CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28099-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo ìÌf rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficarrente - avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame dell'INPS, ha rigettato l'opposizione proposta dalla parte privata in relazione ad un avviso di addebito emesso dall'Istituto; ha, invece, confermato la decisione di primo grado, di accoglimento dell'opposizione, in relazione ad un secondo avviso di addebito; 2. ha proposto ricorso l'INPS, sostenuto da un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Amena; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.; 4. in vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 5. in via preliminare, deve darsi atto che con l'atto di rinuncia, depositato prima dell'Adunanza camerale, l'INPS ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo la Corte partenopea, in sede revocatoria, pronunciato in senso favorevole all'INPS anche in relazione al secondo avviso di addebito; Ric. 2020 n. 28099 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- 6. l'atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, alla parte privata; 7. la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente, ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. nr. 12024 del 2020; Cass.nr. 7535 del 2019; Cass. nn. 3971del 2015; 9857de1 2011; 21894 del 2009); 8. l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391 cod.civ., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. nn. 12024 e 7535, cit.); 9. sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., per dichiarare l'estinzione del processo; 10. le spese possono essere compensate tenuto conto della vicenda complessiva e del tenore dell'atto di rinuncia; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'Adunanza ca