Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑460/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
«Clausola compromissoria — Contratto di prestazione di servizi riguardante l’organizzazione dei viaggi per missioni ufficiali — Inadempimento del contratto — Ricevibilità — Pagamento delle somme dovute a titolo di capitale — Interessi di mora»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita dalla clausola
compromissoria
(Art. 225 CE; art. 140 A EA; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
2.
Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita esclusivamente
dall’art. 238 CE o dall’art. 153 EA e dalla clausola compromissoria
(Art. 238 CE; art. 153 EA)
1.
Le competenze del Tribunale sono quelle enunciate negli artt. 225 CE e 140 A EA, come precisato dall’art. 51 dello Statuto
della Corte di giustizia. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere solo le controversie
in materia contrattuale che gli vengono sottoposte in forza di una clausola compromissoria. Tale competenza, fondata su una
clausola compromissoria, deroga al diritto comune e deve pertanto essere interpretata restrittivamente.
(v. punto 32)
2.
La competenza dei giudici dell’Unione a dirimere una controversia, in forza di una clausola compromissoria, viene valutata
soltanto alla luce dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA e delle pattuizioni della clausola stessa, senza che possano essere
loro opposte disposizioni del diritto nazionale che si asserisce ostino alla loro competenza. Risulta che, se un contratto,
contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA, è disciplinato dal diritto nazionale
come stipulato in detto contratto, la competenza del giudice dell’Unione è disciplinata esclusivamente da detto Trattato e
dalle previsioni della medesima clausola compromissoria, giacché il diritto nazionale non può ostare alla competenza del giudice
dell’Unione. Tale giurisprudenza si applica anche nel caso in cui il contratto stesso richieda un’approvazione specifica per
iscritto.
(v. punti 33, 37)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
17 dicembre 2010 (
*
)
«Clausola compromissoria – Contratto di prestazione di servizi riguardante l’organizzazione dei viaggi per missioni ufficiali – Inadempimento del contratto – Ricevibilità – Pagamento delle somme dovute a titolo di capitale – Interessi di mora»
Nella causa T‑460/08,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Aresu e A. Caeiros, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti A. Carta e G. Murdolo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 153 EA, diretto alla condanna della convenuta al
pagamento delle somme asseritamente dovute, maggiorate degli interessi di mora, in esecuzione del contratto di prestazione
di servizi n. 349-90-04 [OSCURATO:PERSONA] I, riguardante l’organizzazione dei viaggi dei funzionari incaricati di missioni ufficiali
dal Centro comune di ricerca,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto contrattuale
1
Il 6 aprile 1990 la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
concludeva con l’[OSCURATO:SOCIETA], successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
il contratto di prestazione di servizi n. 3949-90-04 [OSCURATO:PERSONA] I (in prosieguo: il «contratto»).
2
Il contratto prevedeva che, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] assicurasse l’organizzazione di viaggi per le missioni
ufficiali richieste dal Centro comune di ricerca (CCR) situato ad Ispra.
3
In conformità dell’art. 2.1 del contratto, esso era concluso per una durata inizialmente fissata a due anni a partire dal
1° ottobre 1990. Il contratto veniva successivamente prorogato di quattro anni con un primo accordo aggiuntivo firmato ad
Ispra l’11 agosto 1992, poi di sei anni con un secondo accordo aggiuntivo firmato ad Ispra il 7 luglio 1994 e, infine, di
sei mesi in forza di un terzo accordo aggiuntivo firmato ad Ispra il 9 settembre 1996.
4
In forza dell’art. 6.2 del contratto, l’[OSCURATO:PERSONA] doveva compilare tre volte al mese le distinte analitiche delle fatture corrispondenti
ai titoli di viaggio rilasciati, per poi inviarle, assieme a quelle delle altre spese eventuali, ai servizi competenti della
[OSCURATO:PERSONA]. Tali servizi ne avrebbero effettuato il rimborso entro sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione
di dette distinte.
5
All’art. 7 del contratto era previsto che l’[OSCURATO:PERSONA] riconoscesse alla [OSCURATO:PERSONA] tre tipi di spettanze:
– un aggio calcolato «sulla base del 3 % degli importi relativi alla biglietteria aerea internazionale» (art. 7.1);
– un contributo alle spese relative alla messa a disposizione e alla manutenzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dei locali messile a
disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] all’interno dello stabilimento di Ispra, in particolare per quanto riguarda le spese di pulizia,
di riscaldamento, di condizionamento e di energia elettrica, secondo i parametri specificati nell’allegato I del contratto
(art. 7.2);
– la presa a carico delle spese di funzionamento ordinario e di esecuzione dei compiti affidatile, nonché delle spese relative
a telefoni, telex e telefax (art. 7.3).
6
In forza dell’art. 8 del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] doveva far pervenire ogni semestre all’[OSCURATO:PERSONA] una fattura relativa alle
spettanze di cui sopra, con obbligo di pagamento da parte di quest’ultima entro trenta giorni dal suo ricevimento.
7
L’art. 15 del contratto disponeva quanto segue:
«15.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
15.2 In caso di contestazione la Corte di giustizia delle Comunità europee è sola competente per giudicare su qualsiasi controversia
tra le parti contraenti relativa al presente contratto».
8
Il contratto prevedeva anche, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile italiano (in prosieguo: il «CC»),
che la clausola compromissoria che vi era stipulata dovesse essere oggetto di una seconda firma, contenuta in un atto separato.
9
L’art. 1341, secondo comma, del codice civile italiano prevede che «[i]n ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente
approvate per iscritto (…), deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria».
Fatti
10
Dopo la scadenza del contratto il 31 marzo 1997, i competenti servizi della [OSCURATO:PERSONA] rilevavano che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva
onorato due fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 8 del contratto, cioè:
– la fattura n. 97170/REE del 19 maggio 1997, dell’importo di lire italiane (ITL) 1 566 571, riguardante le spese relative alla
messa a disposizione dei locali per il periodo compreso tra il 1° settembre 1996 e il 31 marzo 1997;
– la fattura n. 97182/REE del 19 maggio 1997, dell’importo di ITL 75 042 795, riguardante l’aggio del 3% sulla biglietteria
aerea internazionale per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 31 marzo 1997.
11
Con lettera in data 2 settembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] invitata l’[OSCURATO:PERSONA] a saldare gli importi delle due predette fatture entro
quindici giorni dal ricevimento del sollecito.
12
Con lettera del 12 settembre 1997 l’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 1997. Nella sua risposta
essa, da un lato, faceva valere che doveva dedursi dalla somma totale di ITL 76 609 366 reclamata dalla [OSCURATO:PERSONA] la somma
complessiva, valutata in ITL 22 257 166, che quest’ultima le doveva. Dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] manifestava la sua intenzione di
non onorare il detto credito residuale, dal momento che riteneva che quest’ultimo dovesse compensarsi con un credito di ITL 29 328 000
che essa deteneva in esecuzione del contratto di prestazione di servizi Phare n. 96-0781.00, stipulato il 23 luglio 1996 a
Milano con la Comunità europea.
13
Accettando il principio della compensazione fra le poste debitorie e creditorie che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva nei suoi confronti nell’ambito
di detto contratto, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un esame comparativo dei debiti e dei crediti di ciascuna parte contraente
per l’esercizio 1997.
14
Nel corso di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva in considerazione, oltre alle fatture menzionate al punto 10 supra, sei fatture
riguardanti spese telefoniche che non erano state saldate dall’[OSCURATO:PERSONA], cioè le fatture nn. 97171/REE, 97172/REE, 97173/REE,
97174/REE, 97175/REE e 97176/REE, che rappresentavano un importo complessivo di ITL 80 501 938. In seguito, essa prendeva
in considerazione le fatture indicate sulle distinte analitiche inviate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 1997 che non erano ancora state rimborsate
a quest’ultima, per un ammontare complessivo di ITL 54 367 200. Essa concludeva quindi nel senso dell’esistenza a suo favore
di un saldo attivo di ITL 26 134 738 (EUR 13 497,46) e, di conseguenza, di un credito dello stesso importo dell’Euratom verso
l’[OSCURATO:PERSONA].
