Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 40321/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti del procedimento a carico di: CUTRONA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Empoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Visto il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Firenze propone ricorso per saltum avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 8 settembre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CUTRONA per estinzione del contestato reato di truffa per remissione di querela.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 649-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla procedibilità di ufficio del contestato reato; a giudizio del ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il reato di cui all'imputazione è procedibile esclusivamente a querela di parte senza tenere conto della contestata recidiva infraquinquennale e della conseguente procedibilità di ufficio ex art. 649- bis cod. pen. 3.

In data 19 aprile 2022 il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Invero, la censura del Procuratore generale, sicuramente fondata alla luce del principio affermato da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01), risulta allo stato superata dalla novella introdotta con D. I.gs n. 150 del 10/10/2022.

In particolare, l'art. 2 del d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 stabilisce che all'articolo 649-bis del codice penale dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le parole «diverse dalla recidiva».

Il cennato provvedimento ha, quindi, espressamente previsto che la procedibilità d'ufficio per i reati previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma e 646, secondo comma o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, numero 11, permanga nell'ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva" (Sez. 2, n. 10542 del 10/02/2023, Georgiev, Rv. 284422 - 01).

Allo stato, dunque, la recidiva qualificata è circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità.

In considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela più volte affermata da questa Corte a seguito della modifica del regime di procedibillità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 2 n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 274734-01; n. 21700 del 17/4/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924-01) discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti.

Il richiamato intervento novellatore ha, dunque, reso conforme a legge la decisione censurata, originariamente adottata in violazione dell'art. 649-bis cod. pen. all'epoca vigente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del P.g. impugnante, stante l'elisione per via normativa del vizio denunziato.Alla luce di quanto previsto dalla novella legislativa deve, quindi, prendersi atto della estinzione del contestato reato di truffa a seguito dell'avvenuta remissione della querela e della conseguente accettazione da parte della persona offesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 4 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti del procedimento a carico di: CUTRONA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Empoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Visto il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Firenze propone ricorso per saltum avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 8 settembre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CUTRONA per estinzione del contestato reato di truffa per remissione di querela. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 649-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla procedibilità di ufficio del contestato reato; a giudizio del ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il reato di cui all'imputazione è procedibile esclusivamente a querela di parte senza tenere conto della contestata recidiva infraquinquennale e della conseguente procedibilità di ufficio ex art. 649- bis cod. pen. 3. In data 19 aprile 2022 il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Invero, la censura del Procuratore generale, sicuramente fondata alla luce del principio affermato da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01), risulta allo stato superata dalla novella introdotta con D. I.gs n. 150 del 10/10/2022. In particolare, l'art. 2 del d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 stabilisce che all'articolo 649-bis del codice penale dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le parole «diverse dalla recidiva». Il cennato provvedimento ha, quindi, espressamente previsto che la procedibilità d'ufficio per i reati previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma e 646, secondo comma o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, numero 11, permanga nell'ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva" (Sez. 2, n. 10542 del 10/02/2023, Georgiev, Rv. 284422 - 01). Allo stato, dunque, la recidiva qualificata è circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità. In considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela più volte affermata da questa Corte a seguito della modifica del regime di procedibillità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 2 n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 274734-01; n. 21700 del 17/4/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924-01) discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti. Il richiamato intervento novellatore ha, dunque, reso conforme a legge la decisione censurata, originariamente adottata in violazione dell'art. 649-bis cod. pen. all'epoca vigente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del P.g. impugnante, stante l'elisione per via normativa del vizio denunziato.Alla luce di quanto previsto dalla novella legislativa deve, quindi, prendersi atto della estinzione del contestato reato di truffa a seguito dell'avvenuta remissione della querela e della conseguente accettazione da parte della persona offesa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 40321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris