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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10024/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 36268/2018 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto il suo studio, sito in Mantova, via [OSCURATO:PERSONA], 9 - ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto il suo studio, sito in Mantova, via [OSCURATO:PERSONA], 9 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 13 - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1430/2018, depositata il 19 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 19 settembre 2018, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di euro 57.925,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, indebitamente prelevata d'ufficio mediante addebito su conto corrente, e al risarcimento dei danni per l'illecito mancato pagamento di un assegno bancario di euro 10.100,00 tratto su tale conto; - il giudice di appello ha riferito che a sostegno di tali domande la ricorrente aveva allegato che: era titolare di un conto corrente, nonché relativo dossier titoli, acceso presso la predetta banca e cointestato con la sorella [OSCURATO:PERSONA]; dall'estratto periodico era emerso che, nell'agosto 2013, la banca aveva prelevato d'ufficio la somma di euro 60.300,00 per «esercizio diritto di compensazione» e, con analoga motivazione, l'ulteriore somma di euro 55,550,00, ricavato dalla vendita delle obbligazioni CAPR e PC, cointestate alle due sorelle, e mai autorizzata; aveva appreso che la sorella [OSCURATO:PERSONA] si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che le richiamate annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia; successivamente, in data 13 marzo 2014, aveva emesso un assegno bancario, per l'importo di euro 10.000,00, che non era stato pagato, senza che ne venisse elevato protesto, per carenza di provvista, benché il conto presentasse un saldo attivo sufficiente al pagamento del titolo; - la Corte di appello ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dalla banca, aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna della banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente prelevate sul conto corrente e al risarcimento dei danni per violazione dei principi di trasparenza, buona fede, diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale; - ha dato atto che il giudice di primo grado aveva respinto sia le domande proposte in via principale da [OSCURATO:PERSONA], sia quelle proposte in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]; - ha, quindi, disatteso gli autonomi gravami interposti dalle due sorelle, evidenziando, in particolare, che, quanto alle operazioni di «prelievo» poste in essere dalla banca, sussisteva la responsabilità solidale dei cointestatari ai sensi dell'art. 1854 cod. civ. e non vi erano circostanze ostative all'operatività della compensazione operata dalla banca e che la condotta osservata da quest'ultima non poteva considerarsi contraria a buona fede; - il ricorso è affidato a tre motivi; - separato ricorso avverso la medesima sentenza è proposto anche da [OSCURATO:PERSONA], anch'esso affidato a tre motivi; - resiste con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]; - [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell'unità dell'impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno riuniti e quello di quest'ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); - ciò posto, con il secondo motivo del ricorso principale, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, si deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., allegando la nullità della sentenza per motivazione inesistente o, comunque, apparente in relazione alle ragioni per le quali sia le disposizioni codicistiche, sia quelle negoziali (con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto) consentirebbero alla banca di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo; - il motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si prospetta analoga censura, anche con riferimento all'accertato rispetto degli oneri formali di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ. da parte degli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto; - i motivi sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili; - la Corte di appello ha motivato la sua decisione sul punto evidenziando che l'art. 1853 cod. civ. consentiva la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista, traendo origine da rapporti diversi, a nulla rilevando il fatto che uno dei rapporti fosse riconducibile anche ad altro soggetto; - l'art. 1854 cod. civ., poi, permetteva, secondo la Corte, la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista anche laddove il conto corrente fosse cointestato, in ragione del regime della solidarietà vigente nei rapporti tra banca e correntista; - una siffatta motivazione consente di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito, per cui si sottrae alla censura prospettata; - quanto, poi, alla valenza che la Corte di appello avrebbe attribuito agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della sua decisione sul punto unicamente l'operatività delle disposizioni codicistiche e non anche quelle negoziali, menzionate al solo fine di escluderne la natura vessatoria e la ricorrenza della conseguente tutela, per cui, in relazione a tale profilo, la doglianza non è concludente; - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1302, 1853 e 1854 cod. civ., nonché la violazione degli arti. 1362 e 1363 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso [OSCURATO:PERSONA] operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente - e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a [OSCURATO:PERSONA], e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso; - lamenta, altresì, la interpretazione all'art. 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca; - il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; - va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] poteva essere estinto per compensazione con il saldo attidA del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico fondamento della applicazione del regime di solidarietà attiva e passiva nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato previsto dalle norme del codice civile e non anche del contenuto delle clausole di cui agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto; - sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza non è ammissibile, essendo indirizzata verso una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata; - ciò premesso, deve rammentarsi che l'art. 1302, secondo comma, cod. civ., dispone che «A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo»; - tale disposizione introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori; - sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854 cod. civ.; - l'art. '1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto - e, dunque, il relativo credito non sia esigibile - nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass.23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio 2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801); - l'art. 185,4 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato, oni facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; - tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente; - tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre 2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066); - del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o - come nel caso in esame - uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato; - da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio 9,4 dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso principale, con cui la parte si duole della violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla sussistenza del diritto della banca, in quanto attribuitole dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo, benché il Tribunale avesse negato l'esistenza di un siffatto diritto e la relativa statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione; - con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1853 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto lecita la compensazione operata dalla banca mediante trasferimento di poste attive sul conto corrente e smobilizzo di titoli e ha escluso il carattere vessatorio dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, ritenendo, conseguentemente, inapplicabile e, comunque, rispettata, la disciplina di cui all'art. 1341 cpv. cod. civ.; - il motivo è fondato; - quanto al primo aspetto, si osserva che, come evidenziato in precedenza, la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'art.1853 cod. civ. è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione; - orbene, la parte rileva che la banca ha operato la compensazione mediante operazioni «straordinarie» diverse - ed «enormemente più invasive ed esorbitanti» - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazionari e dossier titoli; - in presenza dell'allegazione di un siffatto modus operandi - che, peraltro, sembra trovare conferma sia dalla sentenza impugnata, sia dal contenuto del controricorso della banca -, elevato a motivo di gravame, la Corte di appello si limita ad affermare che le operazioni di compensazione sono avvenute nel rispetto del termine di cinque giorni contrattualmente previsto per consentire l'adempimento delle obbligazioni scadute e che «La condotta della banca, in quanto tenuta in attuazione delle facoltà ad essa attribuite dalla legge e dal contratto, non può considerarsi contraria a buona fede, né tale risulta per le modalità di esecuzione»; - in tal modo, non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dall'art. 1853 cod. civ., in quanto tale disposizione non legittima, di per sé, le modalità di compensazione denunciate dalla correntista; - né, sotto altro profilo, indica se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso a tali modalità; - all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, sotto il profilo esaminato, segue l'assorbimento sia degli ulteriori profili di doglianza ivi prospettati, sia dell'ultimo motivo con cui si si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in merito all'accertato rispetto degli oneri di forma di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ.; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale; dichiara assorbiti i motivi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 36268/2018 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto il suo studio, sito in Mantova, via [OSCURATO:PERSONA], 9 - ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto il suo studio, sito in Mantova, via [OSCURATO:PERSONA], 9 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 13 - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1430/2018, depositata il 19 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 19 settembre 2018, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di euro 57.925,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, indebitamente prelevata d'ufficio mediante addebito su conto corrente, e al risarcimento dei danni per l'illecito mancato pagamento di un assegno bancario di euro 10.100,00 tratto su tale conto; - il giudice di appello ha riferito che a sostegno di tali domande la ricorrente aveva allegato che: era titolare di un conto corrente, nonché relativo dossier titoli, acceso presso la predetta banca e cointestato con la sorella [OSCURATO:PERSONA]; dall'estratto periodico era emerso che, nell'agosto 2013, la banca aveva prelevato d'ufficio la somma di euro 60.300,00 per «esercizio diritto di compensazione» e, con analoga motivazione, l'ulteriore somma di euro 55,550,00, ricavato dalla vendita delle obbligazioni CAPR e PC, cointestate alle due sorelle, e mai autorizzata; aveva appreso che la sorella [OSCURATO:PERSONA] si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che le richiamate annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia; successivamente, in data 13 marzo 2014, aveva emesso un assegno bancario, per l'importo di euro 10.000,00, che non era stato pagato, senza che ne venisse elevato protesto, per carenza di provvista, benché il conto presentasse un saldo attivo sufficiente al pagamento del titolo; - la Corte di appello ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dalla banca, aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna della banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente prelevate sul conto corrente e al risarcimento dei danni per violazione dei principi di trasparenza, buona fede, diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale; - ha dato atto che il giudice di primo grado aveva respinto sia le domande proposte in via principale da [OSCURATO:PERSONA], sia quelle proposte in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]; - ha, quindi, disatteso gli autonomi gravami interposti dalle due sorelle, evidenziando, in particolare, che, quanto alle operazioni di «prelievo» poste in essere dalla banca, sussisteva la responsabilità solidale dei cointestatari ai sensi dell'art. 1854 cod. civ. e non vi erano circostanze ostative all'operatività della compensazione operata dalla banca e che la condotta osservata da quest'ultima non poteva considerarsi contraria a buona fede; - il ricorso è affidato a tre motivi; - separato ricorso avverso la medesima sentenza è proposto anche da [OSCURATO:PERSONA], anch'esso affidato a tre motivi; - resiste con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]; - [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell'unità dell'impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno riuniti e quello di quest'ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); - ciò posto, con il secondo motivo del ricorso principale, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, si deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., allegando la nullità della sentenza per motivazione inesistente o, comunque, apparente in relazione alle ragioni per le quali sia le disposizioni codicistiche, sia quelle negoziali (con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto) consentirebbero alla banca di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo; - il motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si prospetta analoga censura, anche con riferimento all'accertato rispetto degli oneri formali di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ. da parte degli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto; - i motivi sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili; - la Corte di appello ha motivato la sua decisione sul punto evidenziando che l'art. 1853 cod. civ. consentiva la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista, traendo origine da rapporti diversi, a nulla rilevando il fatto che uno dei rapporti fosse riconducibile anche ad altro soggetto; - l'art. 1854 cod. civ., poi, permetteva, secondo la Corte, la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista anche laddove il conto corrente fosse cointestato, in ragione del regime della solidarietà vigente nei rapporti tra banca e correntista; - una siffatta motivazione consente di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito, per cui si sottrae alla censura prospettata; - quanto, poi, alla valenza che la Corte di appello avrebbe attribuito agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della sua decisione sul punto unicamente l'operatività delle disposizioni codicistiche e non anche quelle negoziali, menzionate al solo fine di escluderne la natura vessatoria e la ricorrenza della conseguente tutela, per cui, in relazione a tale profilo, la doglianza non è concludente; - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1302, 1853 e 1854 cod. civ., nonché la violazione degli arti. 1362 e 1363 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso [OSCURATO:PERSONA] operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente - e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a [OSCURATO:PERSONA], e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso; - lamenta, altresì, la interpretazione all'art. 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca; - il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; - va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] poteva essere estinto per compensazione con il saldo attidA del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico fondamento della applicazione del regime di solidarietà attiva e passiva nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato previsto dalle norme del codice civile e non anche del contenuto delle clausole di cui agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto; - sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza non è ammissibile, essendo indirizzata verso una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata; - ciò premesso, deve rammentarsi che l'art. 1302, secondo comma, cod. civ., dispone che «A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo»; - tale disposizione introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori; - sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854 cod. civ.; - l'art. '1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto - e, dunque, il relativo credito non sia esigibile - nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass.23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio 2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801); - l'art. 185,4 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato, oni facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; - tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente; - tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre 2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066); - del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o - come nel caso in esame - uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato; - da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio 9,4 dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso principale, con cui la parte si duole della violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla sussistenza del diritto della banca, in quanto attribuitole dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo, benché il Tribunale avesse negato l'esistenza di un siffatto diritto e la relativa statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione; - con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1853 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto lecita la compensazione operata dalla banca mediante trasferimento di poste attive sul conto corrente e smobilizzo di titoli e ha escluso il carattere vessatorio dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, ritenendo, conseguentemente, inapplicabile e, comunque, rispettata, la disciplina di cui all'art. 1341 cpv. cod. civ.; - il motivo è fondato; - quanto al primo aspetto, si osserva che, come evidenziato in precedenza, la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'art.1853 cod. civ. è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione; - orbene, la parte rileva che la banca ha operato la compensazione mediante operazioni «straordinarie» diverse - ed «enormemente più invasive ed esorbitanti» - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazionari e dossier titoli; - in presenza dell'allegazione di un siffatto modus operandi - che, peraltro, sembra trovare conferma sia dalla sentenza impugnata, sia dal contenuto del controricorso della banca -, elevato a motivo di gravame, la Corte di appello si limita ad affermare che le operazioni di compensazione sono avvenute nel rispetto del termine di cinque giorni contrattualmente previsto per consentire l'adempimento delle obbligazioni scadute e che «La condotta della banca, in quanto tenuta in attuazione delle facoltà ad essa attribuite dalla legge e dal contratto, non può considerarsi contraria a buona fede, né tale risulta per le modalità di esecuzione»; - in tal modo, non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dall'art. 1853 cod. civ., in quanto tale disposizione non legittima, di per sé, le modalità di compensazione denunciate dalla correntista; - né, sotto altro profilo, indica se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso a tali modalità; - all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, sotto il profilo esaminato, segue l'assorbimento sia degli ulteriori profili di doglianza ivi prospettati, sia dell'ultimo motivo con cui si si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in merito all'accertato rispetto degli oneri di forma di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ.; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale; dichiara assorbiti i motivi r
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