CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/12/2021, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 25/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. e di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda, al riguardo, la pag. 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Roma ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti generiche alla luce sia delle modalità dell'azione che della personalità dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d