CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 06543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ROMA€1-ate-a~ise-a-1-1€-parti÷ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, è inammissibile, posto che il Tribunale, ratificando l'accordo tra la parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.