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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17484/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.726 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, ora cessata,nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva–cessazione di attività -decadenza - Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3338 / 67/2016, depositatain data 6 giugno 201 6 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società Fologa soc. coop. a r.l. aveva presentato nel 2013 una istanza di rimborso del credito iva per l’anno 2003 e, a seguito del silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziaria, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; laCommissione tributari a regional e della Lombardia , sezione staccata di Brescia, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la domanda di rimborso fosse stata propostaoltre il termine di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, poiché la società era cessata nel 2004 e la suddetta domanda era stata presentatasolo nel 2013; avverso lasuddetta pronunc ia la società e i soci ha nno quindi proposto ricorso per la cassazione, illustrato con successiva memoria,affidato a due motivi di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 30 e 38bis, d.P.R. n. 633/1972,dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 2946, cod. civ., per avere ritenuto che la domanda di rimborso era stata presentata tardivamente, cioè oltre il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il credito iva relativo all’anno 2003 era stato regolarmente indicato nella dichiarazione iva presentata nel 2004 e nel bilancio di liquidazionee che , inoltre, avendo la società cessata l’attività, non avrebbe rilevanza la circostanza che il credito era stato inserito nel quadro RX2colonna 4 piuttosto che nella colonna 3; inoltre, evidenzia chenon avrebbe parimenti rilevanza il fatto che non era stata presentata la dichiarazione relativa all’anno 2004, atteso che la dichiarazione non costituisce la fonte dell’obbligo tributario né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, sicché il credito iva risultante da una dichiarazione omessa può essere riconosciuto se il contribuente dimostra l’effettiva esistenza del credito; pertanto, secondo parte ricorrente, non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la domanda di rimborso fosse intempestiva; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto decaduta la società dal diritto a chiedere il rimborso dell’iva, nonostante il fatto che il suddetto credito fossestato già esposto nella dichiarazione iva presentata nel 2004 e nel bilancio finale di liquidazione, posto che la presentazione della domanda di rimborso mediante modello VR costituisce una mera condizione di esigibilità, mentre l’esposizione del credito nella dichiarazione iva costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati;la vicenda in esame è caratterizza dal fatto che la società aveva esposto il credito ivaper l’anno 2003 nella propria dichiarazione 2004 nel rigo RX2, colonna 4 (deputato alla esposizione del credito in compensazione detrazione), piuttosto che nella colonna 3(deputato alla esposizione del credito ai fini del rimborso) e che la stessa aveva omesso di redigere la dichiarazione iva per l’anno 2004, periodo nel quale aveva cessato l’attività, e che solo nell’anno 2013 aveva presentato il modello VR per chiedere il rimborso del credito; la prospettazione di parte ricorrenteè nel senso che, avendo la stessa cessata l’attività nel 2004 ed avendo indicato il credito nella dichiarazione iva presentata nel 2004, dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale e non anche quello di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992; tale linea difensiva non può essere seguita; la domanda di rimborso del credito iva deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (Cass. civ., 5 dicembre 2022, n. 35717); invero, la prescrizione decennale del diritto di rimborso è prevista nel caso in cui dal modello unico sia evincibile una inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito iva, quest'ultima certamente non equiparabile alla richiesta di compensazione del credito, che comporta la volontà del contribuente di utilizzare il credito per saldare contestualmente debiti fiscali;d’altro lato, è vero che, con specifico riferimentoal caso di cessazione dell’attivitàed ai presupposti necessari per ottenere il rimborso dell’iva, questa Corte ha precisato chela fattispecie è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinariodecennale, non a quello biennale di cui al d . l gs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche, ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. civ., 21 agosto 2020, n. 17495); invero, l’applicazione della diversa regola che governa la fattispecie del rimborsodel credito iva nel caso di cessazione di attività postula che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la manifestazione di volontà anche mediante