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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 1972

Cassazione n. 29616/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2025, di parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado in relazione a plurime ipotesi del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.

I. n. 463/1983, convertito dalla

I. n. 638/1983, all'esito della declaratoria di prescrizione per talune delle annualità oggetto di contestazione (2015, 2016 e 2017), con conseguente rideterminazione della pena.

Il ricorso, rimesso a questa Sezione dalla settima non apparendo manifestamente infondato il motivo sulla pena, è affidato ad un unico motivo di censura, in relazione alla errata determinazione della pena, per violazione del "favor rei" e del giudicato, per violazione, altresì, del principio di proporzione tra il disvalore del fatto e la pena comminata, nonché per carenza di motivazione, quanto alla esclusione sia delle circostanze attenuanti generiche che della sospensione condizionale della pena.

La ricorrente deduce, quanto al primo dei profili di doglianza, che il Tribunale aveva comminato la pena finale di anni uno, mesi sei ed euro ottocento di multa per le quattro annualità contestate (dal 2015 al 2018), individuando quale più grave reato quello relativo all'annualità 2015, con determinazione della pena base in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata di un mese e di euro 100 ciascuna per le tre annualità successive, così giungendo alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa.

Dal canto suo, la Corte di appello, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di tre annualità (2015, 2016, 2017), avrebbe determinato la pena per l'unica annualità residua (2018) sempre in anni uno, mesi tre ed euro 500 di multa, limitandosi a sottrarre gli aumenti per le continuazioni determinati dal primo giudice, quindi applicando per l'anno 2018 la stessa pena stabilità per l'annualità 2015, già valutata dal giudice di primo grado come più grave delle ulteriori.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il motivo di ricorso relativo, complessivamente, al trattamento sanzionatorio, non può trovare accoglimento atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ridetermina il trattamento sanzionatorio, all'esito della declaratoria di prescrizione per talune delle annuali soggetto di imputazione, senza incorrere in alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius" e con motivazione congrua, anche tenuto conto dell'entità della pena finale comminata.

Va necessariamente premesso che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha espressamente affermato di condividere "in toto" le argomentazioni svolte dal Tribunale (pagina 2 della sentenza impugnata, secondo periodo).

Ebbene, quanto alla determinazione della pena base, in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto di individuare l'annualità relativa al 2015, poi dichiarata prescritta, non già quale reato più grave, bensì quale "primo reato", con ciò sostanzialmente valutando la pari gravità delle violazioni commesse in tutte le annualità oggetto di contestazione.

Per l'effetto, la circostanza che la Corte di appello individui per l'unica residua annualità non coperta da prescrizione la medesima pena stabilità dal giudice di primo grado per la prima delle annualità, di pari gravità, non incorre in alcuna delle violazioni dedotte.

Inoltre, la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di determinazione della pena, con valutazione di "equità" ed "adeguatezza" del trattamento sanzionatorio in relazione al caso concreto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pagina 4 della sentenza impugnata), soddisfa l'onere motivazionale imposto dalla legge, trattandosi di pena comunque inferiore rispetto alla media edittale prevista per la fattispecie oggetto di imputazione.

Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo ( Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, valuta come generiche le censure articolate in ricorso con riferimento alla motivazione addotta dalla Corte in ordine sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che alla esclusione dei benefici di legge: la ricorrente sul punto omette ogni reale confronto con la motivazione svolta dalla Corte territoriale (pagina 4 della sentenza impugnata), anche richiamando la specifica valutazione del giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva escluso la concedibilità delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. risultando l'imputata gravata da plurimEffprecedenti penali, in considerazione della reiterazione interna al fatto contestato e degli importi non esigui delle omissioni contributive, nonché, parimenti, escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena atteso che la medesima risultava averne già beneficiato una volta, riportando in seguito condanna, così precludendosi la prognosi posit richiesta dall'art. 164 cod. pen. in ordine alla possibilità che la stessa potesse, in futuro, astenersi dal commettere altri reati.