15
Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 31 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] informava l’[OSCURATO:PERSONA] di tale risultato e la invitava
a saldare l’importo di EUR 13 497,46 entro quindici giorni dalla ricezione di tale lettera.
16
Con lettera del 10 giugno 2002 l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che rifiutava di onorare detto debito, ritenendo che
questo potesse compensarsi con il suo credito nei confronti dell’Euratom in base al contratto di prestazione di servizi Phare
n. 96-0781.00.
17
Con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’11 novembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] sollecitava l’[OSCURATO:PERSONA] a pagare l’importo di
EUR 13 497,46.
18
Con lettera del 20 novembre 2002 l’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 novembre 2002, ribadendo la sua
posizione e rifiutando di onorare il debito summenzionato.
19
Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 20 gennaio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] sollecitava nuovamente l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento
dell’importo di EUR 13 497,46.
20
Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non dava alcun seguito a quest’ultima lettera, la [OSCURATO:PERSONA] dava incarico ad un avvocato italiano di ottenere
il pagamento della somma dovuta. Dal momento che la situazione non si sbloccava e che non si riusciva a recuperare il credito
dell’Euratom verso l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] decideva di adire il Tribunale in forza della clausola compromissoria figurante
all’art. 15 del contratto.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso
ai sensi dell’art. 153 EA.
22
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’11 febbraio
2010.
23
Nel corso dell’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’autorizzazione a versare al fascicolo alcuni documenti supplementari relativi
al credito di cui trattasi. L’[OSCURATO:PERSONA] vi si è opposta. I documenti non sono stati versati nel fascicolo.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 13 497,46 a titolo di capitale;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 2 278,55 a titolo di interessi di mora scaduti alla data del deposito
del presente ricorso, nonché al pagamento degli interessi di mora che scadranno dopo la data di presentazione del presente
ricorso e fino alla data dell’effettivo pagamento del capitale, da quantificarsi ulteriormente in funzione del saggio di interesse
stabilito dalla legge italiana;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi moratori sui predetti interessi di mora scaduti alla data di deposito del
presente ricorso, da quantificarsi ulteriormente in funzione della data di pagamento dei predetti interessi nonché del saggio
d’interesse stabilito dalla legge italiana;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– constatare e dichiarare l’inesistenza, l’invalidità e, comunque, l’inefficacia della clausola sulla giurisdizione e, di conseguenza,
dichiarare il ricorso irricevibile;
– respingere tutte le domande formulate nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
26
Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità con atto separato ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura
del Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso, deducendo l’incompetenza del Tribunale.
27
L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la clausola di cui all’art. 15.2 del contratto, che attribuisce la giurisdizione esclusiva alla Corte
di giustizia delle Comunità europee, non era stata oggetto di un’approvazione specifica per iscritto al momento della conclusione
del contratto e che, pertanto, sulla base dello stesso contratto, con riferimento all’art. 1341 CC, tale clausola è priva
di effetto, il che comporta l’incompetenza del Tribunale e, di conseguenza, l’irricevibilità del ricorso.
28
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la clausola di cui all’art. 15.2 del contratto non dovrebbe essere subordinata ai requisiti di
forma dell’art. 1341, secondo comma, CC.
29
In primo luogo, il diritto nazionale si applicherebbe solo per quanto non è espressamente previsto dal contratto o, in caso
di dubbio, per quanto riguarda l’interpretazione di una clausola di detto contratto. Orbene, la clausola di cui all’art. 15.2
del contratto, che attribuisce la giurisidizione esclusiva alla Corte di giustizia, apparirebbe del tutto chiara ed esplicita,
senza che alcun dubbio possa ragionevolmente sussistere quanto al suo contenuto e al suo significato.
30
In secondo luogo, l’art. 1341, secondo comma, CC non troverebbe applicazione al caso di specie. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene, anzitutto, che l’art. 153 CEEA non preveda il requisito della separata approvazione per iscritto delle clausole compromissorie.
