CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronicacertificata indicati-ricorrente-CONTROrappresentato e difeso, in virtù di procura speciale unita al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in via AugustoValenziani, n. 12, in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il1 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]. coop. a rl., in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], procura Generale presso laCorte d’appello di Bari-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1574/2024, depositatail 13/12/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1574/2024,depositata il 13/12/2004, accoglieva il reclamo ex articoli 22 e 147l.f., avverso il provvedimento del tribunale che aveva rigettato larichiesta presentata dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. perl’estensione dello stesso all’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La Corte di merito accoglieva il reclamo e, per l’effetto, accertatal’esistenza di una supersocietà di fatto, rimetteva gli atti al tribunaledi Trani per la dichiarazione di fallimento.In particolare, la Corte territoriale reputava sussistere unasupersocietà di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale,che aveva iniziato la sua attività nel 1997, cessandola il 3/3/2023(commercio all’ingrosso di sementi), la società fallita [OSCURATO:SOCIETA], partecipata al 99% da [OSCURATO:PERSONA] dell’1% da Bernardo2 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Regano, e la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], costituita il 30/6/2021,partecipata da [OSCURATO:PERSONA] (socio all’85%, amministratoredella società ed ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA]) e dalla TrustService Providence LTD (socia al 15%), società di comodo.La Corte d’appello, per quel che ancora qui rileva, dopo averevidenziato che la reclamante curatela aveva omesso di notificare ilricorso per il fallimento in estensione al creditore istante delprocedimento prefallimentare, ordinava il contraddittorio in sede direclamo, evitando di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo,essendo l’integratore del contraddittorio ininfluente sull’esito delprocedimento.Aggiungeva la Corte di merito che sussistevano i presupposti perla rimessione in termini, concessa dal presidente, senzacontraddittorio con le altre parti.Nella specie, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo delreclamo era dipesa dal fatto che la cancelleria aveva rifiutatol’iscrizione del deposito dell’atto, chiedendo un nuovo invio, conindicazione dell’atto come «ricorso» e non come «reclamo».Quanto al merito, sussistevano elementi gravi, precisi econcordanti dell’esistenza di una super società di fatto.Veniva affermata anche l’insolvenza della supersocietà di fatto.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSementi [OSCURATO:SOCIETA]., articolando otto motivi e depositando anchememoria.3. Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]4. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], la Vivai CooperativiRauscedo Soc. Coop. afr. e r.l. e la procura generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Bari.3 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/20265. La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, ilrigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Costituisce principio giurisprudenziale costante quello percui il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti alTribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindiricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza suidiritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasinatura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dallasuccessiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamenteimpugnabile ex art. 18 l.fall., di cui il provvedimento della Cortedistrettuale costituisce un momento del relativo, complesso,procedimento; eventuali vizi "in procedendo" attinenti alprocedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sededi impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass., sez.1, 20/11/2019, n. 30202; Cass., sez. 1, 23/10/2024, n. 27525).1.2. Non rileva – ai fini della impugnazione del provvedimentocon il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – che, nel casoconcreto, la Corte di appello abbia adottato una sentenza, anzichéun decreto, né che con questa abbia affermato l’esistenza di unasupersocietà di fatto (anche nel dispositivo).Neppure rileva – proprio per la peculiare natura delprovvedimento chiaramente pronunciato ex art. 22 l.f. – il principiodell’apparenza che tutela l’affidamento delle parti processuali nellascelta del mezzo impugnatorio (Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021).4 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il provvedimento della Corte di appello, emesso ai sensi dell’art.22 l.f., infatti, quale che sia la forma adottata, vincolaesclusivamente il tribunale, che deve pronunciare sulla domanda difallimento, restando sempre aperta alle parti la possibilità diimpugnare la sentenza dichiarativa di fallimento, rimettendo anchein discussione quanto già deciso dalla Corte di appello.Insomma, il provvedimento della Corte di appello – qui gravato– non è in grado di incidere su diritti soggettivi.Prevale la sostanza, non la forma, e la statuizione non ha,comunque, attitudine al giudicato per la stessa ragione per cui nonl’avrebbe la statuizione in proposito assunta con decreto.La patologia – in tali ipotesi - non riapre la via del ricorso percassazione, perché la decisorietà o meno del provvedimento dipendealla statuizione, non dalla forma.12. Del resto la ricorrente – che pure avrebbe potuto – non haimpugnato il capo relativo alle spese processuali, con il ricorso percassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente allapronuncia sulle spese che l’ha vista soccombente nel giudizio svoltosidinanzi alla Corte di appello, in favore del fallimento (Cass., sez. 1,23/10/2024, n. 27525; Cass., sez. 6-1, 10/1/2023, n. 388; Cass. n.30052 del 2011 Cass. n. 403 del 2010; Cass., n. 6805 del 2007). Equesta sarebbe stata l’unica possibile difesa contro il provvedimento,limitatamente cioè al capo decidente (con effetto terminale)sull’onere delle spese.3. Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità delprovvedimento della Corte d’appello, per compensare interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese del giudizio di legittimità.5 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10110/2025Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 21206/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente6 RG n. 10110/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio