CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 10 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocatol’affidamento in prova in casi particolari che, con precedente ordinanza del 5 luglio 2022,aveva concesso al condannato XXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa, in quanto ha rilevato che,durante l’espiazione, il condannato, dopo essere incorso in plurime violazioni delleprescrizioni della stessa - già con precedente provvedimento dell’8 gennaio 2025 era statodiffidato al rispetto della misura, perché la struttura terapeutica presso cui svolgeva ilprogramma aveva comunicato che lo stesso aveva ripreso ad usare stupefacenti, e perchéin un secondo momento era pervenuta segnalazione da cui emergeva che egli aveva iniziatoa disertare la frequentazione della struttura terapeutica, e, sentita la sorella del condannato,la stessa aveva riferito che il fratello aveva ripreso a chiedere denaro alla madre - il 15marzo 2025 era stato tratto in arresto per una resistenza commessa in danno di pubblicoufficiale, in occasione di un intervento della Polizia di Stato presso il suo domicilio, originatoda una segnalazione di vicini che avevano riferito una situazione di pericolo per le personeperché lo stesso era minaccioso ed aggressivo, in tale situazione egli aveva ingaggiato unacolluttazione con gli agenti intervenuti, aveva provato a disarmarne uno, e, nel corso dellacolluttazione, era partito un colpo dall’arma in dotazione che aveva ferito uno degli agenti-.Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto non possibile la prosecuzione della misura alternativaed ha revocato la stessa fin dall’inizio della sua esecuzione, perché le plurime violazioniposte in essere dimostrerebbero che il processo rieducativo non è stato efficace.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché ilTribunale di sorveglianza avrebbe ricostruito in modo errato i fatti che hanno portatoall'arresto del 15 marzo 2025; sarebbe stata ricostruita in modo non corretto anche lavicenda della relazione del centro diurno su cui si era fondata la precedente diffida.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché, conriferimento al giudizio di pericolosità sociale, sarebbe stato violato il principio di innocenzavalutando anche una vicenda ancora sub iudice; inoltre, considerato che le valutazioninegative sono circoscritte soltanto agli ultimi mesi, sarebbe stata necessaria una piùapprofondita e rigorosa valutazione della personalità del condannato prima di disporre larevoca.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perché il Tribunale non ha valutato ladiscontinuità del programma terapeutico in quanto, dopo oltre due anni trascorsi in comunitàresidenziale, il condannato era stato affidato ad una struttura semiresidenziale con unadiscontinuità nella presa in carico terapeutica non attribuibile allo stesso.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, perché il Tribunale ha omesso diconsiderare la conclamata sussistenza nel ricorrente di patologie psichiatriche e non haacquisito la relazione aggiornata del Ser. D. di Civitavecchia e della comunità terapeutica adoppia diagnosi, dove il ricorrente è stato in esecuzione pena per due anni.Con il quinto motivo deduce violazione di legge dell’ordinanza impugnata nella parte incui dispone la revoca della misura ex tunc nonostante il condannato avesse regolarmenteespiato oltre due anni in comunità residenziale con un percorso esemplare, la decisioneappare sproporzionata ed in contrasto con i principi sull’esecuzione della pena.Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchénell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza il condannato aveva chiesto di poterrendere spontanee dichiarazioni, ma la possibilità di fatto gli è stata negata perché, appenapresa la parola, egli è stato interrotto dal presidente che lo ha rimproverato.Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché laverbalizzazione cartacea dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza è stata non soloriassuntiva ma assolutamente lapidaria, non essendo stato riportato nel verbale nessuno deirilievi proposti dal difensore del ricorrente.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è solo parzialmente fondato, infondato nel resto.1.Il primo motivo è infondato.In esso si deduce che il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento delle risultanzedell’istruttoria.L’argomento è infondato.La difesa del ricorrente ha allegato al ricorso, ai fini dell’autosufficienza, gli atti di poliziagiudiziaria dell’arresto in flagranza e le ordinanze successive del giudice per le indaginipreliminari e del Tribunale del riesame che si sono pronunciate su tale vicenda, il chepermette di valutarli.Nel verbale di arresto c’è scritto che la polizia era intervenuta per “segnalazione di unuomo in casa che minacciava di morte la madre anziana”; nel verbale si aggiunge che, unavolta intervenuta la pattuglia, gli agenti potevano constatare che XXXXXXera in evidentestato di alterazione psicofisica; nel verbale si prosegue riferendo che, una volta aperta laporta del bagno in cui si era rifugiato, XXXXX si era buttato addosso agli operantiscatenando una violenta colluttazione nel corso della quale XXXXX aveva cercato diafferrare il fucile dell’ispettore di polizia.Sempre dalla lettura degli allegati al ricorso emerge che il g.i.p. ha convalidato l’arrestoed applicato all’indagato la custodia in carcere.Il ricorso deduce che il Tribunale del riesame ha annullato la misura, però la letturadell’ordinanza del Tribunale, anch’essa allegata al ricorso, permette di accertare che ilTribunale del riesame ha annullato la misura solo per la mancanza di motivazione sulleesigenze cautelari, in