CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'imputato ha rinunciato all'appello, che, pertanto, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata, contro cui l'imputato ricorre con deduzioni totalmente prive di ragioni di diritto (sul quantum di motivazione del provvedimento impugnato e sul termine per la redazione della stessa), atteso che la motivazione di una sentenza di inammissibilità per rinuncia all'appello è sufficientemente motivata con il mero riferimento all'avvenuta dichiarazione di rinuncia all'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eouitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 202