata della misura interdittiva a 4 mesi, a fronte della durata di 12 mesi stabilita con l'ordinanza genetica. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di impugnazione, di seguito sintetizzati nei limiti di quanto necessario per la decisione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen., sostenendo che la motivazione in ordine ai residui capi di imputazione per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria è meramente apparente, mancando un vaglio critico delle doglianze sollevate dalla difesa in sede di riesame. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, eccependo che non sarebbe stata correttamente applicata la normativa concernente l'individuazione delle funzioni attribuite al dirigente comunale, la cui corretta interpretazione condurre all'esclusione dei reati di falso contestato. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione con riguardo alla contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze delle intercetttazioni telefoniche. 2.5. Con il quinto motivo, si propongono censure specifiche rispetto ai singoli capi di imputazione, confutando la configurabilità dei reati di falso. 3. L'ordinanza è stata impugnata anche dal Procuratore della Repubblica, il quale articola nove motivi di censura, essenzialmente deducendo il vizio di motivazione, ritenendo l'erronea valutazione nel merito delle risultanze investigative e dolendosi della lettura parziale delle intercettazioni acquisite. Si contesta, inoltre, l'esclusione del reato di frode nelle pubbliche forniture sul presupposto che non risulterebbero condotte ingannatorie. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, stante la sopravvenuta carenza di interesse, derivante dal fatto che la misura è cessata a seguito della scadenza del termine di durata fissato in 4 mesi. In particolare, l'indagato non ha dedotto alcun interesse residuo all'esame nel merito del ricorso, né è consentita una valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi in assenza di un'immediata ricaduta positiva nel caso di accoglimento. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che l'interesse al ricorso non può desumersi dal semplice interesse di fatto ad una pronuncia sulla fondatezza della misura cautelare che, implicitamente, possa determinare effetti positivi anche sul merito del giudizio. Attesa l'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito, non può fondarsi l'interesse legittimante il ricorso nell'ottenimento di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti" (Sez.3, n. 47313 del 17/5/2017, Ruan, Rv. 271231). 2. Per quanto concerne, invece, il ricorso del pubblico ministero, deve rilevarsi la mancanza di specifiche deduzioni in merito alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari una volta cessata la misura cautelare disposta dal Tribunale. Ad avviso del Collegio, la mancanza di tale deduzione ha assunto una valenza assorbente proprio per effetto della cessazione della misura interdittiva, permanendo la quale potevano anche ritenersi implicitamente richiamate le esigenze cautelari poste a fondamento di detta misura (cfr. Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001). Va, al riguardo, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). 3. Alla luce di tali considerazioni, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del Minutolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d