l’esposizione di un credito da portare in compensazione, con la presentazione della dichiarazione iva relativa all’ultimo anno di svolgimento dell’attività, poiché, in tal caso, per l’anno successivo, è certo che non vi è alcun credito da portare in compensazione; in tal caso, pertanto, quel che rileva è la esposizione del credito nella dichiarazione iva relativo all ’ultimo anno di svolgimento dell’attività , anche se lo stesso è stato esposto per essere portato in compensazione: la successiva cessazione dell’attività comporta, infatti, l’impossibilità di portare in detrazione quel credito, sicché quel che rileva è il fatto in sé che quel credito sia stato, comunque, posto in evidenzia, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinario; diverso è il caso in cui il credito è stato espostocome credito da portare in compensazione in una dichiarazione iva e per l’anno successivo , relativamente al quale è cessata l’attività,la società non ha presentato alcuna dichiarazione iva: è solo con riferimento a tale ultima dichiarazione, invero, che può ragionarsi in ordine al verificarsi del fatto sopravvenuto della cessazione dell’attività che postula, come detto, la rilevanza di qualunque esposizione del credito nella dichiarazione iva; ciò precisato, con riferimento al caso di specie, la società aveva indicato nella dichiarazione 2004 il proprio credito iva nel quadro relativo alla esposizione del credito in compensazione, non manifestando, in tal modo, la volontà di richiedere il rimborso; d’altro lato, è essa stessa che, pur avendo evidenziato di avere cessato l’attività nell’anno 2004, ha, d’altro lato, affermato in ricorso che “Il credito iva di cui al rigo RX 2 è stato parzialmente utilizzato in compensazione in data 27 agosto 2004, in data 16 giugno 2005 e in data 16ottobre 2006 per complessive € 1.567” (vd. ricorso, pag. 3); la suddetta affermazione è di per sé ostativa all’applicabilità del principio, sopra indicato, secondo cui in caso di cessazione dell’attività opera solo il regime di prescrizione decennale; come si è precisato, il suddetto regime trova la sua giustificazione nel fatto che, in caso di cessazione dell’attività, la stessa non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo; proprio la circostanza della successiva compensazione del credito iva per gli anni successivi al 2003, pertanto, implica il venire meno dei presupposti sui quali, invece, si fonda l’applicazione del regime di prescrizione ordinaria in caso di cessazione dell’attività; in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.726 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, ora cessata,nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva–cessazione di attività -decadenza - Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3338 / 67/2016, depositatain data 6 giugno 201 6 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società Fologa soc. coop. a r.l. aveva presentato nel 2013 una istanza di rimborso del credito iva per l’anno 2003 e, a seguito del silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziaria, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; laCommissione tributari a regional e della Lombardia , sezione staccata di Brescia, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la domanda di rimborso fosse stata propostaoltre il termine di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, poiché la società era cessata nel 2004 e la suddetta domanda era stata presentatasolo nel 2013; avverso lasuddetta pronunc ia la società e i soci ha nno quindi proposto ricorso per la cassazione, illustrato con successiva memoria,affidato a due motivi di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 30 e 38bis, d.P.R. n. 633/1972,dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 2946, cod. civ., per avere ritenuto che la domanda di rimborso era stata presentata tardivamente, cioè oltre il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il credito iva relativo all’anno 2003 era stato regolarmente indicato nella dichiarazione iva presentata nel 2004 e nel bilancio di liquidazionee che , inoltre, avendo la società cessata l’attività, non avrebbe rilevanza la circostanza che il credito era stato inserito nel quadro RX2colonna 4 piuttosto che nella colonna 3; inoltre, evidenzia chenon avrebbe parimenti rilevanza il fatto che non era stata presentata la dichiarazione relativa all’anno 2004, atteso che la dichiarazione non costituisce la fonte dell’obbligo tributario né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, sicché il credito iva risultante da una dichiarazione omessa può essere riconosciuto se il contribuente dimostra l’effettiva esistenza del credito; pertanto, secondo parte ricorrente, non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la domanda di rimborso fosse intempestiva; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto decaduta la società dal diritto a chiedere il rimborso dell’iva, nonostante il fatto che il suddetto credito fossestato già esposto nella dichiarazione iva presentata