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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08357/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], LimNrua,~3 oo giht , lli OZI-n ?O\ 14",23\ \-906N [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell'indulto in forza della legge n. 241 del 2006 con riferimento alla sentenza della stessa Corte di condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per diversi reati.

Secondo l'istante, la condanna per il delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen., commesso dal novembre 2005 al febbraio 2007, non era ostativa alla concessione del beneficio.

La Corte rilevava che, attesa la natura di reato permanente del delitto associativo, l'indulto non poteva essere concesso quando una porzione del reato era stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge sull'indulto, come nel caso in esame.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il beneficio ben poteva essere concesso, in quanto i reati satellite oggetto della sentenza di condanna erano stati consumati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 241 del 2006, cosicché per gli stessi doveva essere valutata l'applicazione del beneficio alla luce della misura dell'aumento per continuazione calcolato per ciascuno di essi.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

1.1. Il ricorrente non censura la valutazione della Corte territoriale sull'impossibilità di applicare l'indulto con riferimento alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., reato permanente consumato anche oltre la data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e per il quale è stata inflitta una pena detentiva superiore ad anni due di reclusione.

Sostiene, però, che, essendo gli altri reati giudicati nella stessa sentenza precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 241 ed essendo stata inflitta una pena inferiore ad anni due di reclusione per ciascuno di essi, dovendosi tenere conto della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione, il beneficio dell'indulto dovrebbe essere applicato con riferimento a tali reati.1.2.

La tesi è manifestamente infondata.

In effetti - come rileva l'ordinanza impugnata - un eventuale beneficio dell'indulto concesso su quei reati dovrebbe essere contestualmente revocato proprio in ragione della condanna per il delitto associativo.

Infatti l'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 prevede una causa di revoca di diritto del beneficio dell'indulto: ma da tale norma deriva l'ovvia conseguenza che, se il beneficio non è stato ancora concesso con riferimento alle pene inflitte per reati che, astrattamente rientrerebbero tra quelli per i quali l'indulto è applicabile, la relativa richiesta venga direttamente rigettata, al fine di evitare l'adozione di un grottesco provvedimento di contestuale applicazione e revoca del beneficio.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], LimNrua,~3 oo giht , lli OZI-n ?O\ 14",23\ \-906N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell'indulto in forza della legge n. 241 del 2006 con riferimento alla sentenza della stessa Corte di condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per diversi reati. Secondo l'istante, la condanna per il delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen., commesso dal novembre 2005 al febbraio 2007, non era ostativa alla concessione del beneficio. La Corte rilevava che, attesa la natura di reato permanente del delitto associativo, l'indulto non poteva essere concesso quando una porzione del reato era stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge sull'indulto, come nel caso in esame. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il beneficio ben poteva essere concesso, in quanto i reati satellite oggetto della sentenza di condanna erano stati consumati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 241 del 2006, cosicché per gli stessi doveva essere valutata l'applicazione del beneficio alla luce della misura dell'aumento per continuazione calcolato per ciascuno di essi. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Il ricorrente non censura la valutazione della Corte territoriale sull'impossibilità di applicare l'indulto con riferimento alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., reato permanente consumato anche oltre la data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e per il quale è stata inflitta una pena detentiva superiore ad anni due di reclusione. Sostiene, però, che, essendo gli altri reati giudicati nella stessa sentenza precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 241 ed essendo stata inflitta una pena inferiore ad anni due di reclusione per ciascuno di essi, dovendosi tenere conto della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione, il beneficio dell'indulto dovrebbe essere applicato con riferimento a tali reati.1.2. La tesi è manifestamente infondata. In effetti - come rileva l'ordinanza impugnata - un eventuale beneficio dell'indulto concesso su quei reati dovrebbe essere contestualmente revocato proprio in ragione della condanna per il delitto associativo. Infatti l'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 prevede una causa di revoca di diritto del beneficio dell'indulto: ma da tale norma deriva l'ovvia conseguenza che, se il beneficio non è stato ancora concesso con riferimento alle pene inflitte per reati che, astrattamente rientrerebbero tra quelli per i quali l'indulto è applicabile, la relativa richiesta venga direttamente rigettata, al fine di evitare l'adozione di un grottesco provvedimento di contestuale applicazione e revoca del beneficio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere
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