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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13970/2026

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i SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (persona condannata alla penadi anni sei e mesi dieci di reclusione, per i reati di associazione di stampo mafioso esottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, aggravato ex art. 416-bis.1cod. pen., commessi in Cetraro e luoghi viciniori e giudicati con sentenza della Corte diappello di Catanzaro del 18/07/2023, passata in giudicato il 29/08/2024).2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Bruno, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606 comma 1lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 203 e 208 cod. proc. pen., nonchéper mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, illegittimità del provvedimento per carenza dei presuppostinecessari per l’applicazione della libertà vigilata e, infine, per mancanza di attualità dellapericolosità sociale.3.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi interamente versati in fatto,quindi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati.

Invero dettoricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individuasingoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, matende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione nel merito, circa lasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione della misura di sicurezza della libertàvigilata, con particolare riferimento al profilo della pericolosità sociale.

Il tutto non puòincidere sulla tenuta di un’ordinanza quale quella impugnata, che ha correttamente valutatogli elementi risultanti dagli atti, adottando una motivazione congrua e priva di errateapplicazioni della legge, sia penale che processuale.Il provvedimento avversato, infatti, ha reputato condivisibile il giudizio in punto dipericolosità sociale della ricorrente, espresso dal Magistrato di sorveglianza, stante laparticolare proclività dimostrata dalla stessa (si tratta, evidenzia il Tribunale di sorveglianza,di una persona priva di attività lavorativa, legata da indissolubili vincoli familiari di caratterecriminale, oggetto di pessime informazioni di P.S., la quale continua a frequentarepregiudicati e che mostra – nel corso dei colloqui – un atteggiamento manipolativo e nonimprontato ad alcuna forma di collaborazione tesa al recupero, alla resipiscenza e allarivisitazione critica di quanto commesso).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (persona condannata alla penadi anni sei e mesi dieci di reclusione, per i reati di associazione di stampo mafioso esottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, aggravato ex art. 416-bis.1cod. pen., commessi in Cetraro e luoghi viciniori e giudicati con sentenza della Corte diappello di Catanzaro del 18/07/2023, passata in giudicato il 29/08/2024).2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Bruno, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606 comma 1lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 203 e 208 cod. proc. pen., nonchéper mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, illegittimità del provvedimento per carenza dei presuppostinecessari per l’applicazione della libertà vigilata e, infine, per mancanza di attualità dellapericolosità sociale.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi interamente versati in fatto,quindi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati. Invero dettoricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individuasingoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, matende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione nel merito, circa lasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione della misura di sicurezza della libertàvigilata, con particolare riferimento al profilo della pericolosità sociale. Il tutto non puòincidere sulla tenuta di un’ordinanza quale quella impugnata, che ha correttamente valutatogli elementi risultanti dagli atti, adottando una motivazione congrua e priva di errateapplicazioni della legge, sia penale che processuale.Il provvedimento avversato, infatti, ha reputato condivisibile il giudizio in punto dipericolosità sociale della ricorrente, espresso dal Magistrato di sorveglianza, stante laparticolare proclività dimostrata dalla stessa (si tratta, evidenzia il Tribunale di sorveglianza,di una persona priva di attività lavorativa, legata da indissolubili vincoli familiari di caratterecriminale, oggetto di pessime informazioni di P.S., la quale continua a frequentarepregiudicati e che mostra – nel corso dei colloqui – un atteggiamento manipolativo e nonimprontato ad alcuna forma di collaborazione tesa al recupero, alla resipiscenza e allarivisitazione critica di quanto commesso).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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