nel 2004 e nel bilancio finale di liquidazione, posto che la presentazione della domanda di rimborso mediante modello VR costituisce una mera condizione di esigibilità, mentre l’esposizione del credito nella dichiarazione iva costituisce manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati;la vicenda in esame è caratterizza dal fatto che la società aveva esposto il credito ivaper l’anno 2003 nella propria dichiarazione 2004 nel rigo RX2, colonna 4 (deputato alla esposizione del credito in compensazione detrazione), piuttosto che nella colonna 3(deputato alla esposizione del credito ai fini del rimborso) e che la stessa aveva omesso di redigere la dichiarazione iva per l’anno 2004, periodo nel quale aveva cessato l’attività, e che solo nell’anno 2013 aveva presentato il modello VR per chiedere il rimborso del credito; la prospettazione di parte ricorrenteè nel senso che, avendo la stessa cessata l’attività nel 2004 ed avendo indicato il credito nella dichiarazione iva presentata nel 2004, dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale e non anche quello di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992; tale linea difensiva non può essere seguita; la domanda di rimborso del credito iva deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (Cass. civ., 5 dicembre 2022, n. 35717); invero, la prescrizione decennale del diritto di rimborso è prevista nel caso in cui dal modello unico sia evincibile una inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito iva, quest'ultima certamente non equiparabile alla richiesta di compensazione del credito, che comporta la volontà del contribuente di utilizzare il credito per saldare contestualmente debiti fiscali;d’altro lato, è vero che, con specifico riferimentoal caso di cessazione dell’attivitàed ai presupposti necessari per ottenere il rimborso dell’iva, questa Corte ha precisato chela fattispecie è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinariodecennale, non a quello biennale di cui al d . l gs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche, ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. civ., 21 agosto 2020, n. 17495); invero, l’applicazione della diversa regola che governa la fattispecie del rimborsodel credito iva nel caso di cessazione di attività postula che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la manifestazione di volontà anche mediante l’esposizione di un credito da portare in compensazione, con la presentazione della dichiarazione iva relativa all’ultimo anno di svolgimento dell’attività, poiché, in tal caso, per l’anno successivo, è certo che non vi è alcun credito da portare in compensazione; in tal caso, pertanto, quel che rileva è la esposizione del credito nella dichiarazione iva relativo all ’ultimo anno di svolgimento dell’attività , anche se lo stesso è stato esposto per essere portato in compensazione: la successiva cessazione dell’attività comporta, infatti, l’impossibilità di portare in detrazione quel credito, sicché quel che rileva è il fatto in sé che quel credito sia stato, comunque, posto in evidenzia, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione ordinario; diverso è il caso in cui il credito è stato espostocome credito da portare in compensazione in una dichiarazione iva e per l’anno successivo , relativamente al quale è cessata l’attività,la società non ha presentato alcuna dichiarazione iva: è solo con riferimento a tale ultima dichiarazione, invero, che può ragionarsi in ordine al verificarsi del fatto sopravvenuto della cessazione dell’attività che postula, come detto, la rilevanza di qualunque esposizione del credito nella dichiarazione iva; ciò precisato, con riferimento al caso di specie, la società aveva indicato nella dichiarazione 2004 il proprio credito iva nel quadro relativo alla esposizione del credito in compensazione, non manifestando, in tal modo, la volontà di richiedere il rimborso; d’altro lato, è essa stessa che, pur avendo evidenziato di avere cessato l’attività nell’anno 2004, ha, d’altro lato, affermato in ricorso che “Il credito iva di cui al rigo RX 2 è stato parzialmente utilizzato in compensazione in data 27 agosto 2004, in data 16 giugno 2005 e in data 16ottobre 2006 per complessive € 1.567” (vd. ricorso, pag. 3); la suddetta affermazione è di per sé ostativa all’applicabilità del principio, sopra indicato, secondo cui in caso di cessazione dell’attività opera solo il regime di prescrizione decennale; come si è precisato, il suddetto regime trova la sua giustificazione nel fatto che, in caso di cessazione dell’attività, la stessa non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo; proprio la circostanza della successiva compensazione del credito iva per gli anni successivi al 2003, pertanto, implica il venire meno dei presupposti sui quali, invece, si fonda l’applicazione del regime di prescrizione ordinaria in caso di cessazione dell’attività; in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu
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