CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 22712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20/2019 ORDINANZA sul ricorso 3920/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Rizzo n. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro kt2, [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) in liquidazione, elettivamente domiciliata in 6r4 Palermo, via Gen. Baldissera n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -con troricorrente - avverso la sentenza n. 2281/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Palermo 21/7/2011, nell'escluderne la nullità ravvisata dal giudice di prime cure per violazione dell'art. 1346 c.c. ha dichiarato «la risoluzione del contratto di cooperazione d'affari», stipulato in data 24/6/2004 con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per inadempimento del medesimo, confermando per il resto la pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di «condanna al pagamento della somma di euro 990.000,00, quale corrispettivo o, in subordine a titolo di indebito arricchimento, delle prestazioni da lui eseguite», nonché confermando il rigetto della domanda in via riconvenzionale spiegata dalla suindicata società di pagamento di somma «di cui all'ordine irrevocabile di pagamento da essa disposto a favore di tale [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per adempiere una transazione intercorsa tra quest'ultima e il Radovan». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. Ana e iovan Piletic -quali eredi del nel frattempo deceduto sig. [OSCURATO:PERSONA]- propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ). [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 112, 115, 116, 169, 190 c.p.c., 73, 75 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito, «pur riconoscendo la piena validità ed efficacia del contratto di cooperazione a fronte della determinatezza del suo oggetto», abbia rigettato la domanda «sulla base di un'unica argomentazione: la mancata allegazione ... del fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente i documenti comprovanti la consulenza di tipo tecnico-ingegneristica ( recte, ingegneristico ) posta in essere in favore della Sirco per la realizzazione del gasdotto serbo-montenegrino», senza aver previamente verificato la sussistenza sul fascicolo dell'annotazione dell'avvenuto ritiro e senza aver «autorizzato il Piletic alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, nonostante la difesa dell'appellante avesse espressamente richiesto nel proprio atto di citazione in appello di essere autorizzata a ricostruire detto fascicolo mediante l'allegazione della copia dei documenti depositati nel primo grado di giudizio». Lamentano che «il Piletic aveva dato atto che il fascicolo d'ufficio contenente il fascicolo di parte non era stato rinvenuto nella cancelleria della Terza Sez. civile del Tribunale di Palermo ( così come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] della III sez. della cancelleria civile del Tribunale di Palermo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ) e pertanto aveva richiesto di essere autorizzato al deposito della documentazione allegata all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 138 VI comma n, 2 c.p.c. e contenuta nel fascicolo di parte». Con il 2° motivo denunziano «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito non sia pronunciato «su una richiesta istruttoria ritualmente formulata da parte appellante all'interno del proprio atto di citazione in appello», omettendo «di prendere in esame un fatto storico (il mancato rinvenimento del fascicolo e la richiesta di parte appellante di essere autorizzata a ricostruirlo) la cui esistenza risultava dagli atti processuali ( atto di citazione in appello e dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA].vo della III sez. della cancelleria civile del Tribunale di Palermo ) e che risultava inoltre determinante ai fini dell'accoglimento dell'appello». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Con entrambi i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, i ricorrenti si dolgono, «in estrema sintesi», che la corte di merito abbia, da un canto, «del tutto omesso di prendere in esame un fatto storico (il mancato rinvenimento del fascicolo e la richiesta di parte appellante di essere autorizzata a ricostruirlo) la cui esistenza risultava dagli atti processuali (atto di citazione in appello e dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA].vo della Terza Sez. Civile del Tribunale di Palermo )»; e, per alto verso, erroneamente valutato le «dichiarazioni rese dai testi di parte attrice», al riguardo deducendo che le stesse «contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, hanno confermato integralmente non soltanto il preciso contenuto delle prestazioni oggetto del contratto de quo, ma anche l'esatto adempimento del contratto da parte del Piletic». Orbene, va anzitutto osservato che tali censure risultano dagli odierni ricorrenti formulate senza invero debitamente riportare nel ricorso -in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.- i suindicati atti e documenti posti a fondamento della mossa censura.Deve per altro verso porsi in rilievo che essi inammissibilmente denunziano la violazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., sia là dove denunziano l'asserita omessa pronunzia «su una richiesta istruttoria ritualmente formulata da parte appellante all'interno del proprio atto di citazione in appello», per far valere la quale non hanno invero proposto denunzia di error in procedendo in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.; sia nella parte in cui viene sostanzialmente denunziata l'asseritamente erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Senza sottacersi come assuma nella specie decisivo rilievo la circostanza che la ratio decidendi emergente dall'impugnata sentenza secondo cui «il Radovan non ha ... depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, né, sebbene invitato a fornire chiarimenti in ordine a detto mancato deposito con ordinanza del 23 aprile 2013, ha prodotto i documenti che, allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., dimostrerebbero la predisposizione da parte sua del "prospetto finanziario e di sviluppo della rete di gassificazione di Mitrovo e [OSCURATO:PERSONA]", del "progetto di viluppo della rete per la distribuzione del gas naturale nel periodo 2005-2010" e, infine, del[V]"analisi del [OSCURATO:PERSONA]Balcanico", indicati alle lett. c), d) ed e) della predetta memoria» non risulta invero ( come anche dalla controricorrente eccepito: v. pag. 7 del controricorso ) dagli odierni ricorrenti ( quantomeno idoneamente ) censurata.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ), seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti ktEpzegarnern dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso a norma d