quanto il g.i.p. non avrebbe motivato sulle deduzioni della difesa inordine alle condizioni di salute del ricorrente, che erano state documentate nell’interrogatoriodi garanzia, mentre ha respinto espressamente il motivo della difesa dell’indagato relativo aigravi indizi di colpevolezza.Ne consegue che, anche solo leggendo gli allegati al ricorso, non emerge alcuntravisamento da parte del Tribunale di sorveglianza della vicenda che ha portato all’arrestoin flagranza del ricorrente, perché la ricostruzione del fatto storico avvenuto il 15 marzo2025, su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di pericolo di recidiva, èconforme a ciò che risultava dagli atti.Il ricorso deduce che sarebbe stata travisata anche la vicenda che aveva portato allaprecedente diffida del magistrato di sorveglianza, perché la sorella dell'imputato non ha mairiferito alle forze di polizia che il ricorrente aveva preso a percuotere la madre ma soltantoche la madre era oggetto nuovamente di continue richieste di denaro dal figlio.Anche questo argomento è infondato, sia perché esso attacca soltanto una partepreliminare della motivazione del provvedimento impugnato, la cui eventuale caduta nonsarebbe in grado di disarticolare il giudizio di pericolosità contenuto nel percorso logico delprovvedimento impugnato, sia perché anche le mere richieste ripetute di denaro alla madre,per il contesto personologico del ricorrente, erano un indice non illogico della ripresadell’assunzione di stupefacenti, che costituiva comunque già di per sé una violazione delleprescrizioni della misura alternativa.Il motivo è, pertanto, infondato.2.È infondato anche il secondo motivo.In esso si deduce che il giudizio di pericolosità sarebbe stato fondato su un fatto ancorasub iudice, e comunque su episodi avvenuti tutti negli ultimi mesi quando il ricorrente èuscito dalla comunità terapeutica residenziale, il che avrebbe imposto una valutazione piùapprofondita della pericolosità del condannato.Secondo l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “l'affidamento èrevocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”. I requisiti cui è subordinata larevoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità ditale violazione con la prosecuzione della prova.La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzionedell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazionidella legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quantospetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, inconcreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), ed il controllo dell’eserciziodella discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza dellamotivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, DeMartino, Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova alservizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alleprescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).Posto che la collocazione in misura alternativa postula un giudizio prognostico sullamancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, e che questo giudizio prognosticodeve permanere per tutta la durata della misura, ne consegue che la valutazione sul se laviolazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento non è motivata inmodo manifestamente illogico se si riferisce, come nel caso in esame, ad un giudizio attualedi pericolosità del condannato.Anzi, la circostanza che il Tribunale abbia motivato il giudizio di pericolosità delcondannato sulla base di fatti tutti avvenuti negli ultimi mesi, lungi dall’indebolire la logicità ditale giudizio, la rafforza, perché essi costituiscono un indice più concreto della pericolositàLa deduzione che l’ordinanza impugnata avrebbe violato la presunzione di innocenzarevocando la misura alternativa sulla base di un fatto non ancora accertato con sentenzairrevocabile è infondata, sia perché l’ordinanza non revoca l’affidamento soltanto sulla basedi questo episodio ma sulla base di una valutazione complessiva di pericolosità attuale delricorrente, sia perché la revoca della misura alternativa può essere determinata anche da unfatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1,n.22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.),in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fattonel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento diuna misura alternativa. La stessa giurisprudenza costituzionale (v., per tutte, Corte cost. n.24 del 7 marzo 2025) valorizza ed esalta la libera valutazione del magistrato di sorveglianzache deve poter valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reatosenza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da unacondanna definitiva.3.È infondato anche il terzo motivo.In esso si deduce che il Tribunale non avrebbe valutato che, dopo oltre due annitrascorsi in comunità residenziale, il ricorrente era stato affidato ad una strutturasemiresidenziale con una discontinuità nella presa in carico terapeutica non attribuibile a lui.L’argomento è infondato, perché non ricostruisce correttamente la natura della revocadi una misura alternativa, che non è un provvedimento sanzionatorio, che debba passareadegua le forme dell’espiazione al giudizio di pericolosità attuale del condannato.4.