A suo giudizio, una norma nazionale che richieda l’espressa sottoscrizione della clausola in esame con un atto scritto separato
colliderebbe inesorabilmente con la lettera e la ratio della summenzionata disposizione del Trattato EA, preminente sul diritto
nazionale. Inoltre, secondo la Corte suprema di cassazione, l’approvazione separata per iscritto non potrebbe essere richiesta
per i contratti di appalto stipulati con enti pubblici sulla base, come nella fattispecie, di procedure di selezione pubblica.
Infine, tale approvazione separata per iscritto avrebbe vocazione ad applicarsi soltanto in situazioni caratterizzate da evidente
sperequazione fra i contraenti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], appare evidente che il contratto integrava gli estremi di un rapporto
negoziale «business to business» classico, a cui le parti sono pervenute al termine di una trattativa tra professionisti pienamente
consci della posta in gioco in tale trattativa.
31
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel caso in cui dovesse ritenersi che non solo il diritto nazionale, ma anche
la specifica disposizione di cui all’art. 1341, secondo comma, CC, debbano trovare applicazione a quanto previsto dal contratto
controverso, quod non, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato la sua piena ed incondizionata adesione, nel corso delle trattative seguite
alla gara d’appalto, all’inserimento nel contratto della clausola compromissoria.
Giudizio del Tribunale
32
In via preliminare, occorre constatare che le competenze del Tribunale sono quelle enunciate negli artt. 225 CE e 140 A EA,
come precisato dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente
a conoscere solo le controversie in materia contrattuale che gli vengono sottoposte in forza di una clausola compromissoria.
Tale competenza, fondata su una clausola compromissoria, rappresenta una deroga al diritto comune e deve pertanto essere interpretata
restrittivamente (sentenza della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4057, punto 11).
33
Occorre poi rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza, la competenza dei giudici dell’Unione a dirimere una controversia,
in forza di una clausola compromissoria, viene valutata soltanto alla luce dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA e delle stipulazioni
della clausola stessa, senza che possano essere loro opposte disposizioni del diritto nazionale che si asserisce ostino alla
loro competenza (sentenza della Corte 8 aprile 1992, causa C‑209/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2613, punto 13, e
6 aprile 1995, causa C‑299/93, Bauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑839, punto 11).
34
Nel caso di specie il contratto contiene una clausola attributiva di competenza, ai sensi dell’art. 153 EA, a favore dei giudici
dell’Unione.
35
Il contratto è stato firmato il 6 aprile 1990. Per contro, la clausola compromissoria non à stata oggetto di una seconda firma,
contenuta in un atto separato, della controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
36
Tuttavia, benché il diritto nazionale applicabile al contratto richieda un’approvazione specifica, la sua mancanza non consente
di annullare la clausola compromissoria di cui trattasi.
37
Infatti, dalla giurisprudenza citata supra al punto 33 risulta che, se un contratto, contenente una clausola compromissoria
ai sensi dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA, è disciplinato dal diritto nazionale come stipulato in detto contratto, la competenza
del giudice dell’Unione è disciplinata esclusivamente da detto Trattato e dalle previsioni della medesima clausola compromissoria.
Orbene, il diritto nazionale non può ostare alla competenza del giudice dell’Unione. Tale giurisprudenza si applica anche
nel caso di specie, in cui il contratto stesso richiede un’approvazione specifica per iscritto.
38
Risulta dalle considerazioni e dalla giurisprudenza precedentemente menzionati che il Tribunale è competente a dirimere la
presente controversia, sul fondamento dell’art. 153 EA e dell’art. 15, n. 2, del contratto.
Nel merito
Sulla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di capitale
– Argomenti delle parti
39
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’esistenza di un credito dell’importo di EUR 13 497,46 a favore dell’Euratom sia stata provata
a sufficienza con riferimento alle disposizioni del contratto e che, pertanto, tale credito appaia certo, liquido ed esigibile.
Inoltre, in conformità dell’art. 1219, primo comma, CC, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata messa in mora ritualmente e mediante ingiunzione.
