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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33787/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12757-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] reConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di atti persecutori e violenza privata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della condotta attribuita all'imputato in relazione al reato contestato al capo a) — è generico perché paventa una presunta inattendibilità delle persone offese, senza tuttavia alcun addentellato rispetto alla motivazione della Corte di appello che si è fatta carico dello scrutinio circa le dichiarazioni delle vittime, che ha ritenuto attendibili non solo per il contenuto delle stesse, ma anche per i riscontri in atti.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata — è reiterativo e manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha vagliato il tema della reciprocità e ne ha escluso la portata scagionante, nel contempo offrendo una motivazione robusta circa la piattaforma probatoria; così facendo, la Corte territoriale ha fatto riferimento agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice solo un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta «insufficienza probatoria - assenza di valutazione di riscontri esterni e oggettivi» — è, fin dalla sua intitolazione, male impostato in quanto non fa riferimento ad uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed è, comunque, del tutto generico.

Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia «omessa valutazione degli elementi a discolpa presentati dalla difesa» — è caratterizzato dalla medesima, cattiva impostazione ed è, comunque, del tutto versato in fatto benché, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 2decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che deduce innanzitutto violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione all'eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è del tutto aspecifico, in spregio agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, che ha ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato che il medesimo quinto motivo di ricorso — nella parte in cui si duole dell'omessa sostituzione della pena — è generico perché non si comprende quale sia la violazione dedotta giacché la Corte distrettuale ha chiarito che la richiesta era generica (e lo è anche il motivo di ricorso, perché neanche indica quale fosse la pena sostitutiva anelata) e che l'imputato non aveva prestato il consenso alla sostituzione e ciò confligge con il disposto di cui all'art.598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede che il consenso debba essere espresso non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza.

Considerato che il sesto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla quantificazione del danno liquidato in via equitativa — è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha rispettato gli insegnamenti di questa Corte secondo cui la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che i motivi aggiunti mutuano la loro inammissibilità dal ricorso principale, stante il disposto di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 3Considerato che, qualora essi vadano riguardati come una memoria, il Collegio ritiene che non contengano argomentazioni utili a smentire le conclusioni esposte.

Considerato che all'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a scarne osservazioni.

A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12757-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] reConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di atti persecutori e violenza privata. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della condotta attribuita all'imputato in relazione al reato contestato al capo a) — è generico perché paventa una presunta inattendibilità delle persone offese, senza tuttavia alcun addentellato rispetto alla motivazione della Corte di appello che si è fatta carico dello scrutinio circa le dichiarazioni delle vittime, che ha ritenuto attendibili non solo per il contenuto delle stesse, ma anche per i riscontri in atti. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata — è reiterativo e manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha vagliato il tema della reciprocità e ne ha escluso la portata scagionante, nel contempo offrendo una motivazione robusta circa la piattaforma probatoria; così facendo, la Corte territoriale ha fatto riferimento agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice solo un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta «insufficienza probatoria - assenza di valutazione di riscontri esterni e oggettivi» — è, fin dalla sua intitolazione, male impostato in quanto non fa riferimento ad uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed è, comunque, del tutto generico. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia «omessa valutazione degli elementi a discolpa presentati dalla difesa» — è caratterizzato dalla medesima, cattiva impostazione ed è, comunque, del tutto versato in fatto benché, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 2decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che deduce innanzitutto violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione all'eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è del tutto aspecifico, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, che ha ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato che il medesimo quinto motivo di ricorso — nella parte in cui si duole dell'omessa sostituzione della pena — è generico perché non si comprende quale sia la violazione dedotta giacché la Corte distrettuale ha chiarito che la richiesta era generica (e lo è anche il motivo di ricorso, perché neanche indica quale fosse la pena sostitutiva anelata) e che l'imputato non aveva prestato il consenso alla sostituzione e ciò confligge con il disposto di cui all'art.598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede che il consenso debba essere espresso non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza. Considerato che il sesto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla quantificazione del danno liquidato in via equitativa — è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha rispettato gli insegnamenti di questa Corte secondo cui la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Considerato che i motivi aggiunti mutuano la loro inammissibilità dal ricorso principale, stante il disposto di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 3Considerato che, qualora essi vadano riguardati come una memoria, il Collegio ritiene che non contengano argomentazioni utili a smentire le conclusioni esposte. Considerato che all'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a scarne osservazioni. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M
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