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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00953/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.11 P.G. della Corte d'Appello di Roma propone ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Pace di fern_g del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Deduce il P.G. ricorrente che non può essere attribuita valenza di remissione tacita della querela la mancata presentazione del qu.erelante.in udienza cui non è attribuibile valenza extraprocessuale

2. Il ricorso è inammissibile , siccome manifestamente infondato.

Invero,, la sentenza impugnata ha dato atto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stante l'assenza delle parti senza giustificazione, il giudice disponeva la notifica del verbale di causa alle stesse, con l'avvertimento che se non fossero comparse all'udienza di rinvio senza giustificato motivo, la loro assenza sarebbe stata considerata remissione tacita di querela e contestuale tacita accettazione della emissione accettazione della emissione; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice rilevava la regolarità della notifica del verbale alle parti, che non comparivano ed invitava pertanto a precisare le conclusioni.

Alla stregua di tali risultanze deve rilevarsi che nessun vizio è dato ravvisare nella sentenza impugnata, avendo fatto essa corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. di questa Corte secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez.

U. n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2012 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.11 P.G. della Corte d'Appello di Roma propone ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Pace di fern_g del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Deduce il P.G. ricorrente che non può essere attribuita valenza di remissione tacita della querela la mancata presentazione del qu.erelante.in udienza cui non è attribuibile valenza extraprocessuale 2. Il ricorso è inammissibile , siccome manifestamente infondato. Invero,, la sentenza impugnata ha dato atto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stante l'assenza delle parti senza giustificazione, il giudice disponeva la notifica del verbale di causa alle stesse, con l'avvertimento che se non fossero comparse all'udienza di rinvio senza giustificato motivo, la loro assenza sarebbe stata considerata remissione tacita di querela e contestuale tacita accettazione della emissione accettazione della emissione; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice rilevava la regolarità della notifica del verbale alle parti, che non comparivano ed invitava pertanto a precisare le conclusioni. Alla stregua di tali risultanze deve rilevarsi che nessun vizio è dato ravvisare nella sentenza impugnata, avendo fatto essa corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. di questa Corte secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U. n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore
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