40
[OSCURATO:PERSONA] spiega di aver utilizzato, per calcolare l’importo del credito di cui trattasi, le fatture pertinenti in suo
possesso, relative ai tre tipi di spettanze economiche dovute dall’[OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 7 del contratto, cioè l’aggio
del 3% sulla biglietteria aerea internazionale (fattura n. 97182/REE per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 31
marzo 1997), le spese relative alla messa a disposizione dei locali a Ispra (fattura n. 97170/REE per il periodo compreso
tra il 1° settembre 1996 e il 31 marzo 1997) e le spese di funzionamento ordinario (fatture nn. 97171/REE, 97172/REE, 97173/REE,
97174/REE, 97175/REE e 97176/REE, consistenti essenzialmente in tutte le spese telefoniche a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] per il mese
di marzo 1997 e i periodi compresi tra gennaio e marzo e tra maggio e giugno 1996).
41
In risposta all’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non avrebbe fornito sufficienti elementi comprovanti le fatture telefoniche,
la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la fatturazione veniva effettuata conformemente alle disposizioni dell’art. 8 del contratto,
senza che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse mai formulato la minima obiezione a questo proposito. Essa aggiunge che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai messo
in dubbio il contenuto delle otto fatture menzionate al punto precedente, compreso quello delle fatture telefoniche.
42
Inoltre, la durata del periodo trascorso ha un ruolo importante nella presente controversia. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA]
fa notare che, secondo il diritto italiano, l’obbligo di conservare le fatture relative al contratto vale per dieci anni a
fini civili e per cinque anni a fini fiscali. Pertanto, essa avrebbe dato prova di prudenza ancor maggiore conservando le
prove contabili per un periodo più lungo di quello richiesto dal diritto italiano.
43
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dato il tempo che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato per reagire, gli unici elementi a partire dai quali era
possibile dedurre in modo chiaro e documentato le poste dell’attivo e del passivo nell’ambito dei movimenti finanziari relativi
al contratto sono spariti o sono difficili da ricostruire trascorsi dodici anni dal momento dei fatti.
44
Analogamente, la difficoltà di ottenere i dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore di servizi allora utilizzato
sarebbe collegata al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva scelto di ricorrere al centralino telefonico del sito di Ispra per le comunicazioni
attinenti alle sue mansioni. Tale scelta implicava la necessità di fatturare separatamente i costi relativi all’impiego di
tali servizi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Conformemente alla normativa comunitaria e nazionale applicabile al trattamento dei dati
e alla tutela della vita privata, i dati in questione non potevano essere conservati a lungo.
45
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, riferendosi allo scambio di corrispondenza con l’[OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non ha mai contestato
l’esistenza del credito di cui trattasi ed ha, a tale proposito, sostenuto che detto credito doveva essere compensato con
un preteso credito che essa deteneva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto di prestazione di servizi Phare
n. 96-0781.00. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale compensazione presuppone necessariamente il riconoscimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
degli importi che quest’ultima le doveva.
46
Per quanto riguarda la compensazione in sé e per sé, la [OSCURATO:PERSONA], che non riconosce alcun debito nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]
in esecuzione del contratto di prestazione di servizi Phare n. 96-0781.00, spiega che, in conformità degli artt. 1241 e 1242,
primo comma, CC, la compensazione suggerita dall’[OSCURATO:PERSONA] può avvenire solo se due persone sono reciprocamente debitrici e
i loro debiti reciproci sono certi, liquidi ed esigibili. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò non avviene nel caso di specie, poiché
il primo credito è detenuto dall’Euratom nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre il preteso credito dell’[OSCURATO:PERSONA] è detenuto nei
confronti della Comunità europea, cioè una persona giuridica distinta dall’Euratom.
47
L’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che spetta a chi asserisce essere creditore fornire la prova del suo credito, in conformità dell’onere della
prova stabilito dall’art. 2697 CC. A tal proposito, essa afferma che le fatture prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle
sue domande non costituirebbero una prova sufficiente del credito, e ancor meno della sua liquidità ed esigibilità. In particolare,
le fatture sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha preteso il rimborso delle spese telefoniche non contengono alcun documento giustificativo
che permetta di verificare la fondatezza di tale domanda.
48
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua lettera del 12 settembre 1997 costituisce un riconoscimento
di debito poiché, al momento della sua redazione, essa pensava che fosse possibile compensare il debito di cui trattasi con
il credito che deteneva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto di prestazione di servizi Phare n. 96-0781.00.