È infondato anche il quarto motivo.In esso si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la conclamatasussistenza nel ricorrente di patologie psichiatriche e di una invalidità al 100% che hannocomportato la nomina di un amministratore di sostegno, ma l’argomento è inammissibile inquanto non spiega in che modo tali patologie dovrebbero incidere sul giudizio di pericolositàdel condannato che è alla base della valutazione del Tribunale di incompatibilità con laprosecuzione della misura alternativa.Nel ricorso si deduce anche che il Tribunale non avrebbe acquisito la relazioneaggiornata del Ser. D. di Civitavecchia e della comunità terapeutica a doppia diagnosi, doveil ricorrente è stato in esecuzione pena per due anni, e che l'acquisizione sarebbe statanecessaria perché sarebbero emersi chiarimenti utili e rilevanti che nell'ordinanza impugnatanon sono stati considerati connessi alla gravissima situazione di invalidità del condannato.L’argomento è infondato in quanto, come il precedente, fraintende la natura dellarevoca di una misura alternativa, che è una decisione che adegua le forme dell’espiazione alpericolo di recidiva che consegue al giudizio di personalità del condannato, pericolo direcidiva che, in modo non manifestamente illogico, come si argomentava sopra, è statoritenuto più accentuato a seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni della misuracommesse dal condannato e, da ultimo, a seguito della condotta tenuta in occasionedell’arresto in flagranza.5. È fondato, invece, il quinto motivo, relativo alla decorrenza della revoca della misura.Il Tribunale di sorveglianza ha motivato la decorrenza della revoca sulla base dellagravità dell’ultimo episodio contestato al condannato durante l’espiazione, ed ha ritenuto sifosse in presenza di una progressione criminosa allarmante, che faceva ritenere che ilprocesso rieducativo non avesse in alcun modo attecchito.Il ricorso deduce che il condannato aveva regolarmente espiato oltre due anni incomunità residenziale con un percorso esemplare, e che, in tale contesto, la decisione direvocare la misura fin dall’inizio appare sproporzionata ed in contrasto con i principisull’esecuzione della pena.L’argomento è fondato.In punto di decorrenza della revoca dell’affidamento, è orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in casodi valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo dideterminare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quellaoriginariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della duratadelle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso inaffidamento” (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878).Nel caso in esame, nell’ordinanza impugnata non c’è alcuna valutazione sulle“limitazioni patite dal condannato” e sulla “durata” delle stesse. Il condannato è stato, infatti,affidato all’inizio ad una comunità di tipo residenziale, e, quindi, ha affrontato un percorso diaffidamento che, almeno nella parte iniziale, era caratterizzato da restrizioni piuttostopenetranti che avrebbero dovuto essere valutate i fini della decisione sulla revoca.Inoltre, come rileva il ricorso, l’espiazione è iniziata a luglio 2022 e la misura alternativaè stata ottemperata per più di due anni, le numerose violazioni si concentrano nella parte piùrecente dell’espiazione, il che induce a ritenere manifestamente illogica l’affermazione che ilpercorso di rieducazione non abbia attecchito dall’inizio, perché, se così fosse, vi sarebberostati comportamenti scorretti anche nella prima parte dell’espiazione, che, invece, non sonosegnalati, quantomeno nella motivazione dell’ordinanza.In definitiva, in questa parte il ricorso è fondato.6.Il sesto motivo è inammissibile.Il ricorso deduce che il condannato ha preso la parola durante l’udienza davanti alTribunale di sorveglianza, ma essa gli è stata tolta rapidamente dal presidente del collegio.Il motivo è inammissibile, perché non esistono norme processuali che consentano disindacare la conduzione dell’udienza e la possibilità per il giudice che la conduce diinterrompere le parti, provvedimento che, per espressa disposizione del codice (artt. 470 e125, comma 6, cod. proc. pen.), viene preso senza formalità.7. È inammissibile anche il settimo motivo.In esso si deduce che la verbalizzazione delle richieste della difesa del condannatosarebbe stata lapidaria, non essendo stato riportato nel verbale nessuno dei rilievi propostidal difensore del ricorrente sulla ricostruzione dell'episodio che ha portato all'arresto, sullapendenza del giudizio di riesame, sull'illegittimità dell'arresto, sull'esito positivo della prova,sulla meritevolezza del condannato, sulla sua situazione psicofisica di invalido civile.Il motivo è inammissibile, perchè la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'asseritamancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea aprodurre alcuna nullità ove non vengano specificate nell'impugnazione sia il contenuto dellerichieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame” (Sez. 4, n.22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090 - 01).Nel caso in esame, anche a prescindere dall’assenza in ricorso di qualsiasi indicazionesul pregiudizio derivato dalla asserita violazione, non è neanche in discussione laverbalizzazione delle conclusioni del difensore, ma la verbalizzazione del percorso logico deirilievi svolti dal difensore, di cui, in realtà, nessuna norma prevede la verbalizzazione, amaggior ragione nel giudizio di sorveglianza in cui la redazione del verbale avviene, diregola, in forma riassuntiva, per effetto del combinato disposto degli artt.666, comma 9, e678, comma 1, cod. proc. pen.8. In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivoltesulla decorrenza della revoca della misura alternativa e deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale punto.Per il resto, il ricorso è infondato.9. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dallalegge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al termine iniziale della revocadell'affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianzadi Roma. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.