CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con o senza rinvio la sentenza impugnata con tutte le statuizioni conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/01/2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 20/10/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché acquistava o comunque riceveva da persona non identificata e consapevole dell'illecita provenienza il motoveicolo BMW 1000 RR, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] denunciato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla violazione del diritto di difesa dell'imputato e del diritto al silenzio correlato alla scelta dello stesso di non fornire alcuna versione particolare in ordine ai fatti imputati; manca una valutazione critica quanto alla sentenza di primo grado e la sentenza appare contraddittoria nell'affermare che l'imputato fosse certamente a conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo desumendo tale convinzione dall'assenza di qualsiasi indicazione attendibile in ordine al possesso della motocicletta in questione; risulta violato il diritto di difesa, inteso anche in senso passivo, dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione all'errata qualificazione del fatto, dovendosi ritenere al più integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; l'unico dato fattuale che emerge è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente abbia acquistato o semplicemente ricevuto la motocicletta senza alcuna consapevolezza della sua provenienza illecita; non è desumibile dall'esito dell'istruttoria dibattimentale la piena consapevolezza di una inequivoca malafede. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per violazione del criteri di proporzionalità ed adeguatezza della pena ex art. 133 cod. pen. e per omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, in assenza del riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.712 cod. pen. ovvero dell'ipotesi lieve di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.; dalle emergenze fattuali acquisite in giudizio di primo grado è evidente come non si siano acquisiti elementi tali da far ritenere integrata l'ipotesi di ricettazione, e comunque la determinazione della pena non risponde al dovere motivazionale del giudice, essendo la motivazione pleonastica e di mero stile. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado. I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si 2 IRD caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Platone, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). 3. Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente per il loro oggetto, di fatto coincidente e consistente nella sostanziale contestazione della ricostruzione del fatto imputato - occorre osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione della legge processuale e vizio di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Platone, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta di ricettazione ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 3.1. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al Platone, sulla base di una serie di elementi di fatto, estremamente significativi e tutti convergenti ed univoci, emersi in giudizio a carico dello stesso. Il giudice di secondo grado ha, infatti, puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Platone del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle indagini poste in essere dagli agenti operanti, che a seguito di attività di controllo e osservazione, avendo ricevuto notizie confidenziali quanto alla presenza di attività sospette relative alla sottrazione illecita di motoveicoli, fermavano il Platone all'uscita da un garage, mentre si trovava a condurre un furgone all'interno del quale veniva rinvenuto un motociclo risultato provento di furto in danno del Ruiz. Effettivamente la Corte descrive in modo analitico, puntuale e con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, la pluralità di elementi, che, a prescindere dalla mancanza di giustificazione da parte del Platone, evidenziavano in modo inequivocabile la responsabilità dello stesso per il reato di ricettazione. Infatti emergeva in modo univoco e rilevante che: - nella zona oggetto di osservazione, concentrata su un garage presso il quale era stata segnalata attività sospetta, entrava un furgone; - poco dopo questo furgone, compiutamente identificato, e alla guida del quale si trovava il Platone, fuoriusciva dal garage e veniva fermato più avanti da personale operante; - sul furgone veniva trasportata una motocicletta BMW 1000 RR, priva di targa, che da accertamenti risultava rubata e oggetto di denuncia di furto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - il Platone, che era in possesso della motocicletta, non ne esibiva i documenti di circolazione e di proprietà, né affermava di averne la disponibilità per poterli esibire in seguito; - il motoveicolo presentava evidenti segni di effrazione, documentati puntualmente dal personale operante con riferimento alla rottura del bloccasterzo e alla forzatura del blocchetto di accensione. Tenuto conto dell'ampia motivazione sul punto, e dell'analitica ricostruzione della Corte di appello e del giudice di primo grado, appare privo di pregio il motivo, chiaramente caratterizzato da un mancato confronto con la motivazione delle due sentenze, secondo il quale sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato e in particolare il diritto a difendersi tacendo, atteso che la responsabilità dello stesso ha trovato il proprio fondamento giuridico ed interpretativo nell'insieme di elementi convergenti, analizzati puntualmente, e del tutto univoci richiamati, rispetto ai quali il Platone non ha allegato elementi che potevano effettivamente essere in suo possesso al fine di giustificare la disponibilità di tale bene. È, tuttavia, innegabile che - a prescindere da un'eventuale giustificazione in ordine alla provenienza del bene, in mancanza di qualsiasi elemento che potesse far ritenere posto in essere il furto dello stesso da parte del Platone - le condizioni del bene, la mancanza di targa, la forzatura dei dispositivi di sicurezza e del blocchetto di accensione, le modalità in cui si predisponeva il trasporto dello stesso, sono stati considerati elementi di per sé sufficienti a configurare e ritenere integrato il delitto contestato. Tali univoci elementi, le caratteristiche dell'azione posta in essere dal Platone, valgono poi anche al fine di escludere, come motivatamente evidenziato dal giudice di primo e di secondo grado, la possibilità non solo di applicare l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., ma anche la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Il valore assolutamente non modesto del bene, e la complessiva modalità dell'azione posta in essere, sono elementi che la Corte di appello ha valutato esplicitamente con motivazione del tutto congrua e priva di aporie. Dunque, nel considerare il silenzio del Platone, la Corte ha dato una lettura unitaria e articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). In presenza, quindi, di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, forzatura dei sistemi di sicurezza, mancanza di documentazione giustificativa del trasporto e del mezzo, il silenzio dell'imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso, senza in alcun modo poter essere giustificato anche un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara, approfondita e coerente, dal giudice di merito, atteso anche il valore materiale del bene in questione e il danno conseguentemente subito dalla persona offesa. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente richiama quale elemento introduttivo del ricorso la necessità di diversamente qualificare i fatti ascritti al Platone per giungere poi ad una diversa quantificazione della pena, che si ritiene irrogata in violazione dei limiti di legge e in assenza di una reale motivazione sul punto. Il ricorrente anche in questo caso non si è realmente confrontato con la motivazione del giudice di appello, del tutto conforme all'analitica considerazione sul punto anche del giudice di primo grado. Ricorre, infatti, una pena irrogata nel minimo edittale in relazione al fatto contestato, sicché anche in questo caso il tema della pena viene introdotto sempre al fine di riconsiderare i profili di merito adeguatamente valutati dai giudici di primo e secondo grado come sopra evidenziato. La Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come determinata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa. In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 2, n, 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del