– Giudizio del Tribunale
49
In via preliminare, occorre rilevare che, secondo l’art. 2697 CC, il creditore deve provare il fondamento del suo diritto.
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], per provare il credito dell’Euratom nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], si è fondata su otto fatture
inviate nell’ambito di un rapporto contrattuale.
50
Occorre anche rilevare che, per mettere in dubbio l’esistenza del credito di cui trattasi, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita in sostanza
a sostenere che le fatture in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha preteso il rimborso delle spese telefoniche non contengono
alcun documento giustificativo che le permetta di verificare la fondatezza di tale domanda.
51
Al riguardo occorre rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA], secondo il contratto, aveva la scelta tra ricorrere al centralino telefonico del
sito di Ispra per le comunicazioni attinenti alla sue mansioni (art. 5.2, secondo comma, del contratto) oppure attivare e
mantenere a proprie spese, pagando direttamente il fornitore del servizio, le linee telefoniche, di telex e di telefax, necessarie
per l’esecuzione dei suoi obblighi (artt. 5 e 7 del contratto). All’epoca dei fatti essa ha scelto di utilizzare il centralino
telefonico del sito di Ispra e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle comunicazioni riguardanti il servizio da fornire.
52
Tale scelta ha comportato la necessità di fatturare separatamente i costi collegati all’utilizzo di tali servizi da parte
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il servizio tecnico del sito di Ispra, riprendendo i tabulati delle comunicazioni telefoniche forniti
dall’operatore telefonico, ha rilevato le comunicazioni telefoniche effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA], calcolato la somma corrispondente
e trasmesso l’informazione al servizio finanziario, che ha emesso la fattura e l’ha inviata all’[OSCURATO:PERSONA], allegandovi un estratto
di tali comunicazioni telefoniche.
53
Occorre quindi osservare che la fatturazione era effettuata conformemente alle disposizioni dell’art. 8 del contratto e che
l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai messo in dubbio tale modo di procedere nel corso della durata del contratto.
54
Inoltre, si deve constatare che non vi è alcun elemento del fascicolo che provi che, all’epoca dei fatti, l’[OSCURATO:PERSONA] avesse
contestato le fatture di cui trattasi o i successivi solleciti inviatile dalla [OSCURATO:PERSONA].
55
Al contrario, risulta dal fascicolo che l’[OSCURATO:PERSONA], invece di contestare le somme reclamate o di chiedere spiegazioni sulle
fatture in esame, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a compensare tale debito con un preteso credito che deteneva nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un altro contratto, cioè il contratto di prestazione di servizi Phare n. 96‑0781.00.
56
A prescindere dalla questione se l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano debitrici l’una verso l’altra o se il fatto che i contratti
siano stati conclusi dall’[OSCURATO:PERSONA] con due Comunità diverse – cioè la Comunità europea nell’ambito del contratto di prestazione
di servizi Phare n. 96-0781.00 e l’Euratom nell’ambito del contratto – impedisca la compensazione suggerita dall’[OSCURATO:PERSONA],
occorre constatare che tale reazione non è di per sé sufficiente a contestare le fatture di cui trattasi.
57
In proposito si deve rilevare che i rapporti contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] erano disciplinati, secondo il diritto
italiano, dal principio di buona fede. Tale principio implica che, se una delle parti, nel caso di specie l’[OSCURATO:PERSONA], contesta
una o più fatture o taluni elementi delle fatture, essa deve, entro un termine ragionevole, avvertirne l’altra parte, nella
fattispecie la [OSCURATO:PERSONA].
58
Spettava quindi all’[OSCURATO:PERSONA] chiedere spiegazioni o dettagli sulle fatture di cui trattasi all’epoca dei fatti, cosa che essa
non ha fatto.
59
Occorre pertanto accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma
di EUR 13 497,46 dovuta a titolo di capitale, corrispondente al credito detenuto dall’Euratom nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in
esecuzione del contratto.
Sulle domande relative agli interessi di mora
– Argomenti delle parti
60
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giorno della mora ai fini del calcolo degli interessi è il 25 giugno 2002. Essa afferma che
per il periodo compreso tra tale data, in cui è stato intimato all’[OSCURATO:PERSONA] di pagare il capitale, e il 10 ottobre 2008, data
di deposito del ricorso, l’importo degli interessi di mora, calcolato secondo il tasso legale applicabile, è di EUR 2 278,55.
61
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli interessi di mora che scadranno dopo la data di deposito del presente ricorso e fino alla data
del pagamento effettivo del capitale devono essere calcolati separatamente, in funzione del tasso di interesse fissato dalla
normativa italiana.
62
Infine, con riferimento all’art. 1283 CC, la [OSCURATO:PERSONA] chiede interessi di mora sugli interessi scaduti. Tali interessi
dovrebbero anch’essi essere calcolati separatamente, in funzione della data del pagamento effettivo degli interessi maturati
e del tasso di interesse fissato dalla legge italiana.
63
L’[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun argomento sul punto.
– Giudizio del Tribunale
64
Come risulta dal punto 59 supra, la domanda di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta per quanto riguarda la somma
di EUR 13 497,46 dovuta a titolo di capitale.
65
Per quanto riguarda gli interessi, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera del 31 maggio 2002, ha indicato
che la somma dovuta a titolo di capitale era pagabile entro i quindici giorni seguenti la data di ricevimento di detta lettera.
Essa è stata ricevuta dall’[OSCURATO:PERSONA] al più tardi il 10 giugno 2002.
66
In mancanza di interessi convenzionali e poiché il contratto è disciplinato dal diritto italiano, occorre applicare le disposizioni
pertinenti e gli interessi moratori previsti dalla legge italiana.
67
In forza della legge italiana e, più precisamente, dell’art. 1224 CC, il creditore può, in caso di mancato pagamento, esigere
gli interessi di mora fissati dalla legge anche se non prova di aver sofferto alcun danno.
68
Inoltre, ai sensi dell’art. 1283 CC, il creditore può chiedere interessi sugli interessi moratori scaduti dal giorno della
domanda giudiziale, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
69
Ai sensi dell’art. 1284 CC:
«Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3% in ragione d’anno. [OSCURATO:PERSONA] del Tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura,
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane
invariato per l’anno successivo (…)».
70
Orbene, tale saggio è stato fissato al 3% dal decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 290 del 14 dicembre 2001, ed è rimasto applicabile nel corso degli anni 2002 e 2003. È stato modificato con decreto ministeriale
1° dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 286 del 10 dicembre 2003, che lo ha fissato al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2004, ed è rimasto applicabile nel corso degli
anni 2004-2007. Con decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 291 del 15 dicembre 2007, il saggio è stato fissato al 3% a partire dal 1° gennaio 2008.
71
Come è stato indicato al punto 65 supra, nel caso di specie la lettera di messa in mora è stata ricevuta dall’[OSCURATO:PERSONA] al più
tardi il 10 giugno 2002. Di conseguenza, il termine di quindici giorni scadeva il 25 giugno 2002. È quindi a partire da tale
data che cominciano a decorrere gli interessi di mora.
72
Ne consegue che l’importo totale degli interessi di mora dovuto dall’[OSCURATO:PERSONA] è, alla data di deposito dell’atto introduttivo
del ricorso, di EUR 2 278,55.
73
Di conseguenza, occorre condannare l’[OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 13 497,46 dovuta a titolo di capitale,
la somma di EUR 2 278,55 dovuta a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del ricorso (10 ottobre 2008),
nonché gli interessi di mora su tali somme, calcolati secondo i tassi in vigore a partire dal 10 ottobre 2008 e fino al giorno
del pagamento completo della somma dovuta a titolo di capitale.
Sulle spese
74
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] europea la somma di EUR 13 497,46 dovuta a titolo di capitale,
la somma di EUR 2 278,55 dovuta a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del ricorso, nonché gli interessi
di mora su tali somme, calcolati secondo i tassi in vigore a partire dal 10 ottobre 2008 e fino al giorno del pagamento completo
della somma dovuta a titolo di capitale.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.