A fronte delle predette argomentazioni, in questa sede non può che ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti 'e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato: al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2025, di parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado in relazione a plurime ipotesi del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, d. I. n. 463/1983, convertito dalla I. n. 638/1983, all'esito della declaratoria di prescrizione per talune delle annualità oggetto di contestazione (2015, 2016 e 2017), con conseguente rideterminazione della pena. Il ricorso, rimesso a questa Sezione dalla settima non apparendo manifestamente infondato il motivo sulla pena, è affidato ad un unico motivo di censura, in relazione alla errata determinazione della pena, per violazione del "favor rei" e del giudicato, per violazione, altresì, del principio di proporzione tra il disvalore del fatto e la pena comminata, nonché per carenza di motivazione, quanto alla esclusione sia delle circostanze attenuanti generiche che della sospensione condizionale della pena. La ricorrente deduce, quanto al primo dei profili di doglianza, che il Tribunale aveva comminato la pena finale di anni uno, mesi sei ed euro ottocento di multa per le quattro annualità contestate (dal 2015 al 2018), individuando quale più grave reato quello relativo all'annualità 2015, con determinazione della pena base in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata di un mese e di euro 100 ciascuna per le tre annualità successive, così giungendo alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa. Dal canto suo, la Corte di appello, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di tre annualità (2015, 2016, 2017), avrebbe determinato la pena per l'unica annualità residua (2018) sempre in anni uno, mesi tre ed euro 500 di multa, limitandosi a sottrarre gli aumenti per le continuazioni determinati dal primo giudice, quindi applicando per l'anno 2018 la stessa pena stabilità per l'annualità 2015, già valutata dal giudice di primo grado come più grave delle ulteriori. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il motivo di ricorso relativo, complessivamente, al trattamento sanzionatorio, non può trovare accoglimento atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ridetermina il trattamento sanzionatorio, all'esito della declaratoria di prescrizione per talune delle annuali soggetto di imputazione, senza incorrere in alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius" e con motivazione congrua, anche tenuto conto dell'entità della pena finale comminata. Va necessariamente premesso che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha espressamente affermato di condividere "in toto" le argomentazioni svolte dal Tribunale (pagina 2 della sentenza impugnata, secondo periodo). Ebbene, quanto alla determinazione della pena base, in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto di individuare l'annualità relativa al 2015, poi dichiarata prescritta, non già quale reato più grave, bensì quale "primo reato", con ciò sostanzialmente valutando la pari gravità delle violazioni commesse in tutte le annualità oggetto di contestazione. Per l'effetto, la circostanza che la Corte di appello individui per l'unica residua annualità non coperta da prescrizione la medesima pena stabilità dal giudice di primo grado per la prima delle annualità, di pari gravità, non incorre in alcuna delle violazioni dedotte. Inoltre, la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di determinazione della pena, con valutazione di "equità" ed "adeguatezza" del trattamento sanzionatorio in relazione al caso concreto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (pagina 4 della sentenza impugnata), soddisfa l'onere motivazionale imposto dalla legge, trattandosi di pena comunque inferiore rispetto alla media edittale prevista per la fattispecie oggetto di imputazione. Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo ( Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, valuta come generiche le censure articolate in ricorso con riferimento alla motivazione addotta dalla Corte in ordine sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che alla esclusione dei benefici di legge: la ricorrente sul punto omette ogni reale confronto con la motivazione svolta dalla Corte territoriale (pagina 4 della sentenza impugnata), anche richiamando la specifica valutazione del giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva escluso la concedibilità delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. risultando l'imputata gravata da plurimEffprecedenti penali, in considerazione della reiterazione interna al fatto contestato e degli importi non esigui delle omissioni contributive, nonché, parimenti, escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena atteso che la medesima risultava averne già beneficiato una volta, riportando in seguito condanna, così precludendosi la prognosi posit richiesta dall'art. 164 cod. pen. in ordine alla possibilità che la stessa potesse, in futuro, astenersi dal commettere altri reati. A fronte delle predette argomentazioni, in questa sede non può che ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti 'e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato: al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris